Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2918 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2918 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA

C.C. 9/11/2017

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro lempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
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l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
PASOTTI ALCIDE ANGIOLINO, elettivamente domiciliato in Roma,
via M.Prestinari n.13 presso lo studio dell’Avv.Giuseppe Ramadori e
rappresentato e difeso dall’Avv.Domenico D’Arrigo per procura in calce al
controricorso;
– controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, sez. di Brescia, n.103/65/09, depositata il 4 giugno 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9
novembre 2017 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Alcide
Angiolino Pasotti di avvisi di accertamento integrativi relativi ad iperf ed
ilor anno 1997 e ad irpef, irap e iva anno 1998 e conseguenti alla
constatazione di inesistenza di alcune operazioni per le quali erano state

Data pubblicazione: 07/02/2018

contabilizzate fatture emesse da società terze (MT sr.!. per l’anno 1997 e
Arvada International limited s.p.a. per l’anno successivo), l’Agenzia delle
entrate propone ricorso, su cinque motivi, avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado di
accoglimento dei ricorsi, previamente riuniti;
il Giudice di appello, in particolare, aveva dato atto dell’esistenza di

n.2217712008), riferito a .fatti e soggetti medesimi con il quale si era
accertato che la Arvada International limited s.p.a. era stata operativa, con la
conseguenza che veniva a cadere il presupposto a sostegno della tesi di
inesistenza delle operazioni;
il contribuente resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art.375,
secondo comma, e dell’art.380 bis 1 cod.proc.civ., introdotti dall’arti bis del
d.l. 31 agosto 2016 n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2016 n.197.
Considerato che:
il primo motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art.360 n.4
cod.proc.civ., l’omessa motivazione sul motivo di appello concernente
l’avviso di accertamento relativo all’anno 1997 è ammissibile (essendo
stato riportato in ossequio al principio di autosufficienza stralcio dell’atto di
appello idoneo allo scopo) e manifestamente fondato -avendo la C.T.R.,
come evincibile dalla lettura della motivazione (nella quale si fa espresso
riferimento solo all’Arvada International limited s.p.a.)- esaminato e trattato
unicamente i motivi di appello relativi al distinto ed autonomo avviso di
accertamento sull’anno 1998;
l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento
del secondo, prospettante un’omessa motivazione sul medesimo punto,
articolato in subordine, ed anche del terzo con il quale si deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., per avere la C.T.R.
considerato vincolante un giudicato che non riguardava l’accertamento
relativo al 1997;
con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione
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un giudicato (formatosi a seguito della sentenza di questa Corte

dell’art.2909 cod.civ., degli artt.43 c.3 d.p.r. 600/73 e 57 d.p.r. 633/72,
laddove la C.T.R. aveva ritenuto vincolante il giudicato, costituito dalla
sentenza che si era occupata degli accertamenti originari relativi all’anno
1998, mentre quelli oggetto del presente giudizio erano accertamenti
integrativi, per definizione basati su elementi di fatto diversi;
la censura —ammissibile, contrariamente a quanto riportato in
controricorso, siccome corredata da idoneo quesito di diritto- è. però.

fondata anche su diversa ratio decidendi idonea da sola a reggere la
decisione;
il Giudice di appello ha, infatti, rilevato di avere già deciso altre
controversie (delle quali indica specificamente i numeri delle sentenze
conclusive) tra le stesse parti e attinenti a .fatti similari al comune soggetto
Arvada addivenendo al convincimento .fondato su _fatti e documenti per i
quali la Arvada.. fu una ditta operativa commercialmente in grado di porre
effettive transazioni commerciali con altre ditte e con la contribuente
Metaval di Pasotti Alcide Angiolino;
tale ratio decidendi non risulta idoneamente attinta con il ricorso;
con il quinto motivo, infatti, la ricorrente deduce l’insufficiente
motivazione su punti di fatto decisivi, rilevando che la C.T.R. aveva fatto
riferimento, per annullare gli atti impositivi, alle risultanze (dichiarazioni
testimoniali) del processo penale che aveva interessato il contribuente, senza
esaminare tutta una serie di circostanze oggettive dedotte
dall’Amministrazione;
la ricorrente, però, con difetto di specificità, non indica, nè tanto meno
trascrive, il contenuto delle sentenze alla cui motivazione si era riportata per
relationem la C.T.R. con la sentenza oggi impugnata, impedendo a questa
Corte di compiere il preliminare vaglio di ammissibilità;
conclusivamente, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso,
assorbiti il secondo ed il terzo e rigettati i restanti, la sentenza impugnata va
cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della
Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà all’esame del
motivo di appello pretermesso ed al regolamento delle spese di questo
giudizio.
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inammissibile per diversa ragione, ovvero per essere la sentenza impugnata

P. Q. M.
In accoglimento del solo primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo
ed il terzo e rigettati i restanti, cassa, nei limiti di cui in motivazione, la
sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della
Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2017.

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