Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29184 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 13/11/2018), n.29184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4454-2013 proposto da:

C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato EMILIO PAOLO SANDULLI, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II DI NAPOLI, (già

AZIENDA UNIVERSITA’ POLICLINICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI

NAPOLI “FEDERICO II”), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4,

presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SMIROLDO, rappresentata e

difesa dagli avvocati SABINO RASCIO e RAFFAELE RASCIO, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale – –

C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato EMILIO PAOLO SANDULLI, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 7227/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/01/2012 R.G.N. 8422/2007.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Napoli ha parzialmente accolto l’appello proposto da C.A., direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II negli anni 1995-1999, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento della domanda formulata ex art. 2033 c.c. dall’Azienda, aveva condannato il C. a restituire la somma di Euro 44.823,44, corrisposta a titolo di incremento del compenso annuo previsto dal D.P.C.M. n. 502 del 1992, richiamato nelle pattuizioni contrattuali intercorso fra le parti;

2. la Corte territoriale ha premesso che, ai sensi del richiamato D.P.C.M., art. 2 la maggiorazione può essere corrisposta a condizione che il Direttore Sanitario raggiunga gli obiettivi prefissati dal Direttore Generale e postula, oltre alla previa individuazione degli obiettivi medesimi, anche la previsione di indicatori di misurazione che consentano di formulare il giudizio senza alcun margine di arbitrarietà;

3. esaminata la documentazione in atti, il giudice d’appello ha evidenziato che l’Azienda per tutti gli anni in contestazione aveva indicato in maniera univoca gli obiettivi e per il periodo 1996/1999 aveva anche individuato i criteri di valutazione attraverso il richiamo ai documenti contabili dell’Azienda stessa, sicchè “un maggiore crisma di attendibilità” non poteva essere richiesto;

4. richiamata la consulenza tecnica d’ufficio, la Corte napoletana ha osservato che gli obiettivi erano stati sicuramente raggiunti negli anni 1996/1997 e 1998, nel corso dei quali: erano aumentati gli investimenti, in cifra assoluta e rispetto all’anno precedente; era stato completato l’inserimento dell’azienda nel sistema regionale integrato per l’emergenza sanitaria; era stato ottenuto il saldo attivo di bilancio;

5. nell’anno 1999, invece, si era verificato un disavanzo, imputabile a spese straordinarie, sicchè per detta annualità l’incremento, sebbene deliberato, non poteva essere riconosciuto in quanto i plurimi obiettivi indicati erano da ritenersi cumulativi e non alternativi;

6. anche in relazione all’anno 1995 l’aumento non poteva essere corrisposto, giacchè nella Delib. 22 dicembre 1995, n. 172, 2 non era affatto menzionato il raggiungimento dell’obiettivo individuato nella nota del Direttore Generale del 27 giugno 1995;

7. infine la Corte territoriale ha ritenuto generiche le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio e ha evidenziato che le conclusioni alle quali era pervenuto il CTU si fondavano sui documenti indicati nell’elaborato peritale, non oggetto di contestazione fra le parti;

8. in via conclusiva il giudice d’appello ha dichiarato “irripetibile da parte dell’appellata Azienda l’incremento del 20% del trattamento economico annuo del direttore sanitario appellante per gli anni 1996, 1997 e 1998” ed ha rigettato per il resto il gravame;

9. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.A. sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, che ha notificato ricorso incidentale, egualmente affidato a tre motivi, contrastati dal C. con tempestivo controricorso;

10. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. – ultrapetizione – violazione dell’art. 2697 c.c.” e rileva, in sintesi, che l’Azienda aveva agito in giudizio per il recupero delle somme corrisposte asserendo solo che non erano stati previamente determinati gli obiettivi e gli indicatori di misurazione, non già che gli obiettivi stessi non erano stati raggiunti;

1.1. la Corte territoriale, pertanto, nello statuire sulla fondatezza della domanda doveva esaminare le sole questioni prospettate dall’attore e non poteva estendere l’esame ad un tema, quello del mancato raggiungimento degli obiettivi, sul quale l’Azienda ricorrente non aveva fondato la propria pretesa;

2. con la seconda censura il ricorrente principale addebita alla sentenza impugnata “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi in tema di onere della prova – erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” e rileva che quanto all’anno 1995 la Corte territoriale, pur avendo dato atto della fissazione dell’obiettivo individuato nell’incremento da 15,5 a 21 MLD/al mese del valore dell’assistenza erogata all’utenza, non aveva demandato al CTU alcuna indagine, sicchè avrebbe dovuto rigettare la domanda dell’Azienda per assoluta carenza di prova e non ritenere l’obiettivo non conseguito;

2.1. aggiunge che la pronuncia, immotivata e contraddittoria, contrasta con il chiaro tenore della Delib. Direttore Generale 22 dicembre 1995, n. 172 nella quale si dà invece atto del raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 1995;

2.2. infine evidenzia che la corretta applicazione del principio dell’onere della prova doveva indurre a far ricadere sull’Azienda e non sull’appellante le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi;

3. la medesima rubrica il ricorrente principale antepone alla terza critica con la quale il vizio motivazionale e la violazione dell’art. 2697 c.c. vengono riferiti al capo della sentenza riguardante la mancata realizzazione degli obiettivi fissati per l’anno 1999;

3.1. si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte napoletana, anche nell’annualità in questione gli obiettivi erano stati raggiunti, giacchè il disavanzo di esercizio era da addebitare ai vertici aziendali, i quali avevano ritenuto di non inserire fra le poste attive residue i crediti vantati dall’azienda nei confronti della regione Campania;

4. con il primo motivo del ricorso incidentale l’Azienda Ospedaliera denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., dell’art. 116 c.p.c., del D.P.C.M. n. 502 del 1995, art. 2 e rileva che ha errato la Corte territoriale nell’affermare che erano stati preventivamente fissati obiettivi e criteri di misurazione dei risultati;

4.1. sostiene che non poteva essere valorizzata la documentazione, trascritta in ricorso, perchè l’Azienda, già nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva precisato che gli atti unilaterali formati dal Direttore Generale dell’epoca non erano stati protocollati, per cui non vi era prova dell’anteriorità della fissazione degli obiettivi e degli indicatori;

4.2. aggiunge che, comunque, gli obiettivi non potevano essere indicati ad anno già iniziato e che dovevano essere specifici, al pari dei criteri necessari per la valutazione del risultato, sicchè doveva ritenersi evidente la violazione del D.P.C.M. n. 503 del 1995, art. 2;

5. la medesima rubrica la ricorrente incidentale antepone alla seconda censura con la quale rileva che il Direttore Generale non poteva assegnare gli stessi obiettivi, comunque generici, al Direttore Amministrativo ed a quello Sanitario, dovendo invece tener conto delle rispettive sfere di competenza;

5.1. evidenzia, poi, l’Azienda che il riferimento ai documenti contabili non compare nelle note del Direttore Generale e, comunque, non costituisce un parametro idoneo per la valutazione della performance;

6. con il terzo motivo del ricorso incidentale è dedotta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 115 e 345 c.p.c.) – nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 345 c.p.c.) – omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 111 Cost., comma 60, e all’art. 132 c.p.c., n. 4)” perchè la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la produzione documentale effettuata tardivamente dall’appellante nel corso delle operazioni peritali;

6.1. rileva al riguardo che il principio di non contestazione non può estendersi alle questioni giuridiche dedotte dalle parti ed aggiunge che le preclusioni istruttorie sono preordinate a tutelare interessi generali, con la conseguenza che la loro violazione è rilevabile d’ufficio anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata dolersene;

7. il primo motivo è inammissibile, perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

7.1. in caso di denuncia di un error in procedendo l’esercizio del potere-dovere di esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità è condizionato dalla proposizione di una valida censura, sicchè la parte non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo, inoltre, all’allegazione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli (fra le più recenti Cass. 21.12.2017 n. 30708; Cass. 4.7.2014 n. 15367, Cass. S.U. 22.5.2012 n. 8077; Cass. 10.11.2011 n.23420);

7.2. nel caso di specie detti oneri, che valgono anche in relazione agli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 12239/2007, Cass. n. 22607/2014, Cass. n. 2462/2018, Cass. n. 4578/2018), non sono stati assolti, perchè il ricorrente ha omesso di trascrivere le parti rilevanti del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non ha fornito indicazioni in merito all’allocazione dell’atto invocato;

8. parimenti inammissibile è il secondo motivo, innanzitutto perchè la censura si fonda su atti adottati dal Direttore Generale (la nota del 27.6.1995 e la Delib. 22 dicembre 1995, n. 172) non trascritti, se non in minima parte, ed in relazione ai quali non vengono fornite le indicazioni imposte dall’art. 369 c.p.c., n. 4, ed inoltre perchè la doglianza espressa con riferimento all’anno 1995 non coglie pienamente la ratio della decisione;

8.1. la Corte territoriale, infatti, ha premesso che “nelle intenzioni del legislatore non è sufficiente una predeterminazione degli obiettivi da realizzare da parte dell’ente per affermare il diritto del Direttore a percepire il compenso integrativo di cui si discute, ma è necessario che siano altresì determinati ex ante i criteri in base ai quali individuare l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi e la graduazione della quota di compenso integrativo” ed ha aggiunto che “la predeterminazione degli elementi descritti è da considerarsi indispensabile ai fini dell’erogazione del beneficio di cui si discute”;

8.2. esaminata, poi, la documentazione in atti ha ritenuto che per il periodo 1996/1999 fossero stati indicati obiettivi e misuratori, ossia entrambi i presupposti richiesti dal D.P.C.M. n. 502 del 1995, art. 2 ma a diverse conclusioni è giunta quanto all’anno 1995, in relazione al quale ha osservato che erano stati indicati i soli obiettivi (pag. 5 della sentenza), e ciò spiega perchè l’indagine affidata al consulente tecnico d’ufficio non abbia riguardato l’annualità in questione;

8.3. il ricorso non censura adeguatamente la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene condizione imprescindibile per il riconoscimento del compenso integrativo, non solo la determinazione ex ante degli obiettivi ma anche la previa fissazione di indicatori sui quali misurare il conseguimento dei risultati, sicchè la doglianza deve ritenersi inammissibile perchè, come già evidenziato da questa Corte in fattispecie analoga (si rimanda a Cass. n. 9384/2017), la positività della gestione di per sè non poteva fondare il diritto alla maggiorazione, una volta violato l’iter procedimentale ritenuto dal giudice d’appello essenziale per l’insorgenza del diritto;

9. infine il terzo motivo, pur denunciando la violazione dell’art. 2697 c.c., si risolve in un’inammissibile critica della valutazione espressa dal giudice di merito in relazione al mancato conseguimento degli obiettivi fissati nell’anno 1999 e sollecita una diversa lettura dei dati desumibili dalla consulenza tecnica d’ufficio, non consentita al giudice di legittimità;

10. in via conclusiva il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente inefficacia ex art. 334 c.p.c., comma 2 del ricorso incidentale, tardivo in quanto proposto quando già era spirato il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza impugnata risulta depositata il 21 gennaio 2012 ed il ricorso incidentale è stato proposto in data 5 marzo 2013);

11. l’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

11.1. deve darsi atto della sussistenza delle condizioni richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione principale; 11.2. le richiamate condizioni non sussistono, invece, per la ricorrente incidentale in quanto ” con la perdita di efficacia, il ricorso incidentale tardivo diviene tanquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi così pervenire ad una pronuncia di “rigetto” o ad una declaratoria di “inammissibilità” o “improcedibilità” dell’impugnazione, che costituiscono le sole ipotesi in presenza delle quali il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater prevede che chi ha proposto l’impugnazione debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ” (Cass. n. 18348/2017 e negli stessi termini Cass. nn. 12090/2018, 11993/2018, 9013/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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