Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29174 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. un., 21/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34913/2019 proposto da:

COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GUDRUN AGOSTINI;

– ricorrente –

contro

AUGUSTINER CHORHERRENSTIFT NEUSTIFT – ABBAZIA DI NOVACELLA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato

CHIARA PACIFICI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati HANS-MAGNUS EGGER, HANNS EGGER;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

176/2019 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di BOLZANO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IMMACOLATA ZENO, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del

giudice amministrativo, nei limiti precisati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Abbazia di Novacella, con sede in (OMISSIS), negli anni 1930-1940 era proprietaria, nel Comune catastale di Gries (una delle circoscrizioni ricomprese nel Comune di Bolzano), di consistenti estensioni di terreno coltivate a vigneti, in buona parte utilizzate, a partire dall’anno 1934, alla realizzazione di strade pubbliche, per l’espansione della città di Bolzano. Tra queste venne ricompresa la particella p.f. (OMISSIS), per la superficie di mq. 2082, adibita alla costruzione della via (OMISSIS).

1.1. Con Delib. Giunta Comunale n. 917 del 2004, il Comune di Bolzano decideva, quindi, di avviare una procedura di acquisizione senza indennizzo, ai sensi della L.P. Espropri n. 10 del 1991, art. 32, ai fini di adeguare la situazione tavolare a quella di fatto esistente fin dagli anni ‘30. In considerazione del fatto che, in relazione alla vicenda relativa alla via (OMISSIS), non era mai stata avviata una procedura espropriativa che consentisse di procedere alla regolarizzazione tavolare, la Giunta municipale, con Delib. n. 383 del 2019, decideva, peraltro, di abbandonare la procedura di acquisizione gratuita della L.P. n. 10 del 1991, ex art. 32. Contestualmente la Giunta dava, altresì, atto che nella fattispecie concreta difettavano anche i presupposti per il ricorso alla procedura di acquisizione sanante di cui alla L. n. 10 del 1991, art. 32 bis, dalla quale sarebbe conseguito il relativo obbligo risarcitorio, ritenendo che nel frattempo si fosse perfezionato, in suo favore, un acquisto del suolo a titolo originario, ricollegabile al “pubblico uso da tempo immemorabile”, o all'”usucapione per possesso in buona fede ultraventennale”.

1.2. Con istanza in data 26 luglio 2018, l’Abbazia di Novacella chiedeva al Comune di Bolzano di procedere alla procedura espropriativa ex art. 32 bis succitato, al fine di far venir meno l’occupazione sine titulo dei beni di sua proprietà e di “adeguare comunque la situazione di fatto a quella di diritto”, provvedendo al risarcire i danni arrecati all’Abbazia. A tale istanza il Comune di Bolzano rispondeva negativamente, determinando la proposizione di ricorso al TAR del Trentino Alto Adige, da parte dell’Abbazia di Novacella, con la quale la ricorrente chiedeva l’annullamento della Delib. 17 giugno 2019, n. 383, che aveva deliberato la rinuncia alla procedura espropriativa della L.P. n. 10 del 1991, ex art. 32, già avviata con la Delib. n. 917 del 2004 e della nota della Ripartizione Patrimonio e Attività economiche dell’1 luglio 2019, con la quale si manifestava l’impedimento all’avvio della procedura di acquisizione sanante ex art. 32 bis della stessa Legge. Di conseguenza, la ricorrente chiedeva risarcirsi il danno arrecato all’Abbazia per l’occupazione, con la via (OMISSIS), di parte della particella p.f. (OMISSIS), per la superficie di mq. 2082.

In via subordinata, l’Abbazia di Novacella ricorreva avverso il silenzio inadempimento, serbato dal Comune di Bolzano in relazione all’istanza del 26 luglio 2018, con condanna dell’ente pubblico ai risarcimento dei danni arrecati all’istante.

2. Instauratosi il contraddittorio, nel giudizio dinanzi al TAR si costituiva il Comune di Bolzano, eccependo, in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda di condanna dell’ente al risarcimento dei danni ed alla subordinata domanda di condanna del Comune di procedere all’occupazione sanante della L.P. n. 10 del 1991, ex art. 32 bis. Nel merito, l’ente pubblico concludeva per il rigetto, per palese infondatezza, delle domande tutte proposte dall’Abbazia.

3. In relazione a detto giudizio, pendente dinanzi al TAR del Trentino Alto Adige, sezione distaccata di Bolzano, ed iscritto a ruolo al n. 176/2019, il Comune di Bolzano ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c.. La Augustiner Chorherrenstift Neustift – Abbazia di Novacella ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va rilevato che resta privo di effetti, ai fini della decisione sul ricorso, l’atto di rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione del ricorrente, in data 15 settembre 2020.

La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, laddove – come nel caso di specie – non sia stata accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l’istanza di regolamento, resta, invero, priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacchè rimane efficace l’atto di impulso processuale contenuto nel controricorso (Cass. Sez. U., 25/03/2013, n. 7389; Cass. Sez. U., 02/12/2010, n. 24417).

2- Nel merito, ritiene la Corte che sussista, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla vicenda oggetto del giudizio incardinato dall’Abbazia di Novacella dinanzi a TAR di Bolzano.

2.1. Va osservato, infatti, che, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, lett. G), (codice del processo amministrativo), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.

1.2. Tanto premesso, va osservato che, secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità e di pretese restitutorie, risarcitorie o ripristinatorie del privato coinvolto dalla relativa attività della pubblica amministrazione o della sua concessionaria, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, del D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 133, comma 1, lett. g), esclusivamente quando il comportamento dell’amministrazione, cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza diretta di un assetto di interessi determinato da atti costituenti espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per quelle condotte connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell’opera pubblica, compiute su immobili, fin dall’origine esclusi dall’oggetto di questa, ovvero per comportamenti materiali in alcun modo riconducibili, neppure mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere (Cass., 05/06/2018, n. 14434).

Di conseguenza, solo laddove nella prospettazione attorea, fonte del danno non siano ricompresi nè il “se” nè il “come” dell’opera urbanistica progettata o del servizio pubblico da preservare, ma esclusivamente le loro concrete modalità esecutive, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, trattandosi, in tal caso, di mere attività materiali lesive di una posizione di diritto soggettivo (Cass., 12/12/2018, n. 32180).

2.2. Nel caso concreto è, per converso, evidente che il petitum della pretesa avanzata in giudizio dall’Abbazia di Novacella, non si incentra sulla domanda di risarcimento dei danni da comportamento materiale, ovvero da occupazione usurpativa da parte del Comune di Bolzano, bensì sui rimedi (occupazione sanante e correlato risarcimento del danno) conseguenti all’accertamento di illegittimità ed al conseguente annullamento di atti amministrativi, la Delib. e la nota succitate, ovvero – in subordine – all’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento, che si assumono produttivi di danni nei confronti dell’Abbazia. Ne discende che, nella fattispecie concreta, l’azione proposta in giudizio si ricollega ad atti amministrativi dei quali è dedotta in giudizio l’illegittimità, e comunque a comportamenti (silenzio inadempimento) certamente riconducibili all’esercizio del potere ablatorio.

2.3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, deve affermarsi, in ordine alla pretesa risarcitoria proposta in giudizio dall’Abbazia di Novacella, la giurisdizione del giudice amministrativo. La causa va, di conseguenza rinviata al TAR del Trentino Alto Adige, sezione distaccata di Bolzano, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di risarcimento danni proposta dalla Augustiner Chorherrenstift Neustift – Abbazia di Novacella; rinvia al TAR del Trentino Alto Adige, sezione distaccata di Bolzano, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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