Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29187 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2540-2019 proposto da:

CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 28, presso lo studio

dell’avvocato GIANFRANCO FANCELLO SERRA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIERPAOLO BARRETTA;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL MONTE OPPIO 5, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO PASCUCCI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

PUBLITALIA ‘80 SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 233/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

Rilevato

che:

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del reclamo, ha revocato il fallimento della (OMISSIS) srl, il cui stato di insolvenza, ad avviso della Corte, non era possibile desumere dal credito azionato dal creditore istante Publitalia 80 spa, non irragionevolmente contestato dalla reclamante in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, risultando il credito complessivo “probabilmente inferiore ad Euro 30000,00” (cfr. art. 15, comma 9, L. Fall.), in mancanza di “altri crediti attualmente scaduti ed esigibili nei confronti del debitore medesimo reclamante”.

Avverso questa sentenza il Fallimento (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla medesima società che ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con due motivi connessi tra loro, il Fallimento ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia e omesso esame di un fatto e di documenti decisivi per il giudizio, in ordine all’esistenza di consistenti debiti della società nei confronti dell’Agenzia delle entrate, di cui C 28.4-06,42 ammessi senza riserva (importo che, aggiungendo il credito di Publitalia 80, superava il limite di cui all’art. 15 L. Fall., raggiungendo Euro 33012,42) e Euro 5.557.167,04 ammessi con riserva e in parte contestati dalla società.

Il ricorso è fondato.

Nella giurisprudenza di legittimità sono acquisiti i principi secondo cui, per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall’art. 15, comma 9, L. fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell’istruttoria prefallimentare, dell’esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad Euro trentamila (Cass. n. 5377 del 2016, n. 26926 del 2017); inoltre, il superamento del limite deve essere riscontrato d’ufficio dal tribunale, sulla base degli atti dell’istruttoria prefallimentare, fermo restando che ogni incertezza in merito al ricorrere di detta condizione, ove non risolvibile alla stregua di tali atti, non nuoce al convenuto, escludendone la dichiarazione di fallimento (Cass. n. 16683 del 2018).

Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata è focalizzata esclusivamente sul credito fatto valere dal creditore istante Publitalia 80 che, essendo di importo “probabilmente inferiore ad 30000,00” (vd. pag. 4), cioè alla soglia di cui all’art. 15, comma 9, legge. fall., è stato ritenuto inidoneo ai fini della dichiarazione di fallimento, ignorando tuttavia l’esistenza, da accertare in concreto, di ulteriori crediti indicati dal Fallimento che avrebbero consentito di superare quella soglia, sui quali la Corte territoriale non ha motivato.

La controricorrente nella memoria contesta la possibilità di utilizzare fonti probatorie del credito emerse nella fase di ammissione al passivo. Tuttavia, non è questa la motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata e, alla luce delle difese del Fallimento che sostiene che gli ulteriori crediti ammessi al passivo, in parte senza riserva, fossero emersi nella fase prefallimentare, la Corte avrebbe dovuto rendere specifica motivazione al riguardo.

Non assume particolare rilievo il fatto che tali crediti siano contestati dalla società. Ed infatti, nel verificare la sussistenza del requisito della fallibilità posto dall’art. 1, comma 2, lett. c), legge fall. pur essendo prioritario il dato ricavabile dalle scritture contabili, devono tenersi in considerazione pure altri elementi dai quali risulti l’esistenza di debiti ulteriori, anche se contestati, essendo comunque rilevanti quale dato dimensionale dell’impresa. La contestazione, infatti, non ne impedisce l’inclusione nel computo dell’indebitamento complessivo e non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull’apertura della procedura concorsuale, anche se la relativa pronuncia non pregiudica l’esito della controversia volta all’accertamento di quel debito (v. Cass. n. 25870 del 2011, n. 601 del 2017).

Neppure potrebbe ritenersi che con l’espressione “non risultano dagli atti altri crediti attualmente scaduti ed esigibili nei confronti del debitore medesimo reclamante” la Corte territoriale abbia implicitamente escluso la fondatezza dei crediti erariali poichè in tale ipotesi avrebbe dovuto indicare gli elementi dai quali avrebbe tratto il proprio convincimento, rendendo altrimenti impossibile il controllo sulle ragioni poste a base della decisione, la cui motivazione risulta omessa e, dunque, censurabile, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame e per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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