Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29187 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 13/11/2018), n.29187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19567-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO

MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M.C., SIRM – SOCIETA’ ITALIANA RADIOAMARITTIMA

S.P.A., (già ITS SERVIZI MARITTIMI E SATELLITARI S.P.A.);

– intimati –

Nonchè da:

M.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO

MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

SIRM – SOCIETA’ ITALIANA RADIOAMARITTIMA S.P.A., (già ITS SERVIZI

MARITTIMI E SATELLITARI S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 8610/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/01/2015 r.g.n. 11127/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI;

udito l’avvocato FABIO PONIS per delega Avvocato MARCO PETROCELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, in accoglimento ella domanda di M.M.C., ha dichiarato la illegittimità della cessione del ramo di azienda di Telecom Italia s.p.a., denominato “Servizio clienti radiomarittimi”, alla società ITS Servizi Marittimi e Satellitari s.p.a. (da ora ITS s.p.a.), accertato il demansionamento subito dalla dipendente e condannato Telecom Italia s.p.a. al risarcimento dei danni.

2. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ha respinto la domanda relativa alla dequalificazione professionale.

2.1. La conferma della illegittimità del trasferimento è stata fondata sulla carenza di autonomia funzionale del ramo ceduto, frutto della suddivisione dell’originario settore in due articolazioni, l’una denominata SC – Servizio clienti radiomarittimi e l’altra denominata BI- Business innovativi e satellitari -, secondo quanto evincibile dalla espletata istruttoria dalla quale emergeva che l’entità economica ceduta (servizio clienti radiomarittimi) costituiva il prodotto dello smembramento di porzioni non autosufficienti della originaria struttura; il settore ceduto (servizio clienti radiomarittimi) era, infatti, rimasto funzionalmente dipendente da Telecom Italia s.p.a.; ulteriore profilo di illegittimità della cessione, riferito alla specifica posizione della M., scaturiva dal fatto che quest’ultima era stata addetta al settore satellitare per cui, al momento della riorganizzazione, avrebbe dovuto essere assegnata al settore rimasto in Telecom e non a quello trasferito.

2.2. La riforma della statuizione di accoglimento della domanda connessa all’allegato demansionamento è stata fondata sul diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, alla stregua delle quali, secondo il giudice di secondo grado, esclusa la dedotta totale inattività forzata della dipendente, le attività svolte dalla M. nel periodo dell’allegato demansionamento si ponevano in sostanziale continuità ed omogeneità con quelle in precedenza svolte, consistenti nello studio e approfondimento delle modalità del telelavoro nell’ambito del relativo progetto di ricerca e pienamente rientranti nella qualifica rivestita dalla dipendente.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. sulla base di tre motivi; M.M.C. ha resistito con tempestivo controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato a tre motivi; Telecom Italia s.p.a. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale; Sirm Società Italiana Radiomarittima s.p.a. (già ITS Servizi Marittimi e Satellitari s.p.a.) è rimasta intimata.

3.1. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale Telecom Italia s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e degli artt. 115 e 244 c.p.c.. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto il ramo ceduto privo di autonomia funzionale valorizzando la circostanza della necessità per il settore ceduto di continuare ad appoggiarsi alla società cedente e dell’assenza di personale direttivo passato alla cessionaria. Assume che tale valutazione trascura il dato – pacifico – della preesistenza del ramo ceduto e che vi era un’errata lettura delle deposizioni testimoniali e della produzione documentale.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale (per errore indicato come terzo) deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per avere, a conferma della violazione dell’art. 2112 c.c., ritenuto che il ramo ceduto fosse privo di strutture direzionali; ciò, in contrasto con la documentazione prodotta da essa Telecom relativa all’elenco dei dipendenti trasferiti, tra i quali quattro con qualifica di dirigente e ventuno con qualifica di quadro. Sotto altro profilo denunzia l’errore di diritto del giudice di appello per non avere considerato che, secondo quanto chiarito dal giudice di legittimità, l’autonomia funzionale del ramo ceduto è ravvisabile anche in presenza di un ramo smaterializzato o leggero costituto da rapporti di lavoro organizzati in modo idoneo allo svolgimento di un’attività economica (Cass. 4/12/2012 n. 21711).

3. Con il terzo motivo di ricorso principale la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1173,1375,2112 e 2697 c.c.. Premesso che la sentenza impugnata aveva fondato la ritenuta violazione dell’art. 2112 c.c., con riguardo alla specifica posizione della M., sul rilievo che la società cedente non aveva dato prova dei criteri seguiti per la suddivisione del personale tra i due settori, SC – Servizio clienti radiomarittimi e BI- Business innovativi e satellitari e neppure aveva dimostrato la effettiva appartenenza della M. al ramo ceduto, sostiene che, ai sensi dell’art. 2967 c.c., la Telecom era gravata unicamente dell’onere di dimostrare l’appartenenza della dipendente al ramo ceduto mentre gravava sulla lavoratrice la dimostrazione che l’assegnazione allo stesso era frutto di assegnazione arbitraria da parte della cedente. Rappresenta che, in ogni caso, l’assegnazione della M. al ramo ceduto, rispondeva a criteri di correttezza e buona fede, atteso che, per come non contestato, il ramo ceduto assommava la gran parte dei contratti prima in capo alla struttura, quando era all’interno di Telecom, necessitando, quindi, di personale aggiuntivo.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale M.M.C. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103,1218 e 2697 c.c. censurando la sentenza impugnata sul rilievo che, a fronte della allegazione della lavoratrice di essere stata mantenuta inattiva per lunghi periodi o comunque sottoutilizzata, sulla datrice di lavoro gravava l’onere di dimostrare l’assegnazione alla stessa di adeguati carichi di lavoro, in conformità della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 06/03/2006 n. 4766; Cass. 09/02/2997 n. 2878; Cass 27/05/2008 n. 13821; Cass. 06/03/2009 n. 5454). Il giudice di appello avrebbe dovuto, pertanto, verificare se la società aveva provato di avere assegnato alla dipendente, sotto il profilo quantitativo, mansioni tali da impegnarla per l’intero orario di lavoro.

5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione ed erronea applicazione degli artt. 112,115 e 416 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere omesso di pronunziare sulla eccezione avente ad oggetto la mancata contestazione della dequalificazione da parte della società. Le allegazioni formulate dalla società Telecom Italia s.p.a. con la memoria di costituzione in appello in ordine ai compiti assegnati alla dipendente evidenziavano la incompatibilità degli stessi con il formale inquadramento.

6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. sul rilievo che l’accertamento della qualifica o della dequalificazione, per costante giurisprudenza, comprende l’accertamento delle mansioni di originaria adibizione, quelle svolte successivamente,e il confronto tra le stesse con la verifica della corrispondenza al livello di inquadramento contrattuale.

7. Il primo ed il secondo motivo di ricorso principale, trattati congiuntamente in quanto entrambi attinenti, sotto diversi profili, all’accertamento relativo alla idoneità della struttura ceduta a configurare “ramo di azienda” ai fini della relativa cessione ai sensi dell’art. 2112 c.c., sono infondati.

7.1. La sentenza impugnata ha accertato il difetto di autonomia funzionale del ramo denominato “Servizio clienti radiomarittimi” sugli esiti della espletata istruttoria dalla quale era emersa la necessità da parte del personale transitato in ITS di operare costantemente in contatto con il personale rimasto in Telecom il cui intervento era richiesto, tra l’altro, per quanto riguardava le “attivazioni”, il fatto che solo il personale impiegatizio e non dirigenziale era transitato alle dipendenze della cessionaria, il fatto che mancava in almeno venti lavoratori qualsiasi specifica competenza per lo svolgimento dell’ordinario lavoro proprio del settore trasferito.

7.2. Nel denunziare violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. la società ricorrente non contesta la conformità al disposto dell’art. 2112 c.c. ed ai principi comunitarii della nozione di ramo di azienda suscettibile di legittima cessione utilizzata dal giudice di secondo grado ma incentra essenzialmente le proprie doglianze sul grado di significatività probatoria degli elementi considerati dal giudice di appello nell’escludere la autonomia funzionale dell’entità ceduta. Tali doglianze non sono ammissibili in quanto intese a sollecitare una rivisitazione, non consentita al giudice di legittimità (Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357) del materiale probatorio, peraltro evocato in termini non conformi al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 sia con riferimento alle deposizioni testimoniali il cui contenuto risulta solo parzialmente trascritto, sia con riguardo alla produzione documentale non sorretta dalla trascrizione o da riassunto in grado di evidenziarne il contenuto, come, invece, prescritto (ex plurimis, Cass. 12/12/2014 26174).

7.3. Per ragioni sostanzialmente analoghe deve essere dichiarata inammissibile la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. la quale può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (ex plurimis Cass. 10/6/2016 n. 11892), come, invece, avvenuto nel caso di specie.

7.4. Quanto alla deduzione di violazione dell’art. 244 c.p.c. la stessa è inammissibile in quanto non sorretta da chiare ed intellegibili argomentazioni idonee ad evidenziare l’errore di diritto in tesi ascritto al giudice con riferimento ai modi di deduzione della prova per testimoni.

7.5. Parimenti da respingere è la censura di “omesso esame” articolata con il secondo motivo di ricorso principale. Premesso che per giurisprudenza di questa Corte la verifica dell’autonomia funzionale del ramo ceduto è frutto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. 23/5/2014 n. 11575, in motivazione; Cass. 09/05/1985 n. 2900), si rileva che tale accertamento poteva essere inficiato solo dalla denunzia di vizio di motivazione conforme all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis, in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata successiva al 10 settembre 2012. Parte ricorrente non ha articolato il motivo in esame con modalità idonee alla valida censura della decisione mancando la stessa indicazione del fatto storico, di carattere decisivo, del quale è denunziato l’omesso esame, non potendo lo stesso identificarsi nella circostanza, peraltro evocata, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, del passaggio alla società cessionaria anche di personale con qualifica dirigenziale e di quadro, che costituisce solo un elemento, di valenza indiziaria, destinato a concorrere unitamente alle altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice di merito in punto di accertamento dell’autonomia funzionale del ramo ceduto.

8. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso principale assorbe l’esame del terzo motivo che investe la autonoma ratio decidendi alla base della illegittimità della cessione in oggetto nei confronti della M. per non rientrare quest’ultima tra il personale originariamente addetto alla struttura ceduta.

9. Quanto al ricorso incidentale, ragioni di ordine logico-giuridico rendono opportuno l’esame, con carattere di priorità, del secondo motivo per il carattere dirimente collegato all’eventuale accoglimento dello stesso.

9.1. Esso è inammissibile in quanto la denunzia di omesso esame della eccezione avente ad oggetto l’omesso rilievo della non contestazione da parte della società, non è formulata in termini coerenti con il principio di autosufficienza. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, ove, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. (04/07/2014, n. 15367; Cass. 14/10/2010, n. 21226; Cass. 19/03/2007, n. 6361).

9.2. Parte ricorrente non ha rispettato gli oneri prescritti al fine della valida censura della decisione non apparendo a tal fine sufficiente il richiamo alla propria memoria di costituzione in appello, la cui riproduzione, limitata ad alcuni brani del detto scritto, non consente di stabilire se, effettivamente, sia stata sollevata una eccezione avente ad oggetto la non contestazione della allegata dequalificazione o se, invece, il riferimento alle difese spiegate dalla società in prime cure costituiva solo un’argomentazione difensiva in funzione del rigetto dell’appello di controparte.

10. Quanto ora osservato assorbe ogni ulteriore deduzione formulata con il motivo in esame.

11. Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato. Premessa la correttezza dell’assunto secondo il quale quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c., è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all’art. 1218 c.c., a causa di un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis Cass. 3/3/2016 n. 4211; Cass. 6/03/2006, n. 4766), si rileva che la sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione in diritto in contrasto con i richiamati oneri di allegazione e prova nè risulta in concreto adottata in violazione degli stessi. In particolare, l’affermazione del giudice di appello, secondo la quale non era in alcun modo emersa la dedotta totale inattività forzata della M., non si presta ad essere letta, nel contesto delle argomentazioni che sorreggono la decisione sul punto, come dimostrativa dell’omesso rilievo del fatto che la società non aveva provato in relazione all’intero periodo dedotto l’assegnazione di incarichi anche quantitativamente adeguati. Il realtà il giudice di appello ha proceduto ad una valutazione complessiva delle emergenze in atti all’esito della quale ha ritenuto smentita sia l’allegazione della lavoratrice di essere rimasta totalmente inattiva sia l’allegazione di avere svolto mansioni inferiori alla qualifica assegnata.

12. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Si premette che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. v. tra le altre, Cass. 29/11/2016 n. 24298; Cass. 03/08/2007 n. 5353; Cass. 17/05/2006 n. 11501). Parte ricorrente non ha articolato il motivo in esame in conformità di tale insegnamento posto che non solo non ha indicato le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la corretta interpretazione della fattispecie ma neppure ha dimostrato che l’accertamento della conformità delle mansioni assegnate alla M. alla qualifica di inquadramento era frutto della non corretta applicazione dell’art. 2103 c.c.. La ulteriore censura articolata con il motivo in esame, intesa a contestare la riconducibilità delle mansioni svolte nel periodo di dedotto demansionamento, a quelle corrispondenti alla declaratoria contrattuale corrispondente al formale inquadramento, è inammissibile in quanto non si confronta con l’ampiezza del contenuto dei compiti assegnati alla M. nel periodo di asserito demansionamento, quali accertati dal giudice di appello il quale, peraltro, al contrario di quanto sembra ritenere parte ricorrente, non fa alcuno specifico riferimento alle mansioni di controllo della regolarità della fatturazione, ma a compiti che già prima facie non appaiono ai primi assimilabili (v. in particolare il riferimento ai compiti di controllo budget e quantità di prodotti commercializzati, evocati, unitamente ad altri, dalla sentenza impugnata a pagina 6).

13. Al rigetto del ricorso principale ed incidentale segue la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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