Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29178 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 13/11/2018), n.29178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 6803/2015 proposto da:

A.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, al V.LE

TRASTEVERE n. 244, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FASSARI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS),in persona

del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI n. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3447/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/09/2014 R.G.N. 7498/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accertato il diritto di B.P., T.F., A.C. e Br.Ma., tutti dipendenti del Ministero inquadrati nell’area funzionale C, posizione economica C3, all’equiparazione, quanto al trattamento retributivo, al personale appartenente al ruolo ad esaurimento dei direttori di divisione e degli ispettori generali ed aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze maturate;

2. il giudice d’appello, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha osservato, in sintesi, che il trattamento differenziato, pur a fronte di identità di mansioni, si giustificava in ragione della diversa storia professionale dei dipendenti appartenenti al cosiddetto ruolo ad esaurimento;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il solo A.C. sulla base di quattro motivi, ai quali ha resistito il MIUR con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, denuncia “omessa pronuncia su specifica eccezione di parte appellata circa la nullità dell’appello per genericità dei motivi” e rileva, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare sull’eccezione di rito ed accoglierla in quanto l’appello non era stato formulato nel rispetto dell’art. 434 c.p.c.;

2. la seconda censura denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 45 e 71, degli artt. 13 e 39 C.C.N.L. 98-01, in relazione all’intervenuta abrogazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 23 nonchè del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 43” ed omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, perchè la sentenza impugnata non ha considerato che con la sottoscrizione del C.C.N.L. per il quadriennio 1998/2001 sono divenute inefficaci le norme speciali riguardanti il personale del ruolo ad esaurimento, sicchè a partire da detta data esiste un’unica categoria ed al personale nella stessa inquadrato va garantita parità di trattamento, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45;

2.1. il ricorrente aggiunge che la disposizione in parola attua nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato principi di rango costituzionale e, quindi, costituisce anche il metro per giudicare la legittimità della disciplina del rapporto dettata dalle parti collettive, disciplina che è soggetta a sindacato da parte del giudice, in relazione al generale dovere di correttezza e buona fede;

3. la terza critica insiste nel denunciare la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, perchè la scelta contrattuale di mantenere una diversificazione stipendiale fra dipendenti inquadrati nella medesima categoria ed assegnati alle stesse mansioni sarebbe priva di motivazione e di copertura normativa;

4. il contrasto con il richiamato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 è dedotto, sotto altro profilo, con il quarto motivo, formulato in relazione al contenuto dei contratti individuali, che solo per alcuni dei direttori amministrativi contabili conterrebbero l’attribuzione di benefici retributivi non concessi all’intera categoria dei lavoratori;

5. il primo motivo è inammissibile in quanto il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 321/2016e negli stessi termini Cass. n. 6174/2018);

5.1. nel caso di specie, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto denunciare la violazione dell’art. 434 c.p.c. e, nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, fornire alla Corte gli elementi necessari per valutare l’ammissibilità dell’appello proposto dal MIUR, riportando nel ricorso, quantomeno nelle parti essenziali, non la memoria difensiva con la quale l’eccezione era stata formulata, bensì la motivazione della sentenza del Tribunale e i motivi con i quali la stessa era stata censurata dall’appellante;

6. gli ulteriori motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono infondati in quanto la sentenza impugnata è conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4434/2018; Cass. nn. 19275, 19041, 17920 del 2017; Cass. n. 24979/2016; Cass. n. 3682/214; Cass. nn. 29939, 22437, 5504 del 2011, Cass. n. 11982/2010) che ha respinto analoghi ricorsi proposti da dipendenti inquadrati nella categoria C, posizione economica C3, del comparto Ministeri;

7. le richiamate pronunce hanno affermato che il principio espresso dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete;

8. si è evidenziato, inoltre, che la distinzione in termini stipendiali fra il personale appartenente al ruolo ad esaurimento e gli altri dipendenti della ex 9^ qualifica funzionale, tutti ormai inseriti dai C.C.N.L. nell’area contrattuale C, lungi dal determinare una violazione di legge da parte della contrattazione collettiva, costituisce attuazione della norma transitoria contenuta nello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in virtù della quale i dipendenti delle qualifiche ad esaurimento di cui al D.P.R. n. 748 del 1972, artt. 60 e 61 (e successive modificazioni ed integrazioni) e quelli di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15, all’esito della soppressione dei ruoli, conservano le qualifiche medesime ad personam;

8.1. tali qualifiche, quindi, costituiscono una consapevole eccezione legislativa rispetto all’assetto ordinario, eccezione prevista dallo stesso testo (il D.Lgs. n. 165 del 2001) cui appartiene la norma (art. 45) che i ricorrenti assumono essere stata violata o falsamente applicata;

9. l’argomento fondato sulla sostanziale parificazione delle mansioni svolte dai dipendenti provenienti rispettivamente dai ruoli ad esaurimento e dalla 9a qualifica funzionale è già stato disatteso dalla giurisprudenza di questa Corte che, a partire dalla sentenza n. 11982/2010, ha individuato le ragioni della diversità di trattamento nelle origini delle due categorie professionali a confronto e nelle diverse prospettive di carriera che le stesse inizialmente assicuravano;

9.1. si è osservato, infatti, che le qualifiche ad esaurimento provengono dal riordino dei ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (a seguito della istituzione della dirigenza), effettuato dal D.P.R. n. 748 del 1972, il cui art. 60 stabiliva che “Le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica…” (comma 3). Il successivo art. 61, stabiliva poi il trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento, rapportando lo stipendio annuo lordo dell’ex ispettore generale e dell’ex direttore di divisione o equiparate “a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica”;

9.2. la nona qualifica funzionale, invece, venne istituita dal D.L. n. 9 del 1986, art. 2, che stabilì il relativo trattamento economico iniziale in misura non superiore al 90% di quello del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, mentre le relative mansioni vennero successivamente determinate, con la procedura contrattuale prevista dalla L. n. 93 del 1983, dal D.P.R. n. 266 del 1987;

9.3. infine, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, nel sopprimere i ruoli ad esaurimento, conservando peraltro le qualifiche al personale che le rivestiva, descrisse le funzioni attribuite a quest’ultimo in termini analoghi a quelle relative al personale della 9a qualifica, stabilendo che “il trattamento economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all’art. 45” e mantenendo, pertanto, nonostante la sostanziale equiparazione di fatto delle mansioni, una considerazione separata delle ex qualifiche ad esaurimento, sia quanto alla descrizione delle mansioni, che con riguardo alla qualificazione delle stesse ed al trattamento economico attribuito;

9.4. va poi evidenziato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, individua il contenuto essenziale delle mansioni da assegnare agli ex direttori di divisione ed agli ispettori generali, precisando che agli stessi “sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonchè compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza delegati dal dirigente” e demanda alla contrattazione la sola determinazione del trattamento retributivo, che, quindi, le parti collettive ben potevano effettuare considerando le peculiarità proprie del ruolo ad esaurimento;

10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

11. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese prenotate a debito e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA