Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29174 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 13/11/2018), n.29174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7960-2014 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 4, presso lo studio degli avvocati SILVIA TORTORELLA e

MAURILIO PRIORESCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati SILVIA

TORTORELLA, VINCENZO BRUNO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI

27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa

dagli avvocati SALVATORE TRIFIRO’, GIORGIO MOLTENI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1337/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/01/2014 R.G.N. 1645/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per inammissibilità o in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SILVIA TORTORELLA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale Avvocati

SALVATORE TRIFIRO’ e GIORGIO MOLTENI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1337/2013, pubblicata il 28 gennaio 2014, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede, pronunciando sulle domande risarcitorie proposte da G.R. nei confronti di Fondiaria-SAI S.p.A. per inadempimento dell’obbligazione di nomina a Vice Presidente derivante dall’atto di fusione delle due società, aveva accolto l’eccezione di giudicato implicito sollevata dalla resistente con riguardo ad altra precedente sentenza del Tribunale di Firenze (n. 147/2011): sentenza, quest’ultima, che tali domande aveva respinto, sul rilievo che le previsioni del progetto di fusione, cui aveva fatto riferimento il ricorrente, in tale giudizio, per fondare le proprie richieste, assolvendo ad una funzione informativa per i soci e i creditori, non potevano configurare, a differenza dell’atto terminale del procedimento, una fonte di obbligazione negoziale.

2. La Corte, non condividendo la tesi dell’appellante, escludeva che i due giudizi si differenziassero nella causa petendi, posto che il progetto di fusione, dedotto avanti al Tribunale di Firenze, e l’atto di fusione, dedotto nel primo grado del proprio giudizio, erano singoli elementi di un’unica fattispecie complessa, non suscettibili di assumere rilevanza autonoma ai fini della identificazione di essa; osservava, quindi, come il tentativo dell’appellante di recuperare la domanda attraverso il riferimento all’intera complessa fattispecie, comprensiva anche dell’ultimo segmento rappresentato dall’atto di fusione, si ponesse – come già rilevato dal primo giudice – in aperta contrapposizione con il principio, per il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, non essendo dubbio che, al momento della instaurazione del precedente giudizio, la pretesa poteva (e doveva) essere prospettata con riferimento a tutti gli elementi della fattispecie, ivi compreso il segmento finale costituito dall’atto di fusione.

3. Sotto altro e diverso profilo, rilevava la Corte territoriale come, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza, nella fattispecie dell’abuso del processo dovesse intendersi compreso qualsiasi tentativo di artatamente moltiplicare il contenzioso con riferimento ad una unitaria pretesa, quale riscontrabile nella condotta della parte appellante.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il G. con unico motivo, cui ha resistito UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo proposto, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibili le domande avanzate sulla base dell’atto di fusione, delle Delib. il 30 maggio 2002 e Delib. 27 dicembre 2002 del Consiglio di Amministrazione della società La Fondiaria S.p.A. e a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), malgrado la diversità di causa petendi rispetto alla domanda proposta avanti al Tribunale di Firenze, esclusivamente fondata sulle previsioni del progetto di fusione.

2. Il ricorso non può essere accolto.

3. Si deve preliminarmente osservare che la Corte, dopo di avere richiamato il principio, secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, e averne fatto applicazione nel caso concreto dedotto in giudizio, ha esaminato anche l’ulteriore profilo di censura “relativo alla problematica dell’abuso di processo”: in particolare, rilevando che se “è pur vero che nel caso di specie non si è in presenza di una vicenda di frazionamento del credito, tuttavia è evidente che i principi ormai consolidatisi a livello giurisprudenziale intendono comprendere nella fattispecie dell’abuso di processo qualsiasi tentativo di artatamente moltiplicare il contenzioso con riferimento ad una unitaria pretesa” (cfr. sentenza impugnata, p. 10).

4. E’ da rilevare innanzitutto come la parte di sentenza ora in esame non configuri un mero passaggio interno di un più complessivo e unitario percorso motivazionale ma una distinta ragione, autonomamente idonea a sorreggere la decisione di rigetto del gravame, espressa dalla Corte a seguito di esame di uno specifico motivo di appello avverso un autonomo capo di pronuncia del giudice di primo grado (cfr. ancora sentenza, pp. 5-7).

5. Peraltro, tale distinta e concorrente ratio decidendi non risulta oggetto di specifica censura, non essendo indicate le norme di legge che sarebbero state violate dalla Corte di merito e chiarite le ragioni di tale eventuale violazione.

6. Nè potrebbe ritenersi idonea e pertinente censura l’affermazione del ricorso per la quale “poichè non vi è nessun giudicato preclusivo è evidente che non si configura nemmeno alcun abuso del processo” (cfr. p. 20): affermazione, questa, che nega l’esistenza di un abuso del processo non sulla base di una discussione in ordine ai limiti di applicazione delle regole di correttezza e di buona fede nel processo civile e all’ampiezza del principio costituzionale del “giusto processo”, quali presenti nel dibattito processuale già a partire dalla pronuncia di primo grado, ma sulla scorta di quelle medesime, e sole, ragioni che dimostrerebbero, attraverso la denuncia del vizio di cui all’art. 360, n. 3 in riferimento all’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., l’errata applicazione delle norme in materia di giudicato e, in particolare, dei limiti oggettivi in cui esso opera, riassumibili nella proposizione secondo la quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

7. Come più volte precisato nella giurisprudenza di questa Corte, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (cfr., fra le molte, Cass. n. 12372/2006).

8. In ogni caso, il ricorso è infondato, avendo la Corte di merito fatto esatta applicazione del consolidato e risalente principio, secondo il quale “il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (Cass. n. 3488/2016, fra le sentenze più recenti).

10. E’ invero del tutto chiaro come presupposto logico, essenziale e necessario dell’azione proposta avanti al Tribunale di Firenze fosse la conclusione della sequenza procedimentale complessa in cui si articola l’operazione di fusione tra società e di conseguenza la stipula dell’atto di fusione (art. 2504 c.c.) che di tale sequenza costituisce il momento terminale, fonte di regolazione dei vari adempimenti e delle connesse obbligazioni.

11. Ne segue che l’inadempimento contrattuale di Fondiaria-SAI S.p.A. alle obbligazioni derivanti dall’atto di fusione del 29 dicembre 2002 apparteneva già ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata avanti al Tribunale di Firenze.

12. A identica conclusione deve pervenirsi sia con riferimento alle Delib. del Consiglio di La Fondiaria S.p.A. il 30 maggio 2002 e Delib. 27 dicembre 2002, in quanto anch’esse, al pari del progetto di fusione, parte del complesso procedimento di cui il contratto di fusione è il segmento terminale, sia con riferimento alla (subordinatamente dedotta) responsabilità ex art. 2043 c.c. di Fondiaria-SAI S.p.A., l’eventuale antigiuridicità della condotta realizzata dal soggetto sorto dall’operazione commisurandosi al contenuto obbligatorio dell’atto di natura contrattuale che ha definito la vicenda societaria.

13. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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