Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29183 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 20/10/2021), n.29183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15467/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

R&M s.r.l.

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 765/52/15 depositata il 26/01/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

23/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dell’Ufficio e confermando la sentenza di primo grado dichiarava pertanto parzialmente illegittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2006;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 276c.p.c., comma 2, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR mancato di dar riscontro in ordine al controllo effettuato sulla documentazione allegata dall’Ufficio, specialmente quanto al rilievo concernente il recupero dei canoni di leasing;

– il motivo è inammissibile;

– in primo luogo, esso costituisce censura di merito, diretta a sollecitare la Corte a procedere a una rivisitazione delle risultanze processuali (peraltro chiaramente operata dalla CTR e adeguatamente motivata, come si evince dal penultimo periodo di pag. 3 della sentenza gravata) – secondariamente, quanto al profilo motivazionale denunciato, rileva la Corte come le considerazioni svolte nella sentenza gravata risultino costituire motivazione che si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” richiesto ai fini della resistenza della sentenza impugnata al motivo di ricorso; e ciò anche in considerazione del fatto che secondo questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che qui trova applicazione in quanto la sentenza gravata è stata depositata in data successiva all'(OMISSIS), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

– sotto questo profilo, quindi, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la CTR ha osservato in modo adeguato i principi indicati da questa Corte;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice del merito escluso la possibilità normativa per la contribuente di recuperare le maggiori imposte sulle maggiori rimanenze iniziali che sarebbero scaturite dal recupero dell’Ufficio in ordine alle maggiori rimanenze imputate all’anno 2006, ritenendo di conseguenza illegittimo tale recupero;

– il motivo è fondato;

– invero, poiché l’accertamento qui contestato ha per oggetto l’anno 2006, è evidente che risulta irrilevante ogni correzione operata dal contribuente in altro periodo di imposta (quale è il 2007); e parimenti, la rettifica delle rimanenze operata dall’Ufficio per il 2006, dalla quale discende la rideterminazione delle esistenze iniziali per il 2007, potrà avere effetto unicamente per tal periodo d’imposta; l’autonomia dell’obbligazione tributaria, che si determina autonomamente per ogni singolo periodo d’imposta, ha infatti come effetto quello di tenere distinta la determinazione del reddito tra i due periodi;

– conclusivamente, va accolto il secondo motivo; il primo motivo è rigettato;

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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