Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29177 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 12/11/2019), n.29177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23941/2012 R.G. proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, come da procura speciale in

atti, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Quaglini e Mario

Menghini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 58/10/11, depositata il 28 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 settembre

2019 dal Consigliere Dott. MICHELE CATALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso;

udito l’Avv. Cinzia De Micheli, delegata dall’Avv. Andrea Quaglini,

per il ricorrente e l’Avv. dello Stato Urbani Neri Alessia per la

contro ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.G. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 58/10/11, depositata il 28 settembre 2011, che ha parzialmente accolto il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Alessandria che aveva parzialmente accolto il suo ricorso contro l’avviso con il quale l’Ufficio aveva accertato, ai fini Irpef, per l’anno d’imposta 2003, il maggior reddito imponibile derivante dalla plusvalenza di Euro 144.200,00 scaturita dalla cessione di un’area fabbricabile, non indicata nella relativa dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette, determinando di conseguenza lea maggiore imposta dovuta e la conseguente sanzione amministrativa.

2. Il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente dalla Commissione tributaria provinciale adita, che aveva annullato l’accertamento, dichiarando che la plusvalenza in questione doveva essere assoggettata invece al regime di tassazione separata, da determinarsi sul corrispettivo di Euro 144.200,00, indicato nell’atto con il quale il ricorrente aveva venduto l’immobile.

3. Proposto appello dal contribuente, la Commissione tributaria regionale lo ha solo parzialmente accolto, ribadendo che la plusvalenza doveva essere assoggettata al regime di tassazione separata, ma precisando che il relativo imponibile andava determinato effettuando la differenza tra l’importo di Euro 144.200,00, costituente il corrispettivo indicato nell’atto con il quale il ricorrente aveva venduto l’immobile, e la somma di Euro 7.182,88, costituente il prezzo al quale il contribuente aveva in precedenza acquistato lo stesso bene.

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione della sentenza impugnata.

5. L’Ufficio si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il giudice a quo accolto il motivo d’appello con il quale il contribuente lamentava che la Commissione tributaria provinciale fosse incorsa nel vizio di ultrapetizione disponendo, contestualmente all’annullamento dell’accertamento impugnato, e pur in assenza di qualsiasi domanda od eccezione in merito, che la plusvalenza dovesse essere assoggettata a tassazione separata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60, art. 43, che stabilisce i termini di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio, che nel caso di specie sarebbe scaduto in data 31 dicembre 2008, ovvero anteriormente alla sentenza n. 59/05/2009 della Commissione tributaria provinciale di Alessandria, che ha dichiarato che la plusvalenza in questione doveva essere assoggettata al regime di tassazione separata.

3.11 primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente (a prescindere dall’improprio contestuale richiamo anche all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) si duole che la CTR non abbia riconosciuto che la CTP sarebbe incorsa nella pretesa non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, è infondato. Infatti, questa Corte ha chiarito che I processo tributario, pur introdotto mediante l’impugnazione di un atto ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento dello stesso, sicchè il giudice, ove ritenga invalido l’atto impositivo per motivi non formali, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza che, da un lato, ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento e, da un altro, determini una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass., 15/10/2018, n. 25629). Ed è stato altresì rilevato che in tema di procedimento tributario, – come in quello civile, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità – l’applicazione del principio iura novit curia fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tre il chiesto ed il pronunciato (Cass., 11/05/2017, n. 11629).

Nel caso di specie – nel quale, peraltro, lo stesso contribuente aveva dedotto in primo grado che la plusvalenza doveva essere assoggettata a tassazione separata, come risulta a pag. 1 della sentenza impugnata – i giudici di merito si sono attenuti ai predetti principi, non arrestandosi alla demolizione dell’atto impugnato, ma decidendo nel merito del rapporto e riqualificando giuridicamente il medesimo presupposto impositivo (la plusvalenza, oggettivamente indiscussa) accertato dall’Amministrazione, e quindi la stessa fattispecie concreta sub iudice. Nè, peraltro, da tale operazione risulta un ampliamento del quantum dell’imposizione, non avendo specificamente dedotto in tal senso il ricorrente e risultando, piuttosto, ridotta, nella sentenza impugnata, in accoglimento della censura formulata già in primo grado dallo stesso contribuente (v. pag. 4 del ricorso per il quale qui si procede), rispetto all’avviso d’accertamento, la relativa base imponibile, determinata dal giudice a quo in corrispondenza alla differenza tra l’importo del corrispettivo di alienazione e quello del precedente acquisto della medesima area.

4. Infondato è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente eccepisce che la sentenza di primo grado è intervenuta dopo la pretesa decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento.

Il motivo pare infatti ipotizzare, forse sull’erroneo presupposto della natura ultra petita della stessa decisione, un’autonoma funzione accertativa ed impositiva della stessa pronuncia, che invece, sia pure con le predette precisazione in ordine all’interpretazione dell’art. 112 c.p.c. in materia tributaria, non prescinde dal previo esercizio dei poteri amministrativi dell’Erario, avvenuto con l’avviso sub iudice, del quale invece il contribuente non contesta la tempestività.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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