Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29182 del 06/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/12/2017, (ud. 21/04/2017, dep.06/12/2017),  n. 29182

Fatto

RITENUTO CHE:

L’Agenzia entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia 9/14/09 dep. 27 gennaio 2009, che ne ha rigettato l’eppello su ricorso avverso avviso di accertamento, ex art. 81, comma 1, lett. b) T.U.I.R., per Irpef 1998, col quale l’Ufficio accertava redditi derivanti da mancata dichiarazione di plusvalenza da cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, riconducendo gli atti di donazione e successiva permuta a un disegno elusivo volto ad evitare il pagamento della plusvalenza. In particolare il B. aveva donato per la quota di tre quarti alla figlia D. un terreno edificabile, che il giorno successivo la stessa ha permutato, unitamente al residuo quarto del terreno già di sua proprietà, con due appartamenti da edificare: il tutto allo stesso valore dichiarato nella donazione B.D., n.q. di erede del padre G., si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. col primo motivo del ricorso principale l’Agenzia deduce vizio di motivazione per avere la C.T.R. con motivazione succinta affermato che l’Ufficio “non avesse effettuato l’analisi documentata del valore attribuito al terreno”. Riproduce gli atti di causa dai quali emerge che l’ufficio aveva indicato gli atti di provenienza dei beni e i relativi valori;

2. col secondo motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3), per non avere la C.T.R. riconosciuto il carattere simulato della donazione in base alla successione temporale degli atti di trasferimento e del valore della donazione coincidente col prezzo del terreno e della permuta, nonchè dello stretto rapporto di parentela tra donante e donataria e il risparmio d’imposta realizzato.

3. Col terzo motivo si deduce violazione del principio generale antielusivo, ex art. 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la C.T.R. riconosciuto la strumentalità della donazione al fine di evitare il pagamento della plusvalenza.

4. I motivi, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e vanno respinti.

4.1. In fattispecie di donazione di terreni edificabili da genitore a figlio, il quale successivamente ritrasferisce (nel caso di specie permuta) gli immobili donati, va dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte che ha considerato non mancante di causa la suddetta operazione negoziale (v. Cass. 21952 del 2015; n. 16158 del 2016), fermo restando che incombe sull’Amministrazione la prova del disegno elusivo (v. ex multis Cass. n. 4603 del 2014).

4.2. Giova al riguardo precisare che la disciplina dell’interposizione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, come nel caso dell’interposizione fittizia, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali (v. Cass. n. 5937 del 2015; v. anche Cass. nn. 12788 del 2011, n. 449 e n. 25671 del 2013, 21794 del 2014). Ma in casi del genere, come quello in esame, trattandosi di rapporti patrimoniali tra padre e figlia, deve pur tenersi conto della libertà di pianificazione della propria successione da parte del genitore e del carattere genuino della donazione (v. Cass. 21952 del 2015; n. 16158 del 2016), L’operazione di donazione e successiva permuta pertanto non è sine causa, potendo questa individuarsi nella indicata pianificazione dei rapporti patrimoniali familiari e della successione ereditaria.

4.3. L’Agenzia delle entrate, per contro, su cui grava l’onere di provare l’uso strumentale della donazione per evitare il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza maturata dal donante, non ha fornito alcuna prova, non potendo ritenersi sufficiente per tale dimostrazione la semplice sequenza temporale fra i due atti (donazione-permuta), di per sè non idonea a dimostrare l’esistenza di una interposizione fittizia di persona, come tale soggetta a plusvalenza (v. Cass. n. 5408/2017; n. 14470/2016). L’Ufficio avrebbe potuto fornire al giudice di merito ulteriori elementi (quali ad es.: il versamento di acconti al donante; la partecipazione di questi alle trattative per la permuta), idonei a far pensare all’assenza dello spirito di liberalità e alla strumentalità dell’operazione per evitare il carico fiscale della plusvalenza.

4.3. Nel caso di specie la C.T.R. si è conformata alla richiamata giurisprudenza, ritenendo non provato l’intento elusivo, a fronte della documentazione fornita dal contribuente, idonea a dimostrare che i beni permutati sono rimasti nel patrimonio personale della figlia, la quale sugli appartamenti permutati ha acceso un mutuo ipotecario.

5. Il ricorso va pertanto rigettato con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

6. In considerazione dell’epoca di formazione della giurisprudenza di riferimento, si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

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