Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29182 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 25160/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Molise, n. 720/1/2018, depositata il 12 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 25 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

I contribuenti (OMISSIS) SRL e C.C. quest’ultimo quale socio della predetta società contribuente all’esito della notificazione di due PVC ebbero a impugnare, unitamente ad altro socio C.M., alcuni avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta degli esercizi 1994 e 1995, con i quali veniva rettificato il reddito di impresa della società ai fini IRPEG e ILOR e conseguentemente accertata maggiore IRPEF in capo ai soci per presunzione di distribuzione di utili extracontabili accertati in società a ristretta base partecipativa;

che i ricorsi, previa loro riunione, sono stati accolti dalla CTP di Isernia, con sentenza confermata, a seguito di riassunzione del giudizio nei confronti del Fallimento (OMISSIS) SRL, dalla CTR del Molise;

che la società (OMISSIS) SRL aveva impugnato altri avvisi di accertamento con cui, sulla base della rettifica in aumento del reddito sociale in relazione ai medesimi periodi di esercizio per effetto dei suddetti accertamenti, era stata rideterminata la (allora in vigore) imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al D.L. 30 settembre 1992, n. 394, conv. con L. 26 novembre 1992, n. 461;

che i ricorsi, previa loro riunione, sono stati accolti dalla CTP di Isernia, con sentenza confermata da una seconda sentenza CTR del Molise;

che le due sentenze della CTR del Molise, previa riunione dei ricorsi, sono state cassate con rinvio con sentenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 27 maggio 2015, n. 10884), pronunciata, quanto all’impugnazione della prima sentenza, anche nei confronti della società fallita e dei soci e, quanto alla seconda, nei confronti del solo Fallimento (OMISSIS) SRL. La sentenza rescindente di questa Corte ha dato atto che il giudice di appello aveva rilevato che la società contribuente godesse di esenzione IRPEG (“elevando addebiti alla società anche in materia di IRPEG, imposta per la quale la società godeva di esenzione”) e, in accoglimento di due motivi di ricorso dell’Ufficio, articolati sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha cassato le due sentenze nelle parti in cui avevano fondato (1) “la decisione sulla sentenza penale di assoluzione degli amministratori nonchè sulla acritica adesione da parte dell’Ufficio all’operato della Guardia di Finanza e sulla maniera approssimativa con la quale erano stati effettuati gli impugnati accertamenti, non ha sufficientemente chiarito l’iter logico seguito nelle impugnate statuizioni, ed è, quindi, incorsa nel denunciato vizio motivazionale”; la Corte di Cassazione ha, inoltre, osservato come il giudice del merito (2) non avesse tenuto conto degli elementi in fatto evidenziati dall’Ufficio (“a mero titolo esemplificativo, per l’anno 1994, il pagamento in contanti e la prestazione di servizi da parte di ditta (Nuovedil) priva di automezzi inidonei nonchè, per l’anno 1995, la cessazione d’attività della ditta Tornincasa sin dal dicembre 1991”);

che, come risulta dalla intestazione della sentenza impugnata (ma non anche dalla narrativa della stessa), hanno riassunto il giudizio (OMISSIS) SRL, C.C. e C.M. davanti alla CTR del Molise che, con sentenza in data 12 novembre 2018, ha accolto i ricorsi dei contribuenti;

che il giudice del rinvio ha rilevato che la vicenda è incentrata sulla deduzione di costi inesistenti relativi a prestazioni di noleggio di mezzi della società Nuovedil (noleggiatore), imprenditore ritenuto soggetto privo di beni strumentali;

che la CTR ha ritenuto che dagli accertamenti contenuti nei PVC – unico elemento sul quale erano fondati gli avvisi impugnati risultava che la società poi dichiarata fallita avesse in corso numerosi cantieri edili e, non potendo disporre di mezzi, aveva necessità di provvedere, quale noleggiante, al noleggio degli stessi, rilevandosi come nella sentenza penale sia stato accertato che le prestazioni della società contribuente (noleggiante) a favore di terzi committenti (impresa Favellato), mediante l’utilizzazione dei mezzi presi a noleggio dall’impresa Nuovedil (noleggiatore) siano state effettivamente svolte, in quanto riscontrate dalla contabilità sia del noleggiatore, sia del committente, nonchè confermate dalle dichiarazioni rese in sede penale da uno dei committenti;

che il giudice del rinvio ha rilevato che le fatture di noleggio riportano la descrizione dei luoghi dove la società contribuente ha operato e che a ciò non osta la mancata annotazione nelle scritture contabili acquisite dalla curatela del fallimento. Il giudice del rinvio ha, infine, ritenuto che tali considerazioni valgono anche per le prestazioni riguardanti le fatture emesse dall’impresa Tornincasa;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria e che i contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

non sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso a termini dell’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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