Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29177 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 13/11/2018), n.29177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11426/2017 proposto da:

G.A.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA A. DEPRETIS n. 60, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA

CERE’, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 2, presso gli

uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5286/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/11/2016 R.G.N. 2800/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso, assorbito il resto;

udito l’Avvocato PAOLA PEZZALLI per delega Avvocato CERE’ DONATELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma ha qualificato reclamo della L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, l’appello di G.A.M. avverso l’ordinanza n. 3838/2016 con la quale il Tribunale di Roma, all’esito della fase sommaria prevista dal rito speciale disciplinato dalla richiamata L. n. 92 del 2012, aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato il 13 febbraio 2015 e la conseguente condanna dell’amministrazione alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale ha ritenuto il gravame inammissibile, sia perchè era stata “saltata” la fase dell’opposizione, sia in quanto risultava comunque spirato il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo. Ha osservato al riguardo che:

a) il rito previsto dalla L. n. 92 del 2012, ispirato da una evidente ratio acceleratoria, non ha carattere facoltativo, sicchè dall’obbligatorietà scaturisce il potere/dovere del giudice di applicarlo, dopo avere qualificato la domanda sulla base del petitum sostanziale;

b) la scelta del rito è irreversibile nelle fasi successive del processo, in quanto per il principio dell’apparenza il regime di impugnazione va individuato sulla base della qualificazione che il giudice a quo ha dato all’azione proposta in giudizio;

c) corretta, comunque, doveva ritenersi l’applicazione del rito speciale anche all’impiego pubblico contrattualizzato in quanto la disciplina transitoria di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 1 si riferisce alle disposizioni sostanziali e non a quelle processuali.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.A.M. sulla base di cinque motivi, ai quali l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza in relazione a quanto disposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e falsa applicazione di disposizioni di legge e in particolare erronea applicazione del rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47 e segg.”. Sostiene, in estrema sintesi, che una volta esclusa l’applicabilità all’impiego pubblico contrattualizzato della L. n. 300 del 1970, art. 18, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, per le ragioni indicate da questa Corte con la sentenza n. 11868/2016, deve essere parimenti esclusa l’applicazione del rito speciale, limitata alle sole controversie nelle quali venga in rilievo la nuova disciplina. Conseguentemente il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Roma andava qualificato ricorso ex art. 414 c.p.c.; all’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria doveva riconoscersi natura di sentenza; l’impugnazione andava proposta “nei tempi e nei modi di cui agli artt. 323 c.p.c. e segg. e quindi, mancando la notificazione, entro sei mesi dalla comunicazione avvenuta il 15 gennaio 2016”.

2. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo eccepiscono la nullità della sentenza per omessa pronuncia e per omesso esame dei motivi di impugnazione, con i quali la decisione di primo grado era stata censurata:

a) perchè il Tribunale, erroneamente, aveva ritenuto provati i fatti addebitati sulla base delle dichiarazioni rese dal preteso concusso e degli atti del processo penale che, invece, se correttamente esaminati, dovevano indurre ad escludere la responsabilità penale e disciplinare del G. (2 motivo);

b) perchè le conversazioni telefoniche registrate non potevano essere interpretate nei termini ritenuti dal Pubblico Ministero, in quanto nè l’ E. nè il G. avevano fatto riferimento alla consegna di somme di denaro (3 motivo);

c) perchè l’amministrazione si era limitata a recepire acriticamente l’ordinanza di custodia cautelare, senza procedere ad un autonomo accertamento dei fatti (4 motivo);

d) perchè l’Agenzia avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare fino alla definizione del processo penale o ricorrere alla sospensione dal servizio del dipendente ai sensi dell’art. 68 del CCNL di comparto (5 motivo).

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le medesime ragioni per le quali, correttamente, la Corte d’Appello di Roma ha pronunciato l’inammissibilità del reclamo.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell’apparenza, sulla base della qualificazione dell’azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicchè anche in caso di scelta erronea del rito, non corretta dal giudice attraverso ordinanza di mutamento del rito stesso, il giudizio deve proseguire in sede di impugnazione nelle forme adottate, quantunque erronee (cfr. fra le tante Cass. n. 13381/2017; Cass. n. 15272/2014 e Cass. n. 21520/2015, pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa).

Per ciò solo l’impugnazione proposta dal G. dinanzi alla Corte d’Appello doveva essere dichiarata inammissibile, essendo incontestato: che il ricorso era stato presentato e trattato nelle forme previste dal rito speciale; che l’ordinanza era stata pronunciata ai sensi della L. n. 92 del 2012; che era spirato il termine per l’opposizione previsto dall’art. 1, comma 51 della stessa legge.

3.1. A detta assorbente ragione si deve aggiungere, a fini di completezza, che sono conformi a diritto tutti gli argomenti sulla scorta dei quali la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il gravame.

La sentenza di questa Corte n. 11868/2016, che ha escluso l’applicabilità all’impiego pubblico contrattualizzato delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, al testo della L. n. 300 del 1970, art. 18, ha precisato, in motivazione, che detta inapplicabilità resta limitata al regime delle tutele previste nell’ipotesi di ritenuta illegittimità del licenziamento e non si estende alle disposizioni di carattere processuale.

Il principio deve essere qui ribadito giacchè, da un lato, anche per l’impiego pubblico sussistono le medesime esigenze acceleratorie poste alla base del nuovo rito, dall’altro la disposizione processuale fa riferimento alle “controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e successive modificazioni”, norma, quest’ultima, che, sia pure nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, disciplina le conseguenze del licenziamento illegittimo, sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 75 del 2017, che ha inserito il comma 2 bis nel corpo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63.

3.2. E’, altresì, corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte l’affermazione, che si legge nella sentenza impugnata, dell’obbligatorietà del rito previsto dalla L. n. 92 del 2012, obbligatorietà che discende dalle finalità del rito speciale che “non costituisce uno strumento finalizzato alla tutela delle ragioni del dipendente – con la possibilità che questo scelga il rito da seguire – bensì una tecnica di tutela volta ad abbreviare i tempi necessari per ottenere una decisione definitiva ogni qual volta la domanda abbia ad oggetto l’impugnativa di un licenziamento ascrivibile ad una delle ipotesi regolate dall’art. 18 citato. Correlativamente, il lavoratore licenziato non può rinunciare al procedimento speciale, perchè la specialità non è prevista nel suo esclusivo interesse” (Cass. n. 23073/2015).

4. Sulla base del principio richiamato al punto 3 il ricorso, prima ancora che infondato, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto che l’impugnazione proposta dal G. integrasse un reclamo della L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, inammissibilmente e tardivamente proposto avverso l’ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria. Il ricorso per cassazione, pertanto, doveva essere presentato nel rispetto del termine previsto dal comma 62 del richiamato art. 1, ossia entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, che lo stesso ricorrente dichiara essere avvenuta in data 9 novembre 2016.

5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese prenotate a debito e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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