Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29183 del 06/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 06/12/2017, (ud. 21/04/2017, dep.06/12/2017),  n. 29183

Fatto

RITENUTO CHE:

V.P., nella qualità di erede di A.E., ricorre con unico motivo contro il Ministero dell’economia e delle finanze e contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 52/04/11 dep. 27 gennaio 2011, che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto corretto l’accertamento di plusvalenza da cessione di terreno edificabile (con atto del 14.7.2000, reg. il 31.7.2000), rilevante ai fini Irpef per l’anno 2000.

In particolare le C.T.R. ha preso atto della dimostrazione del perdurare del vincolo di inedificabilità concreta dei terreni ricadenti in zona F turistica, sub-zona F e zona H di pregio naturalistico e paesaggistico (come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Olbia il 21.11.2006), ma ha ritenuto che il temporaneo vincolo di inedificabilità non fa venir meno la suscettibilità edificatoria, dimostrata dai certificati urbanistici, che costituisce il presupposto impositivo (ex art. 81 oggi art. 67 T.U.I.R.). Ha pertanto confermato la legittimità della plusvalenza, tenuto conto che secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della vendita i terreni de quo erano suscettibili di utilizzazione edificatoria, ancorchè differita nel tempo (fino all’approvazione dei piani territoriali paesistici L.R. Sardegna n. 45 del 1989, ex art. 12).

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Entrate, privo della necessaria legittimazione passiva in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo il primo gennaio del 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione dell’Agenzia delle entrate, cui spetta esclusivamente la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data (S.U. n. 3118/06).

2. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione di legge (art. 81 T.U.I.R. e L.R. Sardegna n. 45 del 1989, art. 12), in quanto alla data della vendita del terreno (anno 2000) non esisteva alcuno strumento urbanistico che ne consentisse l’edificazione, negata peraltro dall’art. 12 della Legge Regionale cit., che vieta “la costruzione di opere nuove nei territori compresi entro una fascia di due chilometri dal mare, fino all’approvazione dei piani territoriali paesistici di cui ai precedenti artt. 10 e 11 e per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Il certificato di destinazione urbanistica del 2006 dà atto che i terreni sono soggetti ai vincoli della indicata legge regionale; afferma che gli strumenti urbanistici anteriori alla L.R. n. 45 del 1989 – decreti assessoriali del 1986 e 1987 che avevano inserito i terreni in zona F e H – non possono essere considerati vigenti alla data della cessione.

3. Il motivo è infondato e va respinto.

Va in argomento dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui, atteso il chiaro tenore letterale dell’art. 81 T.U.I.R., ora art. 67, non contenente alcuna distinzione e/o specificazione, la norma assoggetta a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico vigente consenta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare, senza che, pertanto, a nulla rilevi cosa e a qual fine si costruisca, considerato anche che “siffatta interpretazione non appare in contrasto con i precetti costituzionali (e, in particolare, con l’art. 3 Cost.), rientrando nella piena discrezionalità del legislatore non tassare la plusvalenza solo quando la stessa ha ad oggetto terreni agricoli e non suscettibili in alcun modo di utilizzazione edificatoria (Cass. 23316/2013; n. 23845 del 23/11/2016; v. Cass. n. 14503/2016, che ha ritenuto edificabile un’area inclusa in zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico, quali parcheggi, strade, verde pubblico attrezzato; Cass., 16 ottobre 2015, n. 20950, in un caso ove si verteva sulla cessione di aree inserite in zona F destinati ad “attrezzature e impianti di interesse generale”, assoggettabili unicamente ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le quali le norme tecniche di attuazione prevedevano che “la realizzazione delle attrezzature e la gestione dei servizi potrà essere affidata a terzi”; Cass., 15 aprile 2016, n. 7513, in un caso in cui si discuteva di un’area che risultava classificata “in via statica come area agricola o di rispetto storico archeologico”, ma con la concreta possibilità – sentiti gli Uffici Tecnici del Comune – di “chiedere la variazione in modo da poter destinare parte di tale area alla costruzione degli immobili necessari alla… attività”; v. anche, in senso sostanzialmente conforme, ex aliis, Cass. n. 15320 del 19/06/2013,; n. 14763 del 15/07/2015; n. 5161 del 05/03/2014,; Cass. 30729/2011 e 8697/2011; Cass. 17650/2014, 14763/2015; n. 15165/2016).

4. Il ricorso va pertanto rigettato, poichè la C.T.R. si è conformata a tale ormai consolidata lettura del dato normativo.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA