Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29182 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7942-2015 proposto da:

L’UNIONE SARDA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI

100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA ANTICA

35, presso lo studio dell’avvocato CARLO FRANCESCO GALLAS,

rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE MISCALI, PAOLO

FIRINU, giusta procura e delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 354/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 30/12/2014 R.G.N. 111/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

uditi gli Avvocati RAFFAELE MISCALI e PAOLO FIRINU.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 354 depositata il 30.12.2014, ha respinto l’appello proposto da L’Unione Sarda s.p.a. confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto al sig. F., assunto come collaboratore fisso, la qualifica di redattore, di cui all’art. 1 c.n.l.g., e condannato la società datoriale al pagamento delle differenze retributive a far data dal 25.11.2003, nei limiti della prescrizione quinquennale.

2. La Corte territoriale ha dato atto, in base alle risultanze probatorie, di come il sig. F. svolgesse attività presso la redazione de L’Unione Sarda s.p.a. quotidianamente, dal lunedì al sabato, con orario pomeridiano (in modo compatibile col lavoro in orario antimeridiano alle dipendenze dell’A.s.l. n. (OMISSIS) di Oristano); si occupasse di tutti i settori dell’informazione e non solo della cura di uno specifico settore o di una rubrica; svolgesse anche attività di “cucina redazionale” e fosse organicamente inserito nella struttura della redazione, ove aveva una propria postazione dotata di telefono e computer e ove interagiva con i colleghi e col capo servizio; come, inoltre, fosse retribuito su base oraria, al pari dei redattori, e non in base al numero degli articoli scritti, come avveniva per i collaboratori fissi.

3. La Corte di merito ha sottolineato la continuità della prestazione svolta dall’appellato e l’integrazione della stessa nella struttura redazionale ritenendo irrilevante, ai fini della qualifica riconosciuta, il fatto che il sig. F. osservasse un orario inferiore rispetto a quello dei redattori e redigesse solo notizie brevi, senza occuparsi peraltro della chiusura del giornale.

4. Per la cassazione della sentenza L’Unione Sarda s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il sig. F..

5. L’Unione Sarda s.p.a. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la società ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2733 c.c., art. 229 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1.

2. Ha rilevato come la sentenza d’appello avesse erroneamente individuato il discrimine tra la figura di redattore (art. 1 c.n.l.g.) e quella di collaboratore fisso (art. 2 c.n.l.g.) nel solo dato della quotidianità della prestazione, richiesta per il primo, rispetto alla continuità propria del secondo, senza valutare gli altri requisiti essenziali indicati dal contratto collettivo. Ha sottolineato come la collaborazione del sig. F., comunque, non avesse mai assunto le caratteristiche di quotidianità proprie del lavoro di redattore, tenuto a far fronte alle esigenze informative anche urgenti, e che un simile impegno non era stato neanche richiesto da parte datoriale. Il F., difatti, come dal medesimo allegato nel ricorso introduttivo e dichiarato nel corso del libero interrogatorio (udienza 22.9.20109), era dipendente a tempo pieno dell’A.s.l. n. (OMISSIS) di Oristano con orario che lo impegnava tutte le mattine ed un pomeriggio alla settimana.

3. L’omessa valutazione ad opera della Corte d’appello della confessione giudiziale spontanea del F., atta a smentire l’assunto di un impegno quotidiano del medesimo nella redazione, integrerebbe, secondo la società ricorrente, la violazione dell’art. 2733 c.c., art. 229 c.p.c. e art. 115 c.p.c., comma 1.

4. Col secondo motivo di ricorso la società ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 del c.n.l.g..

5. Ha sostenuto come la Corte di merito avesse erroneamente interpretato ed applicato il contratto collettivo considerando la quotidianità della prestazione come l’unico requisito rilevante ai fini della qualifica di redattore, laddove l’art. 1 del c.n.l.g. richiede anche la continuità della prestazione ed il vincolo di dipendenza.

6. Ha richiamato l’elaborazione giurisprudenziale sulla figura del redattore, come colui che provvede alla programmazione e formazione del prodotto finale, alla scelta e alla revisione degli articoli, alla loro impaginazione e illustrazione grafica, alla realizzazione dei titoli, dei sommari, delle didascalie, alla chiusura della pagina o delle pagine, al coordinamento dei collaboratori, sottolineando l’assenza di tali requisiti nel caso di specie per essere l’attività del sig. F. consistita nella semplice copertura delle esigenze informative delle rubriche o degli inserti riguardanti la specifica zona geografica dell’oristanese.

7. Il F., secondo la società ricorrente, non aveva alcun vincolo di dipendenza, inteso quale costante disponibilità e reperibilità rispetto alle esigenze di ricerca delle notizie in modo da garantire alla redazione un costante flusso di notizie di attualità, nè alcun obbligo di presenza in redazione, che sarebbe stato incompatibile con il lavoro svolto alle dipendenze dell’A.s.l..

8. I motivi di ricorso sono infondati e non possono trovare accoglimento.

9. Sul primo motivo, occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo o applicativo della stessa; viceversa, l’allegazione di erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e attiene alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, (cfr. Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007; Cass. n. 15499 del 2004).

10. Il primo motivo di ricorso censura unicamente l’errore in cui si assume sarebbe incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, quale la quotidianità dell’impegno orario del F. presso la redazione, adducendo una inesatta valutazione della confessione resa dal medesimo lavoratore nel ricorso introduttivo del giudizio e nel libero interrogatorio.

11. La censura è come tale inammissibile in quanto, sebbene formulata come violazione di legge, denuncia un vizio motivazionale, peraltro formulato in modo non coerente rispetto al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis, e mira nella sostanza a provocare una rivisitazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità.

12. La Corte di merito, con accertamento in fatto non censurabile e fondato sulle prove testimoniali raccolte, ha ricostruito l’attività giornalistica svolta dal sig. F. come caratterizzata da un impegno orario quotidiano; ha precisato come il predetto frequentasse quotidianamente, dal lunedì al sabato, la redazione ed ha ritenuto che tale impegno orario, sebbene inferiore rispetto a quello previsto “di massima” per i redattori, fosse compatibile col lavoro alle dipendenze dell’A.s.l. n. (OMISSIS) di Oristano.

13. Neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento.

14. E’ stato costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte che “la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richiesto (compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell’organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell’attività lavorativa quotidiana e con l’osservanza di un orario di lavoro) e postula l’esistenza di una redazione che, quale indefettibile struttura organizzativa, implica l’attività di programmazione e formazione del prodotto finale (quale la scelta e la revisione degli articoli e la loro impaginazione) per la preparazione di una o più pagine del giornale” (Cass. n. 3272 del 1998; Cass. n. 14913 del 2009).

15. Si è ulteriormente specificato che “requisiti indispensabili per la attribuzione della qualifica di redattore sono quelli della prestazione, da parte del lavoratore, di attività subordinata, consistente nella fornitura di articoli redatti in autonomia – costituendo questo il tratto qualificante della informazione – dello svolgimento della stessa con carattere di quotidianità e con pieno inserimento nella organizzazione dell’impresa giornalistica, attivamente partecipando, attraverso una stretta coordinazione con quella degli altri redattori, alla “redazione” del giornale, intesa come programmazione e formazione del prodotto finale e delle attività necessarie a questo fine (scelta e revisione degli articoli, impaginazione e quanto altro)”, (Cass. n. 12252 del 2003).

16. Ai fini della distinzione del redattore dalle altre figure di giornalisti si è ritenuto imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso; quest’ultima, ai sensi dell’art. 2 c.n.l.g. del 10.1.59, reso efficace “erga omnes” con il D.P.R. n. 153 del 1961, “esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio, tali requisiti sussistendo quando il soggetto, sebbene non impegnato in un’attività quotidiana, che contraddistingue invece quella del redattore, adempia l’incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio; e l’accertamento della sussistenza di un tale rapporto implica sia l’impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici, sia un vincolo di dipendenza, che non venga meno nell’intervallo fra una prestazione e l’altra, tenendosi conto peraltro delle esigenze insite nel servizio svolto, sia, infine, l’inserimento sistematico del soggetto nell’organizzazione aziendale”, (Cass. n. 11065 del 2014; Cass n. 4797 del 2004; Cass. n. 833 del 2001; Cass. n. 7020 del 2000; Cass. n. 7931 del 2000).

17. La Corte d’appello ha qualificato la prestazione lavorativa del sig. F. come di redattore, di cui all’art. 1 c.n.l.g., sul rilievo che lo stesso si occupasse di tutti i settori dell’informazione e non di un settore specifico e di una specifica rubrica, svolgesse “anche attività c.d. di cucina redazionale”, fosse “organicamente inserito nella struttura della redazione in quanto doveva interagire con i colleghi e con il capo servizio che correggeva gli articoli, godeva di un supporto logistico del tutto uguale a quello dei colleghi e osservava un quotidiano orario di lavoro”. La sentenza d’appello ha dato atto di come l’orario di lavoro del F. fosse inferiore a quello dei redattori e come il predetto “non svolge(sse) l’intera attività dei redattori in quanto redigeva le notizie brevi e non partecipava alla chiusura del giornale” ma ha ritenuto che tali divergenze non escludessero la natura redazionale dell’attività svolta in presenza degli indici sopra elencati ed inoltre in base al rilievo dell’essere il predetto “retribuito su base oraria al pari dei redattori e non in base al numero degli articoli scritti come i collaboratori”.

18. La sentenza impugnata ha deciso in modo coerente con la giurisprudenza di questa Corte, valorizzando, oltre all’apporto quotidiano del F., in orario pomeridiano ritenuto compatibile col lavoro svolto alle dipendenze dell’A.s.l., la sua integrazione nella struttura della redazione con partecipazione alla c.d. cucina redazionale, in interazione con i redattori ed il capo servizio. Ha sottolineato come ricossero nel caso di specie caratteristiche peculiari della figura del redattore e distintive rispetto a quella di collaboratore fisso; come il sig. F. si occupasse di tutti i settori dell’informazione, laddove il collaboratore fisso, secondo la definizione di cui all’art. 2 c.n.l.g., è incaricato di “soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza” (cfr. Cass. n. 11065 del 2014; Cass. n. 4797 del 2004; Cass. n. 7931 del 2000); ed inoltre come il predetto fosse retribuito su base oraria, come appunto i redattori, mentre il compenso dei collaboratori è parametrato al numero di articoli scritti.

17. Il riconoscimento al F. della qualifica di redattore, in quanto effettuato dalla Corte di merito attraverso il puntuale riscontro di tutti i requisiti richiesti dal c.n.l.g., come delineati dalla giurisprudenza di legittimità, si sottrae alle censure di violazione e falsa applicazione del contratto collettivo suddetto, reso efficace “erga omnes” con il D.P.R. n. 153 del 1961.

18. Al rigetto del ricorso segue, in base al criterio di soccombenza, la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

19. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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