Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2918 del 10/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2918 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MATERA LINA

Data pubblicazione: 10/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 8798-2008 proposto da:
M4RTORELLI PIETROMRTPTR4OL26H501R,

PACIOTTI MARIO

PCTMRA40B02E256E, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LIMA 31, presso lo studio dell’avvocato PASCONE
GIOVANNI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

2013
2552

COSBETON S.r.l., c.f. 00892490582, in persona del suo
procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 647.A.1″.43141-9
,
FEDERICO

CONFALON IERI

5,

presso

lo

studio

dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e

difende;
– controricorrenta nonchè contro
CASTALDO ROBERTO, COSCARELLA SETTIMIO;

intimati

di ROMA, depositata il 10/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato SALVATORE DI MATTIA, con delega
dell’Avvocato LUIGI MANZI difensore della resistente,
che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

avverso la sentenza n. 2114/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22-10-1999 ed il 23-6-2000
la s.r.l. Cosbeton conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma
Roberto Castaldo, Settimio Coscarella, Mario Paciotti, Pietro

solido al pagamento della somma di lire 1.244.592.310, oltre
interessi al tasso convenzionale del 23% annuo, in relazione ai
contratti di appalto conclusi il 27-7-1985 e a lavori eseguiti extra
contratto, inerenti alla realizzazione della rete fognaria e della rete
idrica dei terreni facenti parte del Consorzio di Bandinella di Sotto
nel Comune di Ardea. L’attrice deduceva che tali lavori erano stati
regolarmente autorizzati con delibera dell’assemblea straordinaria
del Consorzio ed erano stati regolarmente eseguiti. Faceva presente
che il Consorzio aveva pagato soltanto alcuni acconti, rimanendo
debitore delle somme innanzi indicate, e rilevava che i consorziati
erano tenuti a rispondere solidalmente delle obbligazioni assunte a
loro vantaggio dall’amministrazione consortile, ai sensi degli artt.
860 e 1115 c.c.
Tutti i convenuti si costituivano, resistendo alla domanda sulla
base di eccezioni ed argomenti diversi.
In particolare, il Paciotti ed il Martorelli eccepivano il loro
difetto di legittimazione passiva, deducendo che il Consorzio si
configurava quale mera associazione non riconosciuta, e che

Martorelli e Ennio (o Enio) Mancini, chiedendone la condanna in

l’appalto era il frutto di un’iniziativa assunta dall’amministratore
Giulio Stirchio della quale i consociati non erano stati debitamente
informati.
Con sentenza in data 6-12-2002 il Tribunale rigettava la

domanda. 11 giudice di primo grado, nel premettere che non era
possibile accertare se il Consorzio fosse un ente dotato di autonomia
patrimoniale perfetta o un’associazione non riconosciuta, delle cui
obbligazioni dovessero rispondere, oltre all’associazione con il suo
patrimonio, soltanto le persone che avevano agito per suo conto,
riteneva, comunque, non provata l’esistenza del credito azionato
dall’attrice.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la s.r.l.
Cosbaton.
Con sentenza in data 10-5-2007 la Corte di Appello di Roma
dichiarava inammissibile l’appello proposto nei confronti di Roberto
Castaldo; rigettava l’appello proposto nei confronti di Settimio
Coscarella; in parziale riforma della decisione di primo grado,
condannava Mario Paciotti e Pietro Martorelli in solido a pagare alla
Cosbeton s.r.l. la complessiva somma di lire 431.735,88, oltre
interessi al tasso legale dalr8-12-1993. La Corte territoriale, in
particolare, nel rilevare che il Consorzio costituisce un’associazione
non riconosciuta, e che per le obbligazioni assunte in nome
dell’associazione rispondono solidalmente, con il fondo comune, gli

,p

associati che hanno compiuto i singoli atti generatori di
obbligazioni, riteneva che nella specie sussisteva la responsabilità
diretta e solidale del Martorelli e del Paciotti, i quali avevano
partecipato alla stipula dei contratti di appalto in questione

contraente, ed avevano sottoscritto tali contratti nella veste di
componenti dell’organo direttivo-amministrativo dell’associazione, e
quindi agendo direttamente in nome di questa. Il giudice di appello,
inoltre, riteneva accertata l’esecuzione delle opere commissionate
alla società appellante e l’ammontare del relativo corrispettivo, sulla
base della consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio
civile, al quale avevano partecipato anche il Paciotti e il Martorelli.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso
Mario Paciotti e Pietro Martorelli, sulla base di due motivi.
La Cosbeton s.r.l. ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 15-11-2011 la Corte ha
disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della
notificazione del ricorso a Roberto Castaldo e, ai sensi dell’art. 331
c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Settimio
Coscarella.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il Collegio che i ricorrenti non hanno ottemperato
all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di

3

dichiarando anche la loro qualità di consiglieri del Consorzio

Settimio Coscarella, dato da questa Corte con ordinanza fuori
udienza emessa in data 15-11-2011 pur avendo ricevuto regolare
notifica di tale provvedimento.
Dagli atti, infatti, risulta che la notificazione della citata

ricorso per cassazione dal difensore dei ricorrenti, avv. prof.
Giovanni Pascone, presso il suo studio in Roma, via Lima n. 31, ma
non è stata eseguita, in quanto il predetto legale è risultato trasferito
a Napoli. Conseguentemente, non avendo l’avv. Pascone provveduto
alla comunicazione di un nuovo domicilio in Roma, l’ordinanza in
parola è stata ritualmente notificata ai ricorrenti presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 366 comma 2
c.p.c., in data 3-1-2012.
La mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del
contraddittorio comporta l’inammissibilità del proposto ricorso per
cassazione, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla resistente,
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.700,00, di
cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

4

ordinanza del 15-11-2011 è stata tentata nel domicilio eletto nel

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5-12-2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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