Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29181 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

G.F., elett.te dom.to in Milano, al Corso di Porta Romana

n. 12, presso lo studio dell’avv. PACE Fabio, dal quale è rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 108/24/07 depositata il 17/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 6/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. IANNELLI Domenico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.F. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Milano n. 206/25/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle trattenute Irpef operate sulla liquidazione della partecipazione al fondo integrativo Fondoenel. La CTR riteneva tassabile il beneficio percepito con l’aliquota del 12,50%. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente che ha proposto ricorso incidentale. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 6/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

Nel merito, con primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce il vizio di motivazione della decisione che si limiterebbe ad affermare che la quota di partecipazione al Fondo traeva origine da una polizza assicurativa, senza corrispondere alle pur dettagliate argomentazioni difensive proposte in primo grado e in sede di giudizio di appello dall’Ufficio.

La censura è inammissibile sia in quanto priva di specifica indicazione del fatto controverso, del momento di sintesi di cui all’art. 366 bis c.p.c., nonchè per difetto di autosufficienza non risultando trascritte le deduzioni formulate dall’Ufficio nei giudizi di merito.

Con secondo motivo (con cui deduce: violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9; del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5 (convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30) della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6: D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 (T.U.I.R.) – secondo la numerazione fino al 31 dicembre 2003 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; artt. 3, 4 5 e 6 dell’accordi Enel FNDAI del 16 aprile 1986, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente principale assume la erroneità della decisione laddove la CTR afferma l’applicabilità dell’aliquota del 12,50%.

La censura è limitamente fondata alla luce della decisione delle SS.UU. 22/6/2011 n. 13642, secondo cui, in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del cit. T.U.I.R., solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento – tale intendendosi il “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato – si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. 482 del 1985, art. 6.

Con ricorso incidentale il G. assume la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle censure di inammissibilità sollevate in sede di merito in ordine alla inammissibilità dell’appello.

Le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza, stante la mancata trascrizione dell’atto di appello. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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