Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29186 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 20/10/2021), n.29186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19731/2018 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Premuda

n. 6, presso lo studio dell’avvocato Amatore Salvatore che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bacchetta Raffaele;

– ricorrente –

contro

O.E., elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Fratte di Trastevere, n. 44/a, presso lo studio dell’avvocato

Canevari Claudia che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Barilli Enrico, Borella Giuseppina Maria;

– controricorrente –

nonché contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1143/2018 del TRIBUNALE di MONZA, depositata

il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2021 dal Consigliere relatore VALLE Cristiano, osserva quanto

segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) In data 07/07/2014 O.E. e G.L. ottennero dal Giudice di Pace di Monza un decreto ingiuntivo per Euro 42,00 nei confronti di G.S., G.M. e Go.Se..

La sola Go.Se. oppose il decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Monza.

A seguito di notifica di precetto per Euro 516,81, Go.Se. provvide al pagamento di detta somma con bonifico SEPA il 09/08/2014.

Il Giudice di Pace di Monza con sentenza del 30/07/2015 revocò il decreto ingiuntivo e condannò G.L. e O.E. a restituire a Go.Se. Euro 474,81 (ossia l’importo portato dal precetto meno Euro 42,00).

Lo stesso decreto ingiuntivo era stato notificato a G.S. contestualmente al precetto.

G.S. propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Giudice di Pace di Monza nella quale si costituiva la sola O.E., mentre G.L. rimaneva contumace.

Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 326 del 2017, rigettava l’opposizione all’esecuzione e condannava G.S. alle spese di lite.

In diverso giudizio lo stesso Giudice di Pace di Monza, in persona di altro magistrato, con sentenza n. 1619 del 26/10/2016 rilevava l’intervenuto pagamento di Euro 128,79 da parte di G.M. a seguito dell’emanazione del D.I. n. 3128 del 2014.

G.S. impugnava in appello dinanzi al Tribunale di Monza la sentenza del Giudice di Pace relativa al precetto sul D.I. n. 3065 del 2014.

La sentenza del giudice d’appello è impugnata con atto affidato a due motivi di ricorso, da G.S., che ha depositato memoria per l’adunanza camerale.

Resiste con controricorso O.E..

G.L. è rimasto intimato.

Il P.G. non ha presentato conclusioni.

2) All’adunanza camerale del 4 maggio 2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3) La sentenza del Tribunale è impugnata con due motivi da G.S..

3.1) Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe ritenuto violati i principi regolatori della materia nelle obbligazioni solidali e segnatamente il motivo deduce che dinanzi al GdP era stato affermato che la norma regolatrice della fattispecie era l’art. 1292 c.c. e non l’art. 1306 c.c. e l’intervenuto pagamento integrale della somma portata dallo stesso atto di precetto in favore della O. e del G.L. avesse comportato l’estinzione del diritto ad agire esecutivamente (come peraltro ritenuto in altra causa dallo stesso Tribunale di Monza in persona di diverso magistrato).

3.2) Il secondo motivo deduce omesso esame dell’avvenuta revoca del decreto ingiuntivo a opera della sentenza n. 1291 del 2015 del Giudice di Pace di Monza.

4) L’impugnazione di legittimità è inammissibile.

4.1) L’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monza era dichiarato inammissibile, in quanto, affermava il Tribunale, il valore della causa (inferiore ad Euro 1.100) rendeva la sentenza impugnabile solo per violazione dei principi regolatori della materia che, nella specie, non risultavano violati.

5) G.S. afferma l’erroneità della detta statuizione e la incentra, con il primo motivo, sull’avvenuta proposizione, nell’atto di appello, di censura relativa all’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 1292 c.c., in luogo dell’art. 1306 c.c., che, viceversa, era stato ritenuto applicabile in prime cure dal Giudice di Pace.

5.1) Occorre in via preliminare ribadire (Cass. n. 23623 del 24/09/2019 Rv. 655491 – 01) che in tema di opposizione all’esecuzione, pur dopo l’abrogazione, ad opera della L. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l’art. 616 c.p.c., u.c., dalla L. n. 52 del 2006) le sentenze del Giudice di Pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall’art. 339 c.p.c., comma 3.

5.2) La prima censura proposta dalla G.S. è inammissibile, in quanto l’atto di appello avverso la sentenza del Giudice di pace non risulta in alcun modo riportato nella sua formulazione, tranne un accenno alla pag. 9 del ricorso, così formulato (a ripetizione dell’affermazione di cui all’impugnazione di merito): “l’intervenuto pagamento integrale della somma portata allo stesso atto di e, quindi, l’avvenuta estinzione, in capo alla signora O. e al sig. G.L., del diritto ad agire esecutivamente per ottenere un importo che era già stato riscosso agli stessi”.

5.3) La censura, così strutturata, non consente di ritenere assolto l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, trattandosi di mero generico rinvio allo stralcio dell’atto di appello, senza alcuna effettiva, sebbene concisa, ulteriore specificazione dello stesso e in modo tale che sia comunque evincibile il contenuto integrale dell’atto di appello almeno nei suoi punti nodali (Cass. n. 00342 del 13/01/2021 Rv. 660233 – 01 e Cass. n. 3194 del 04/02/2019 Rv. 652880 – 01).

5.4) Il primo mezzo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

6) Il secondo motivo, che deduce omesso esame dell’avvenuta revoca del decreto ingiuntivo n. 3056 del 02014 (del Giudice di pace di Monza) a opera della sentenza n. 1291 del 2015 del Giudice di Pace di Monza è del pari inammissibile, in quanto la sentenza impugnata in questa sede, ossia quella del Tribunale di Monza, ha affrontato la vicenda inerente il decreto ingiuntivo, rilevando, alla pag. 2, che lo stesso era stato revocato a mezzo della sentenza n. 1291 del 2015 ma ritenendo, evidentemente, che ciò non spiegasse conseguenza alcuna sul giudizio di opposizione all’esecuzione.

6.1) Il motivo null’altro afferma, né viene specificato, nella sua esposizione, se la detta sentenza del Giudice di Pace sia stata impugnata o se sia passata in giudicato e, pertanto, il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può, quindi, dirsi sussistente, in quanto il fatto è stato preso in considerazione dal giudice di appello.

7) Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato del tutto inammissibile.

8) L’elevato grado di conflittualità esistente tra le parti del presente giudizio, come fatto palese dalla circostanza che pendono tra di esse soltanto in questo grado di legittimità altre ricorsi, di cui uno trattato all’odierna adunanza, rende sussistenti idonee ragioni per disporre compensazione delle spese di lite.

9) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, nei confronti delle ricorrenti, per il versamento dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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