Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29186 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1426-2019 proposto da:

REV CREDITI SPA, in persona della mandataria e procuratrice speciale

Finint Revalue Spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. POMA 2, presso lo

studio dell’avvocato GREGORIO TROILO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE CINELLI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORENZA SCAVARELLI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 7721/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

REV Gestione Crediti spa proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl, dal quale era stato escluso il suo credito di Euro 73382,36, sul presupposto che il contratto di integrazione di locazione finanziaria di beni mobili fosse privo di data certa opponibile al fallimento.

11 tribunale di Ancona l’ha rigettata, rilevando che mancava la data certa dei singoli contratti di leasing e che il timbro postale recava una data (5 novembre 2012) successiva di circa tredici anni alla conclusione dei contratti (nel 1999) e di nove anni alla sottoscrizione delle integrazioni (nel 2003), queste ultime non formanti un corpo unico con il foglio sul quale era apposto il timbro postale; che la documentazione prodotta era carente e inidonea a fare comprendere la metodologia applicata per la quantificazione delle somme; che mancava la prova dell’anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento in data 23 gennaio 2018.

La REV Gestione Crediti, in persona della mandataria e procuratrice speciale FINIT Revalue, ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria, resistito dal Fallimento (OMISSIS).

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., non avendo il tribunale considerato che i documenti prodotti avevano data certa e miravano a provare fatti idonei a dimostrare che gli undici contratti di locazione finanziaria, con le relative integrazioni, erano stati stipulati in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento del debitore.

Il motivo è inammissibile, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la data risultante dal timbro postale costituisce data certa della scrittura non autenticata quando il foglio sul quale è impresso il timbro formi con questa un corpo unico (Dott. Cass. n. 5346 e 23281 del 2017), valutazione incensurabile quest’ultima compiuta dal giudice di merito, il quale ha evidenziato che il timbro era apposto solo su un foglio senza rinvio al contratto e al totale dei fogli. Il motivo è inoltre privo di specificità, non riportando la pagina ove era apposto il timbro e i suoi riferimenti, già ritenuti inesistenti dal tribunale, al resto del contratto e alle relative integrazioni.

Il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, per avere il tribunale considerato la documentazione prodotta (estratti conto relativi ai rapporti di leasing) insufficiente a dimostrare l’entità e l’anteriorità del credito al fallimento, è inammissibile, avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità. Premesso che il creditore non può invocare le regole contrattuali senza prima provare la data certa del rapporto e del titolo, l’accertamento dell’anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell’art. 2704 c.c., comma 1, essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito (Dott.-, tra le tante, Cass. SU n. 4213 del 2013). Il motivo si limita ad imputare al tribunale “l’erroneo apprezzamento delle prove”, per avere ritenuto che gli estratti conto costituivano “meri documenti di sintesi” dai quali era “impossibile rinvenire il collegamento con il leasing azionato” e calcolare il saldo del credito azionato, nel tentativo improprio di sollecitare una rivisitazione di apprezzamenti di fatto incensurabili in questa sede. La ricorrente impropriamente ha dedotto nella memoria, al fine di dimostrare indirettamente l’anteriorità al fallimento, profili nuovi – di cui non si può tenere conto in questa sede – non esaminati nella sentenza impugnata, secondo cui si tratterebbe di crediti originariamente appartenenti a Mediocredito Fondiario, poi fuso in altra Banca nel 2003.

Inammissibile è anche il terzo motivo che, appuntandosi sul carattere preclusivo rilevato dal tribunale della mancanza dei piani di ammortamento, non coglie la ratio decidendi costituita dalla mancanza di data certa delle scritture prodotte dal creditore per genericità della documentazione prodotta, quale fatto impeditivo all’accoglimento della domanda di ammissione al passivo fallimentare (Cass. SU n. 4213 del 2013 cit.).

Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accesso di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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