Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29184 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Marazzato s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla Via dei Monti Parioli n. 48, presso lo studio

dell’avv. MARINI Giuseppe, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente

all’avv. Loris Tosi, giusta procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto n. 41/2007/28 depositata il 18/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 7/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Marazzato s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale rigetto dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Treviso n. 55/3/2005 che aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Iva relativa agli anni 1999 e 2000. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la società che ha proposto ricorso incidentale. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 7/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti d’ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2, e art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la stessa sentenza, stanti evidenti ragioni di connessione, soggettiva ed oggettiva.

Assume la ricorrente principale la nullità della decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5465 del 1992, artt. 57 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La CTR avrebbe violato tali norme nell’accogliere la richiesta di disapplicazione delle sanzione del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8, benchè formulata solo con l’atto di appello.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 22010 del 13/10/2006) secondo cui il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell’atto impositivo, è strutturato come un giudizio d’impugnazione del provvedimento, in cui l’oggetto del dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed entro i limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente. Pertanto, si ha domanda nuova per modificazione della “causa petendi”, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio; e ciò vale anche con riferimento al disposto dell’art. 8 cit., la cui applicabilità è ricollegata ad elementi positivi di confusione il cui onere di allegazione grava sul contribuente fin dal primo grado.

Con primo motivo di ricorso incidentale la società assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 38, comma 3, lett. e) e art. 41, comma 1, lett. a) e del D.L. n. 41 del 1995, art. 36. La CTR avrebbe violato tali norme nel’escludere che le vendite di autoveicoli intercorse con la Ideal Car Charter International integrassero cessioni intracomunitarie.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto compensando tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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