Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29184 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19738-2018 proposto da:

D.L.I., D.L.C., nella qualità di procuratori

di D.L.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 98/E, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

LENZA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCELLO FORTUNATO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BELLIZZI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO, 92, presso lo studio

dell’avvocato LEOPOLDO FIORENTINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA ANNUNZIATA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. RG. 8/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11 2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTON I()

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

I signori D.L. e Di.Le., menzionati in epigrafe, esponevano di essere comproprietari di un’area sita nel Comune di Bellizzi, nel cui possesso si era immessa la società Rete Ferroviaria Italiana per eseguire i lavori per la realizzazione di un cavalcavia, nell’ambito di un complessivo accordo di programma con la Regione Campania, il Comune di Bellizzi e la Provincia di Salerno; di avere instaurato un giudizio amministrativo, anche in sede di ottemperanza, per il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva dell’area irreversibilmente trasformata, in mancanza del decreto di espropriazione, all’esito del quale il commissario ad acta aveva emesso in data 18.11.2014 decreto di acquisizione, a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis; di avere proposto opposizione alla stima definita dalla Corte d’appello di Salerno con sentenza del 6.8.2018 che aveva determinato in 2101283,53 l’indennità di acquisizione dell’area avente una superficie determinata in mq. 4389 e qualificata urbanisticamente come agricola con riguardo all’epoca della irreversibile trasformazione.

Avverso questa gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune di Bellizzi. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il primo motivo, che denuncia omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione dell’indennità di occupazione legittima, è inammissibile per difetto di specificità: il motivo non precisa se e quando fu proposta una domanda di indennità di occupazione “legittima”, nè contiene indicazioni che dimostrino l’esistenza e la durata di una occupazione legittima (contestata dal Comune di Bellizzi); inoltre la sentenza impugnata fa riferimento solo ad una “indennità di acquisizione”, a un “indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale” e “per il periodo di occupazione illegittima”.

Il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione di legge per avere ritenuto acquisita (e indennizzato) una superficie (di mq. 4389) inferiore a quella effettiva (indicata in mq. 9697), è infondato, essendo la superficie indicata nel decreto di acquisizione adottato in data 18.11.2014, a norma del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42 bis il quale fa riferimento alle particelle acquisite che rappresentano l’intera consistenza della proprietà. In contestazione della superficie appresa si risolve in una critica del provvedimento di acquisizione che esorbita dall’oggetto del giudizio di opposizione alla stima e, per altro verso, in una questione di fatto estranea all’ambito del giudizio di legittimità.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis per avere qualificato l’arca come agricola, facendo erroneo riferimento alla situazione urbanistica al momento dell’illecito, anzichè al momento del decreto di acquisizione dei beni successivamente adottato quando l’area era edificabile.

Il motivo è fondato nei seguenti termini.

La corte territoriale ha affermato la necessità di fare riferimento alle “possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio o dell’accordo di cessione” – parametro di riferimento ora previsto nel D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 3, corrispondente all’interpretazione della norma di cui alla L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, comma 3, (secondo cui la valutazione dell’edificabilità dell’area espropriata deve computare le possibilità legali ed effettive di edificazione al momento dell’apposizione del vincolo preordinato ad espropriazione), nel senso della necessità di rapportare la stima al momento del verificarsi della vicenda ablativa, senza trascurare l’incremento di quelle possibilità edificatorie fino alla data della pronuncia del decreto traslativo della proprietà tra le tante, Cass. n. 8837 del 2015, Corte Cost. n. 42 del 1993). I tuttavia, la corte ha errato laddove ha fatto riferimento alla situazione urbanistica vigente “al momento della consumazione dell’illecito”, tra l’altro in data imprecisata, omettendo di considerare che la vicenda ablatoria è riferibile direttamente al provvedimento acquisitivo adottato in data 18.11.2(114, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis. E dunque, è a questa data in cui si è realizzata la fattispecie traslativa che la corte avrebbe dovuto riferire l’indagine sulla situazione urbanistica dell’area, non rilevando quale detta situazione fosse all’epoca dell’accordo di programma nel 2(104 o della stipula della convenzione con RFT nel 2006 o dell’irreversibile trasformazione (evento non più rilevante ai fini traslativi). L’errore assume rilievo avendo la Corte riferito che, secondo le indagini del consulente tecnico d’ufficio, l’area prima agricola era stata inclusa in ambito edificabile (AT9) nel 2007, senza tuttavia svolgere alcun approfondimento su quest’ultimo profilo.

Il quarto motivo, che denuncia violazione di legge in ordine alla determinazione del valore dell’area, desumibile dalla relazione del consulente tecnico, è assorbito, essendo dipendente dalla qualificazione urbanistica dell’area.

In conclusione, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno per un nuovo esame.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo, dichiara assorbito il quarto e, in accoglimento del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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