Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29180 del 21/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29180
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17565-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETANO
SALVEMINI 65/67, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA IPPOLITO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1202/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,
depositata il 05/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso di B.D. avverso un avviso di accertamento IRPEF, ILOR relativa all’anno 1997;
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a quattro motivi;
che, col primo, l’Agenzia invoca violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe omesso di illustrare l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione;
che, col secondo, la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 giacchè i giudici di appello non avrebbero espresso alcuna motivazione sul merito della vertenza;
che, mediante il terzo, l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe trascurato di considerare che il contribuente avrebbe prodotto i documenti giustificativi soltanto con memorie, in data 19 gennaio 2005 e dunque con un ritardo incommensurabile rispetto alla redazione del PVC;
che, attraverso l’ultimo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 giacchè la CTR si sarebbe limitata ad esporre mere formule assertive prive di contenuti sostanziali, pretendendo di rimettere in discussione l’esito accertativo, condotto nel rispetto della normativa vigente;
che il B. si è costituito con controricorso; che, in data 4 giugno 2019, il contribuente ha presentato istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6; che, di conseguenza, il giudizio deve essere sospeso fino al 31 dicembre 2020.
PQM
Dispone la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020