Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29185 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1353-2019 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO RAELI;

– ricorrente –

contro

CURATORE DEL FALLIMENTO M.L. DITTA, FALLIMENTO (OMISSIS)

SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1783/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Salerno ha dichiarato il fallimento della ditta individuale M.L. su ricorso del Fallimento (OMISSIS) srl.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 20 novembre 2018, ha rigettato il reclamo, rilevando – per quanto ancora interessa – che la ditta M. non aveva provato il non superamento dei limiti dimensionali ai fini dell’esenzione dal fallimento e non aveva depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi nè la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, o altra documentazione rappresentativa della stessa e che il regime di “contabilità separata” cui era soggetta non rilevava sul piano civilistico; ha osservato, in relazione ai requisiti dimensionali di fallibilità dell’impresa individuale, che non rientrava tra i poteri officiosi del giudice del fallimento la ricerca della prova di cui la ditta M. era onerata.

Avverso questa sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione; il Fallimento M. e il Fallimento (OMISSIS) non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo denuncia violazione di legge per avere ritenuto inattendibili i documenti prodotti (registri Iva, fatture) che offrivano una veritiera rappresentazione della situazione contabile dell’impresa e dimostravano l’insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità, stravolgendone il significato e giungendo a conclusioni insostenibili.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una impropria sollecitazione di riesame nel merito della documentazione prodotta, senza indicare fatti decisivi che avrebbero condotto, con giudizio di certezza o alta probabilità, a una conclusione diversa da quella ryziunta dai giudici di merito.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge, per avere ritenuto che i contribuenti “minori” (che possono avvalersi della “contabilità separata”) debbano annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti, senza però considerare che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18 consente di non adottare tali registri nel caso in cui i dati relativi ai ricavi e ai costi vengano trascritti nel registro Iva, come nella specie.

Il motivo non coglie nè specificamente censura le rationes decidendi con le quali i giudici di merito hanno osservato che il regime di “contabilità separata” cui la M. era soggetta non rileva sul piano civilistico, come desumibile dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18 che fa salvi gli obblighi di tenuta delle scritture contabili previste da altre disposizioni; che tale regime di contabilità semplificata non attenua il rigore con cui va apprezzata l’esistenza delle condizioni di fallibilità, in base al grado di affidabilità della documentazione esibita dall’imprenditore; che i moduli prodotti, costituenti in apparenza registri IVA senza prova che provenissero dalla contabilità della fallita, erano inidonei a fornire una rappresentazione della situazione contabile dell’impresa certa, chiara, completa e intellegibile. Esso è dunque inammissibile.

Il terzo motivo denuncia violazione di lese e vizio di motivazione, in ordine al rigetto della istanza di ammissione della testimonianza del commercialista della ditta M. e di una consulenza tecnica contabile per la verifica dell’insussistenza dei requisiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non specificando se e in quale momento e atto processuale la relativa istanza probatoria sia stata proposta nel giudizio di merito e quale fosse l’oggetto specifico della prova, non riportando la trascrizione dei capitoli di prova (cfr. Cass. n. 9748 del 2010, n. 8204 del 2018) e, quindi, non consentendo a questa Corte di valutare la decisività della prova stessa.

Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

 

 

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