Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29177 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 20/10/2021), n.29177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5894/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

SANTA BRIGIDA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, AMPOLA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Andrea Mifsud, con

domicilio eletto in Roma, via della Ferrarella in Laterano, n. 33

presso lo studio dell’Avv. Aurora Spaccatrosi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 4055/2/2014 depositata il 22 luglio 2014, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 aprile 2021

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia venivano riuniti e accolti gli appelli proposti dalle società Ampola SRL, Santa Brigida SRL e dalla Agenzia delle Entrate, avverso le sentenze della commissione tributaria provinciale di Milano nn. 105 e 106/36/13 con le quali erano stati parzialmente accolti i due ricorsi presentati separatamente dalle due società contribuenti avverso altrettanti avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2004, con cui l’Agenzia aveva accertato maggiori ricavi aziendali e, per l’effetto, rideterminato le imposte Ires, Irap ed IVA oltre a sanzioni.

2. Premesso che gli accertamenti traevano origine da indagini bancarie disposte nei confronti delle contribuenti D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, la CTR accoglieva integralmente i gravami proposti dalle due società rigettando gli appelli dell’Ufficio, ritenendo che l’iter accertativo utilizzato dall’Agenzia fosse palesemente arbitrario e privo di fondamento giuridico.

3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per un unico motivo cui resistono le contribuenti con controricorso.

Il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione Basile Tommaso ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con un unico motivo di censura – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, per aver la CTR affermato che “l’iter accertativo utilizzato dall’ufficio è palesemente arbitrario e, come tale, privo di fondamento giuridico”, senza considerare che, per pacifico orientamento della Corte di Cassazione, i dati risultanti dalle indagini finanziarie sono idonei a fondare presunzioni sulla base delle quali l’amministrazione finanziaria senza ulteriori oneri di motivazione può procedere all’accertamento.

5. Il motivo è fondato. Premesso che è incongruente e nuova l’articolazione difensiva contenuta in controricorso a partire da pagina 4 e ss. in cui si fa riferimento alla questione del mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, la quale non risulta essere stata sollevata prima della fase di giudizio di legittimità e che dunque va considerata nuova e inammissibile, la Corte reitera che “In tema di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, l’onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio “praesumptum de praesumpto non admittitur” (o “divieto di doppie presunzioni” o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) sia perché tale principio e’, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né a qualsiasi altra norma dell’ordinamento, sia perché, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un’altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicché non ricorrerebbe nel caso di specie.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 15003 del 16/06/2017, Rv. 644693 – 01).

6. Orbene, la presunzione discendente dall’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, è una presunzione legale e non semplice ed ammette prova contraria, ossia va qualificata come relativa e non assoluta, avente ad oggetto i movimenti bancari alla base dell’avviso di accertamento impugnato in questa sede. Tuttavia, si tratta di una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente solo attraverso una prova analitica (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020, Rv. 658392 – 01).

7. Erra pertanto la CTR a ritenere decisiva la mancata produzione in giudizio dei “mastrini accesi al debito verso B.M. e al debito che la società aveva contratto con i soci” come si legge a pag.2 della motivazione della sentenza gravata, opinando così che l’Agenzia non abbia fornito una giuridica giustificazione dell’operatività delle disposizioni di legge sopra richiamate in materia di accertamenti bancari. Al contrario, la presunzione opera in dipendenza dell’accertamento bancario ed è onere delle contribuenti fornire la giustificazione per ogni singola movimentazione contestata con le risultanze delle indagini e non in termini apodittici e generici. E’ necessaria infatti la specifica indicazione della riferibilità della singola giustificazione a ciascun movimento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle singole movimentazioni bancarie contestate non attengono ad operazioni imponibili.

8. A ciò consegue la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite. Il giudice di merito in sede di rinvio vorrà verificare – secondo i citati principi di diritto – l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dalle contribuenti per ciascuna operazione contestata, e dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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