Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29179 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. un., 21/12/2020, (ud. 01/12/2020, dep. 21/12/2020), n.29179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3852/2020 proposto da:

WINTER RESTAURANTS LIMITED, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURA

ALESSANDRI;

– ricorrente –

contro

ANDREAVIACAVA S.R.L., CON SOCIO UNICO, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TOMMASO D’AQUINO, 83, presso lo studio dell’avvocato

TOMMASO LONGO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN PAOLO

MANNO;

D.S. CONCEPTS L.L.C., rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO

ARIBERTI;

– controricorrenti –

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio

pendente davanti al Tribunale ordinario di Genova, iscritto al RG N.

6323/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. Antonio Scarpa;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto

di accogliere il ricorso e dichiarare la giurisdizione

dell’autorità giudiziaria inglese;

lette le memorie presentate ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., comma

2, da WINTER RESTAURANTS LIMITED e da ANDREAVIACAVA S.R.L..

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. WINTER RESTAURANTS LIMITED ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione in ordine alla causa pendente davanti al Tribunale di Genova RGN. 6323/2019, promossa con citazione del 10 aprile 2019/16 maggio 2019 dalla ANDREAVIACAVA S.R.L. ON SOCIO UNICO.

2. Quest’ultima convenne la WINTER RESTAURANTS LIMITED e la D.S. CONCEPTS L.L.C., dichiarandosi cessionaria del credito vantato da D.S. CONCEPTS L.L.C. nei confronti della WINTER RESTAURANTS LIMITED in forza di contratto del 23 agosto 2017, avente ad oggetto la fornitura e la installazione di una cucina industriale presso la sede di (OMISSIS) della committente.

La ANDREAVIACAVA S.R.L., già incaricata come subappaltatrice e poi resasi cessionaria del credito per il corrispettivo contrattuale, domandò la condanna della WINTER RESTAURANTS LIMITED al pagamento della somma di Euro 252.979,68, oltre interessi, nonchè al risarcimento dei danni.

3. a convenuta WINTER RESTAURANTS LIMITED eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice inglese, conformemente alle statuizioni rese dal medesimo Tribunale di Genova nel procedimento per sequestro giudiziario (intrapreso dalla ANDREAVIACAVA S.R.L. con ricorso del 16 luglio 2018), stante la litispendenza con il procedimento preventivamente instaurato in Gran Bretagna dalla medesima WINTER RESTAURANTS LIMITED, ai sensi dell’art. 29 Regolamento (UE) n. 1215/2012. Nel procedimento con cui era stata già adita l’autorità giudiziaria inglese, in cui l’acquirente aveva domandato l’accertamento negativo del credito della D.S. CONCEPTS L.L.C. ed il risarcimento dei danni, D.S. CONCEPTS L.L.C. aveva a sua volta richiesto a WINTER RESTAURANTS LIMITED le stesse somme poi richieste da ANDREAVIACAVA S.R.L. dinanzi al Tribunale di Genova.

4. Il primo motivo del ricorso di WINTER RESTAURANTS LIMITED pone la questione del difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice inglese ai sensi del Regolamento (UE) n. 1215/2012. Il credito ceduto da D.S. CONCEPTS L.L.C. a ANDREAVIACAVA S.R.L. e da questa azionato davanti al Tribunale di Genova concerne un’obbligazione derivante da un contratto di compravendita. Tale contratto, all’art. 11, seppur rubricato Governing law and jurisdiction, prevedeva soltanto l’applicabilità al contratto della legge dello Stato del Texas, senza disporre alcunchè sulla giurisdizione. Trovando, allora, applicazione il Regolamento U.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, nè a norma dell’art. 4 di esso (in ragione del domicilio della convenuta, che è in Gran Bretagna), nè a norma dell’art. 7 (fori alternativi o concorrenti per i contratti di compravendita o prestazione di servizi, in ragione del luogo della consegna della cucina o della prestazione del servizio di installazione della stessa) sussisterebbe la competenza delle autorità giurisdizionali italiane. Altrimenti, opererebbe comunque l’art. 24 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (in ragione del luogo in cui è situato l’immobile in cui è stata incorporata la cucina fornita).

5. Il secondo motivo del ricorso di WINTER RESTAURANTS LIMITED pone la questione del difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1215/2012, in ragione della preventiva litispendenza del giudizio instaurato in Gran Bretagna il 9 ottobre 2018 dalla medesima WINTER RESTAURANTS LIMITED nei confronti della D.S. CONCEPTS L.L.C., inerente a domanda di accertamento dei ritardi e dei vizi nella fornitura della cucina, stante l’identità del titolo e dell’oggetto con il giudizio successivamente intrapreso da ANDREAVIACAVA S.R.L. dinanzi al Tribunale di Genova. Nessun rilievo sulla giurisdizione dell’autorità giudiziaria inglese è stato posto nel primo giudizio dalla D.S. CONCEPTS L.L.C., la quale, piuttosto, eccepì in compensazione il proprio controcredito al corrispettivo contrattuale a fronte delle pretese della WINTER RESTAURANTS LIMITED. Il comportamento processuale mantenuto dalla convenuta dalla D.S. CONCEPTS L.L.C., secondo la ricorrente, indicava la volontà della stessa di accettare la giurisdizione inglese, di tal che, a norma dell’art. 29, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1215/2012, la competenza dell’autorità giurisdizionale precedentemente adita dove darsi ormai per accertata, rimanendo incompetente il Tribunale di Genova successivamente adito con citazione del 10 aprile 2019 dalla ANDREAVIACAVA S.R.L..

La ricorrente WINTER RESTAURANTS LIMITED chiede altresì la condanna di ANDREAVIACAVA S.R.L. ex art. 96 c.p.c..

6. La controricorrente ANDREAVIACAVA S.R.L. eccepisce che alcun contratto è stato mai sottoscritto da essa con la WINTER RESTAURANTS LIMITED, risultando questa compratrice in rapporto contrattuale inerente alla vendita della cucina intercorso con la D.S. CONCEPTS L.L.C. ed essendosi resa ANDREAVIACAVA S.R.L. solo cessionaria del credito per il prezzo della vendita ceduto dalla D.S. CONCEPTS L.L.C.. Non troverebbe comunque applicazione nel caso in esame l’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, il quale attribuisce la competenza per i provvedimenti provvisori o cautelari all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito sia riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro: avverte la controricorrente ANDREAVIACAVA S.R.L. che la declaratoria del difetto di giurisdizione sulla domanda di sequestro venne resa dal Tribunale di Genova con ordinanza del 20 dicembre 2018, mentre il giudizio di cognizione in esame è stato poi introdotto soltanto con citazione notificata il 16 maggio 2019, e perciò verte su domanda nuova e diversa da quella esercitata nel procedimento cautelare. La stessa ANDREAVIACAVA S.R.L. esclude poi che sussista litispendenza, agli effetti dell’art. 29, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1215/2012, in quanto nel giudizio davanti alla Corte inglese essa non ha mai assunto il ruolo di parte, sicchè non sussiste identità soggettiva tra le due cause.

7. L’altra controricorrente D.S. CONCEPTS L.L.C., oltre a lamentare la mancata notificazione ad essa del ricorso per regolamento di giurisdizione, aderisce alla ricostruzione delle vicende di causa esposta dalla ANDREAVIACAVA S.R.L. ed evidenzia come quest’ultima, seppur rimasta estranea al contratto stipulato il 23 agosto 2017 con la WINTER RESTAURANTS LIMITED, abbia sostanzialmente gestito il rapporto con l’acquirente, rendendosi anche destinataria del pagamento del primo acconto di oltre Euro 400.000,00 e così configurandosi una cessione del credito per “fatti concludenti”. La D.S. CONCEPTS L.L.C. eccepisce, inoltre, che il giudizio davanti alla corte inglese è tuttora pendente, potendosi perciò lì far valere la carenza di giurisdizione, e richiama l’art. 11 del contratto 23 agosto 2017, che rimetteva le controversie tra le parti all’autorità giudiziaria di Sant’Antonio (Texas, U.S.A).

8. Va premesso, quanto all’omessa notifica della richiesta di regolamento alla D.S. CONCEPTS L.L.C., come, in sede di regolamento di giurisdizione, si configura il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale relativamente a tutte le parti del processo cui si riferisce la richiesta di regolamento, e in tale giudizio trova applicazione altresì l’art. 331 c.p.c., in ordine alla integrazione del contraddittorio. La finalità di garantire la presenza di tutte le parti necessarie per il regolamento della giurisdizione, peraltro, resta comunque raggiunta ove, come nel caso in esame, la parte del giudizio a quo cui non sia stata notificata l’istanza di regolamento si costituisca comunque mediante deposito di controricorso nel giudizio.

9. Trova applicazione nel caso in esame, in base al principio della “perpetuatio jurisditionis”, il Regolamento U.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), giacchè il giudizio davanti al Tribunale di Genova è stato introdotto con citazione notificata il 16 maggio 2019, e dunque prima della operatività dell’accordo di recesso concluso tra l’Unione Europea e il Regno Unito (1 febbraio 2020).

10 Assume rilievo pregiudiziale la questione posta col secondo motivo del ricorso per regolamento, attinente alla litispendenza determinata alla stregua dell’art. 29 del medesimo Regolamento (UE) n. 1215/2012 con riferimento al giudizio instaurato in Gran Bretagna il 9 ottobre 2018 dalla WINTER RESTAURANTS LIMITED nei confronti della D.S. CONCEPTS L.L.C., sul presupposto dell’identità del titolo e dell’oggetto con il giudizio successivamente intrapreso da ANDREAVIACAVA S.R.L. dinanzi al Tribunale di Genova.

10.1. Al riguardo, come visto, la controricorrente ANDREAVIACAVA S.R.L. evidenzia di non aver assunto il ruolo di parte nel giudizio davanti alla autorità giurisdizionale, sicchè non sussisterebbe il requisito della identità soggettiva tra le due cause In realtà, l’identità delle azioni contemporaneamente pendenti davanti alle autorità giurisdizionali inglese ed italiana non sarebbe smentita ove venga accertato che la successione nel credito contrattuale controverso della cessionaria ANDREAVIACAVA S.R.L. alla cedente D.S. CONCEPTS L.L.C. era avvenuta nel corso del processo intrapreso davanti all’autorità giurisdizionale preventivamente adita, e cioè dopo il compimento dell’atto costitutivo del giudizio instaurato in Gran Bretagna dalla WINTER RESTAURANTS LIMITED.

10.2. Tuttavia, l’art. 29 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, per il caso della litispendenza, rimette all’autorità giurisdizionale successivamente adita il provvedimento di sospensione d’ufficio del procedimento finchè sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza, nonchè la declaratoria della propria incompetenza allorchè la competenza dell’autorità giurisdizionale precedentemente adita sia stata accertata. Del pari al giudice del merito successivo adito l’art. 30 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 attribuisce la valutazione sulla sospensione facoltativa in ipotesi che più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti.

10.3. Come già chiarito da questa Corte, l’accertamento della sussistenza dei presupposti della litispendenza spetta, allora, al giudice del merito e non a quello della giurisdizione, ed è perciò incompatibile col rimedio del regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c.. Si è così affermato che “l’esclusione della possibilità di esperire il regolamento preventivo di giurisdizione, nel caso di adizione successiva del giudice italiano per la definizione di una controversia identica o connessa rispetto a quella già proposta davanti alla giurisdizione di un altro paese dell’Unione, trova una evidente ragione non solo nel rispetto della fisionomia del sistema italiano di regolazione della giurisdizione, ma anche nella coerenza di tale esclusione con il sistema Eurounitario di prevenzione dei conflitti di giudicati, perchè la decisione sulla giurisdizione (….) vanificherebbe l’operatività del principio della prevenzione (…) e sarebbe comunque non opponibile davanti al giudice (…) preventivamente adito” (Cass. Sez. U, 13/05/2019, n. 12638; si vedano anche Cass. Sez. U, 21/09/2020, n. 19665; Cass. Sez. U, 26/06/2020, n. 12865).

10.4. Ne deriva l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso e di ogni questione ad esso connessa, con conseguente devoluzione al giudice del merito, del quale sarà riconosciuta la giurisdizione, anche di ogni potestà decisionale sulla litispendenza Eurounitaria.

11. Deve ora passarsi all’esame del primo motivo di ricorso.

11.1. Il criterio di collegamento stabilito dalla competenza speciale di cui all’art. 7, n. 1), del Regolamento U.E. n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, dispone che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Tale luogo, salvo diversa convenzione, si individua, in caso di compravendita, nel luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, mentre, nel caso della prestazione di servizi, nel luogo, sempre situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

11.2. Rientra comunque nella “materia contrattuale”, di cui all’art. 7, n. 1), del Regolamento U.E. n. 1215/2012 ogni controversia attinente all’inadempimento delle obbligazioni che possono essere determinate in base all’oggetto del contratto (si veda indicativamente, in relazione al Regolamento CE n. 44/2001, Corte giustizia Unione Europea, n. 47 del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a.; in relazione alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968; Cass. Sez. U, 05/05/2006, n. 10312; Cass. Sez. U, 07/05/2003, n. 6899).

11.3. Nel caso in esame, il contratto intercorso il 23 agosto 2017 tra la D.S. CONCEPTS L.L.C. e la WINTER RESTAURANTS LIMITED prevedeva che la fornitura e la installazione della cucina industriale dovevano eseguirsi presso la sede di (OMISSIS) dell’acquirente.

11.4. La controversia avente ad oggetto il pagamento della cucina oggetto del contratto del 23 agosto 2017 va perciò devoluta, ai sensi dell’art. 7, n. 1), del Regolamento U.E. n. 1215/2012, alla competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui il bene è stato o avrebbe dovuto essere consegnato in base al medesimo contratto (si veda Cass. Sez. U, 13/12/2018, n. 32362).

11.5. Non rileva nel senso di escludere l’operatività dei criteri di individuazione dell’autorità giurisdizionale competente dettati dal Regolamento U.E. n. 1215/2012 il fatto che davanti al Tribunale di Genova, nella causa RG N. 6323/2019, abbia agito la ANDREAVIACAVA S.R.L. CON SOCIO UNICO, la quale si è dichiarata cessionaria del credito contrattuale vantato dalla cedente D.S. CONCEPTS L.L.C. nei confronti della debitrice ceduta WINTER RESTAURANTS LIMITED, essendo comunque “dedotta in giudizio” dalla cessionaria una obbligazione rientrante nella materia contrattuale, agli effetti dell’art. 7, n. 1), del Regolamento U.E. n. 1215/2012.

11.6. Il criterio di collegamento stabilito dell’art. 7, n. 1), del Regolamento U.E. n. 1215/2012, secondo cui, in materia contrattuale, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio deve, infatti, intendersi applicabile non solo nelle ipotesi in cui si controverte tra le parti contraenti, ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale originario, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un’azione che tragga comunque fondamento dal contratto stesso.

La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha più volte chiarito, sia pure in altri contesti, che una cessione di crediti non può, di per sè, incidere sulla determinazione del giudice competente (di recente, sentenza del 25 gennaio 2018, n. 498, causa C-498/16).

L’identità della posizione del cessionario del credito rispetto a quella del creditore cedente viene affermata da questa Corte, avuto riguardo ai principi elaborati dalla Corte di giustizia, anche con riferimento alla eventuale clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto da cui è sorto il credito oggetto di successiva cessione (Cass. Sez. U., 07/04/2020, n. 7736; Cass. Sez. U, 18/05/2011, n. 10862).

12. Rimane accertato, dunque, il difetto di giurisdizione del giudice italiano alla stregua del criterio ex art. 7, n. 1), del Regolamento U.E. n. 1215/2012.

Le spese del procedimento vengono regolate secondo soccombenza nell’ammontare indicato in dispositivo.

La convergenza degli atteggiamenti difensivi delle controricorrenti ANDREAVIACAVA S.R.L. e D.S. CONCEPTS L.L.C. e la comunanza delle questioni da esse sollevate giustificano la condanna solidale delle due soccombenti ai sensi dell’art. 97 c.p.c..

Deve negarsi il carattere di temerarietà dell’attività processuale svolta dalla ANDREAVIACAVA S.R.L., e cioè il difetto ad essa imputabile di elementare diligenza nell’agire in giudizio, tale da giustificarne la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., richiesta dalla ricorrente WINTER RESTAURANTS LIMITED.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di regolamento, accoglie il primo motivo, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e condanna in solido ANDREAVIACAVA S.R.L. e D.S. CONCEPTS L.L.C. a rimborsare alla ricorrente WINTER RESTAURANTS LIMITED le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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