Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29181 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 24/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 23817/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

LOGISPIN AUSTRIA GMBH (C.F.), già GOLDBET SPORTWETTEN GMBH, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. Prof. AUGUSTO DOSSENA, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. VITTORIO LARGAJOLLI in Roma, Via N.

Tartaglia, 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, n. 248/t4/2019, depositata il 30 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 24 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente GOLDBET SPORTWETTEN GMBH, ora denominata LOGISPIN AUSTRIA GMBH, ha impugnato un avviso di accertamento in materia di imposta unica su concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui alla L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, relativo al periodo di imposta 1 gennaio 2010 – 31 marzo 2010, emesso nei confronti della società contribuente quale obbligata solidale, per effetto dell’accertamento eseguito nei confronti del ricevitore obbligato principale;

che la CTP di Bari ha respinto il ricorso e la CTR della Puglia, con sentenza in data 30 gennaio 2019, ha accolto l’appello della società contribuente, sul rilievo che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3 e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b nella parte in cui sono assoggettate a imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione;

che propone ricorso per cassazione l’ente impositore affidato a un unico motivo; resiste la società contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b) nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto per l’applicazione dell’imposta in capo alla società contribuente sulla base della richiamata pronuncia del Giudice delle leggi, deducendo il ricorrente che la menzionata declaratoria di illegittimità costituzionale relativa alle annualità precedenti il 2011 (come nella specie), atterrebbe alla sola pretesa impositiva nei confronti delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, laddove, per il resto, la Corte costituzionale ha confermato l’impianto complessivo della legge per i periodi precedenti e successivi l’anno di imposta 2011;

che non sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso a termini dell’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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