Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29172 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. un., 21/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22184/2019 proposto da:

MAIBACH S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio

dell’avvocato CHIARA PACIFICI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CLEMENTI HELMUT, ed HANS-MAGNUS EGGER;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CRISTINA BERNARDI, RENATE VON GUGGENBERG,

LAURA FADANELLI, e LUKAS PLANCKER;

AZIENDA ELETTRICA DI CASIES, società cooperativa, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

SCAFAFELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ARTHUR FREI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 45/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 30/01/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Chiara Pacifici, Federica Scafarelli e Luca

Graziani, per delega dell’avvocato Michele Costa.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Azienda Elettrica Casies società cooperativa è titolare, fin dal 13 novembre 1985, della concessione n. 325/1985, di media derivazione di acqua fluente del (OMISSIS), mediante la quale distribuisce – avvalendosi di una centrale idroelettrica realizzata già nel (OMISSIS) – l’energia elettrica nell’intero Comune e nelle frazioni limitrofe. All’epoca della concessione (1985), come a quella della costruzione dell’impianto ((OMISSIS)), non era previsto che il concessionario dovesse dimostrare di avere la disponibilità dei terreni interessati dagli impianti di centrale. Tale requisito veniva, infatti, introdotto solo nel 2010, con la L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, art. 2, contenente modifiche alla precedente L.P. n. 7 del 2005.

1.1. Con Decreto Assessoriale 12 luglio 2011, n. 328, la Provincia Autonoma di Bolzano dispose il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua del (OMISSIS), per la produzione di energia elettrica nel Comune di Valle di Casies, in favore della Azienda Elettrica Casies. In tale occasione, la disponibilità dei terreni non costituì oggetto di valutazione da parte dell’ufficio competente, dal momento che la centrale già esisteva e non erano previste modifiche. In precedenza, con Decreto Assessoriale 30 marzo 2011, n. 188455, era stata, peraltro, dichiarata inammissibile analoga domanda di concessione proposta dalla Maibach s.r.l., in data 25 febbraio 2011, reputando l’ufficio più adeguato, al buon regime delle acque, il rinnovo della precedente concessione in favore dell’Azienda Elettrica Casies.

1.2. Avverso il Decreto n. 188455 del 2011, ed il successivo decreto n. 328 del 2011, la Maibach proponeva ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che – previa riunione dei ricorsi – li rigettava, con sentenza n. 161/2018.

Il Tribunale riteneva sussistente la causa di inammissibilità della domanda di concessione della derivazione a fini idroelettrici presentata dalla società Maibach, trattandosi di domanda autonoma, non concorrenziale, inammissibile perchè contraria al buon regime delle acque, ai sensi della L.P. Autonoma Bolzano n. 7 del 2005, art. 3, comma 5, atteso che insisteva sul medesimo corpo idrico, in fase avanzata di rinnovo, una preesistente concessione vigente in favore di Azienda Elettrica Casies. Il Tribunale rigettava il ricorso contro il decreto di rinnovo della concessione in favore di quest’ultima, ritenendo infondata l’eccezione di illegittimità di tale decreto per mancata allegazione dei titoli comprovanti la disponibilità delle aree interessate dalla domanda di concessione, ai sensi della L.P. n. 7 del 2005, art. 3, comma 5, essendo tale disposizione inapplicabile ai semplici rinnovi di concessioni a scopo idroelettrico. In ogni caso, l’organo giudicante rilevava che, con l’entrata in vigore della L.P. Autonoma Bolzano n. 2 del 2015, art. 10 comma 1, era stato superato il sistema che subordinava la realizzazione degli impianti idroelettrici e di trasporto della energia elettrica alla volizione meramente potestativa dei proprietari delle aree, considerato che detti impianti dovevano considerarsi quali opere di interesse pubblico indifferibili ed urgenti, come tali acquisibili in via di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù per il passaggio delle condotte idriche necessarie per l’impianto di derivazione idroelettrica.

1.3. La succitata sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, impugnata dalla Maibach con ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 201 T.U. delle acque pubbliche, è stata confermata da questa Corte, con sentenza n. 14229 dell’11 febbraio 2020, con la quale il ricorso della Maibach è stato rigettato.

1.4. Intanto, nell’anno 2010, la Maibach aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bolzano, la Azienda Elettrica Casies, proponendo una negatoria servitutis, diretta a far accertare l’inesistenza di un qualsiasi titolo che consentisse alla convenuta di utilizzare i terreni dell’attrice, per un’estensione di circa mq. 83 della p.f. 678/1, per le proprie condotte idriche serventi la centrale idroelettrica. Costituitasi in giudizio, l’Azienda Elettrica proponeva a sua volta domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere la costituzione di una servitù coattiva di derivazione d’acqua. La domanda principale veniva accolta dal Tribunale, con sentenza n. 371/2014, con la quale veniva ordinata alla convenuta la rimozione delle condutture. La decisione veniva, poi, confermata dalla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 175/2015.

1.5. Nelle more del giudizio di appello, interveniva, peraltro, la menzionata L.P. 26 gennaio 2015, n. 2, in forza della quale, solo per le piccole derivazioni, ossia per impianti con una potenza nominale media annua minore o uguale a 220 kw, viene richiesto di dimostrare la disponibilità dei fondi per la costruzione e la messa in esercizio delle stesse. Per contro, per le medie derivazioni, costituite da impianti con potenza nominale media annua superiore a 220 kw, e minore di 3000 kw, è prevista la possibilità di chiedere, in caso di comprovato mancato accordo con i proprietari tavolari in ordine alla disponibilità dei terreni necessari per gli impianti, l’espropriazione, l’imposizione di servitù coattive o l’occupazione necessaria per la posa in opera e la manutenzione delle condotte, delle linee elettriche e dei cavi di trasmissione dati (art. 11).

1.6. La Azienda Elettrica Casies, titolare di una concessione di media derivazione (circa 1139 kw) – fallito il tentativo di ottenere, mediante la procedura di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, prevista della L.P. n. 2 del 2015, citato art. 11, comma 2, la disponibilità dei fondi per le infrastrutture necessarie per l’esercizio della centrale idroelettrica – chiedeva, quindi, avviarsi il procedimento per la costituzione coattiva di una servitù per la manutenzione di una condotta forzata, di una linea elettrica a media tensione e di una linea dati e comandi di servizio. Con Decreto 21 marzo 2016, n. 3194, il competente ufficio provinciale dichiarava l’intervento in questione di pubblica utilità, e provvedeva alla determinazione dell’indennità di asservimento. Quindi, con successivo Decreto 23 marzo 2016, n. 3802, l’Amministrazione provinciale disponeva l’asservimento, a favore della p.f. (OMISSIS) in (OMISSIS), di proprietà della Azienda Elettrica Casies, di 83 mq. della p.f. (OMISSIS) nello stesso Comune, di proprietà della Maibach, mediante costituzione di una servitù avente ad oggetto una condotta forzata interrata, una linea elettrica a media tensione ed una linea dati e comandi di servizio. Infine, con decreto tavolare n. 615 dell’1 aprile 2016, veniva disposta l’intavolazione della servitù di mantenimento, con le caratteristiche suindicate.

2. Con ricorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, la Maibach chiedeva l’annullamento del decreto di stima n. 3194/2016 e del decreto di asservimento n. 3802/2016. Instauratosi il contraddittorio con la Provincia Autonoma di Bolzano e con l’Azienda Elettrica Casies, il Tribunale, con sentenza n. 45/2019, depositata il 30 gennaio 2019, respingeva il ricorso.

2.1. L’organo giudicante rilevava che le infrastrutture indispensabili per gli impianti per le medie derivazioni e per trasporto dell’energia elettrica sono considerate – ai sensi della L.P. n. 10 del 1991, sugli espropri “di interesse pubblico, urgenti ed indifferibili”, di talchè, in caso di comprovato mancato accordo in ordine alla disponibilità delle superfici necessarie con i proprietari tavolari dei fondi interessati, danno diritto ad ottenere l’espropriazione, la costituzione coattiva di servitù o l’occupazione necessaria per l’installazione e manutenzione del relativi manufatti (condotte, linee elettriche e cavi di trasmissione). E tanto, anche in base a quanto disposto dalla norma transitoria di cui alla L.P. n. 2 del 2015, art. 34, comma 5, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa – introdotto dalla L. 23 dicembre 2015, n. 18, art. 21, secondo cui le disposizioni della stessa legge, concernenti la disponibilità dei fondi, “si applicano anche alle concessioni per medie derivazioni già rilasciate”, come nel caso concreto.

2.2. Il Tribunale riteneva, inoltre, che il limite temporale di nove mesi, previsto della L. n. 2 del 2015, art. 11, comma 1, non possa trovare applicazione agli impianti esistenti ed alle concessioni per medie derivazioni già accordate da tempo, come accaduto nel caso di specie.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Maibach s.r.l. nei confronti della Azienda Elettrica Casies società cooperativa e della Provincia Autonoma di Bolzano affidato a tre motivi. Le resistenti hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va esaminata l’istanza di sospensione del presente giudizio, proposta dalla controricorrente Azienda Elettrica di Casies, per avere il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 328/2018, del 15 marzo 2018, dichiarato la nullità del contratto di donazione del 9 giugno 2010, con il quale la Maibach s.r.l. aveva acquistato la proprietà della p.f. (OMISSIS), gravata dalla servitù coattiva oggetto del presente giudizio. La menzionata sentenza, impugnata dall’odierna ricorrente, non sarebbe stata, invero, sospesa dalla Corte d’appello, con la conseguenza che la decisione definitiva del precedente giudizio rivestirebbe carattere pregiudiziale rispetto al presente, atteso che l’eventuale eliminazione, con effetto ex tunc, del titolo d’acquisto del fondo oggetto della controversia in corso comporterebbe l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Maibach per difetto di interesse, non avendo la medesima titolo alcuno per opporsi all’espropriazione di diritti altrui.

1.1. Ne conseguirebbe, ad avviso della controricorrente, la necessità di sospendere il presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ovvero, quanto meno, l’opportunità che il presente procedimento venga sospeso, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, laddove questa Corte ritenga che non sussistano i presupposti per una sospensione necessaria, non essendo stato il giudizio pregiudicante definito con sentenza passata in giudicato.

1.2. L’istanza è inammissibile.

1.2.1. Va rilevato che l’impugnata pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha disatteso l’eccezione della Azienda Elettrica Casies di sopravvenuta carenza di interesse della Maibach al presente giudizio, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., per essere stata emessa dal Tribunale di Bolzano la sentenza n. 328/2018, dichiarativa della nullità del titolo di acquisto, in capo alla ricorrente, della p.f. n. (OMISSIS). Il Tribunale ha, invero, rilevato che detta sentenza era stata sospesa in appello, sicchè la Maibach risultava ancora proprietaria del bene in questione e, pertanto, aveva interesse alla risoluzione dell’incardinato giudizio.

Ebbene siffatta statuizione del giudice a quo, avente ad oggetto la specifica eccezione di carenza di interesse proposta dalla Azienda Elettrica Casies, non è stata da quest’ultima impugnata con il ricorso per cassazione, avendo la medesima proposto, invece, per la prima volta in questo giudizio di legittimità, istanza di sospensione del giudizio, ai sensi degli artt. 295 e 337 c.p.c..

1.2.2. Senonchè va osservato, al riguardo, che l’istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (cfr. ex plurimis, Cass., 18/06/2001, n. 8193; Cass., 31/05/2006, n. 13001; Cass., 07/05/2009, n. 10487).

1.3. L’istanza in parola non può, pertanto, trovare accoglimento.

2. Passando all’esame del merito, va rilevato che, con i tre motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – la Maibach s.r.l. denuncia la violazione della L.P. Autonoma Bolzano n. 2 del 2015, artt. 11 e 34, art. 12 preleggi, artt. 3,41,42 e 97 Cost., L.P. n. 10 del 1991, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

2.1. Si duole la ricorrente del fatto che l’impugnata sentenza abbia ritenuto che le disposizioni della L.P. Autonoma Bolzano n. 2 del 2015, debbano essere interpretate nel senso di consentire l’acquisizione tramite procedura ablatoria, in difetto di accordo tra le parti, dei fondi necessari per la realizzazione degli impianti idroelettrici di media derivazione, o l’imposizione di apposite servitù coattive per pubblica utilità, non solo per le nuove utenze, ma anche per quelle esistenti. Tanto, a parere del Tribunale, al fine di “regolare situazioni antiche ormai consolidate”, ed eliminare, in tal modo, ogni possibile incertezza al riguardo.

Sostiene, per contro, la ricorrente che, ai sensi dell’art. 11 della Legge succitata, la procedura ablatoria, anche a favore delle concessioni già rilasciate, sarebbe possibile solo entro i “nove mesi dall’aggiudicazione” della concessione di derivazione, come previsto, senza eccezione alcuna, dalla stessa norma. Nè a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in considerazione del disposto della medesima L. n. 2 del 2015, art. 34, laddove prevede il diritto del concessionario di chiedere l’esproprio o l’imposizione di servitù coattiva anche a favore delle concessioni già rilasciate, giacchè – ad avviso della ricorrente – anche in siffatta ipotesi dovrebbe considerarsi operante il limite di nove mesi di cui all’art. 11 della Legge succitata. Di conseguenza, avendo ottenuto l’Azienda Elettrica Casies la concessione nel 2011, la medesima non avrebbe potuto richiedere l’intervento ablatorio della Provincia di Bolzano solo nel 2015, ossia ben oltre il suindicato termine di legge.

2.2. D’altro canto, a parere della istante, l’applicazione retroattiva della normativa di cui alla L.P. n. 2 del 2015 – introdotta ben quattro anni dopo il rilascio della concessione alla Azienda Elettrica Casies – alla fattispecie concreta, in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 34, comma 5, della medesima Legge, condurrebbe ad un risultato non conforme ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3,41,42 e 97 Cost..

2.2.1. Ed invero, la normativa vigente all’epoca del rilascio della concessione – ossia la L.P. n. 7 del 2005 – qualificava opere di pubblico interesse le sole grandi derivazioni, ovvero le derivazioni di potenza nominale superiore a 3000 kw, mentre per il rilascio delle concessioni per media derivazione – come quella di cui, nella specie, è titolare la Azienda Elettrica Casies – detta normativa richiedeva la comprovata disponibilità dei fondi su cui installare le opere strumentali all’esercizio della derivazione richiesta. Per converso, la successiva normativa di cui alla L.P. n. 2 del 2015, ha introdotto, all’art. 11, la facoltà di chiedere, in mancanza di accordo con i proprietari tavolari, l’espropriazione dei fondi necessari per la realizzazione della centrale idroelettrica, o la costituzione di una servitù coattiva, o l’occupazione necessaria per le relative installazioni, anche a favore degli aggiudicatari di concessioni per media derivazione.

2.2.2. La norma transitoria di cui alla L.P. n. 2 del 2015, art. 34, comma 5 – consentendo l’applicazione retroattiva della normativa del 2015 alla concessione rilasciata a favore della odierna resistente nel 2011 – avrebbe inciso, pertanto, sulle “regole del gioco”, facendo sì che l’Azienda Elettrica Casies (concorrente con la Maibach nella procedura di rilascio della concessione), che nel regime previgente sarebbe stata tenuta a comprovare la disponibilità dei terreni occorrenti per la realizzazione degli impianti, ha avuto la possibilità di ottenere la costituzione di una servitù coattiva sui terreni della ricorrente, che le era stata denegata, in sede civile, dal Tribunale di Bolzano.

2.2.3. L’interpretazione della norma transitoria, operata dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, avrebbe, pertanto, per un verso, leso il principio della concorrenza, libera, imparziale e trasparente, enucleabile dal disposto degli artt. 41 e 97 Cost., dal momento che il progetto della Maibach, munito della disponibilità dei suoli all’uopo occorrenti, “sarebbe stato valutato in termini migliori rispetto al progetto di Azienda Elettrica”, per altro verso, avrebbe concretato un evidente vulnus del diritto di proprietà dell’istante sulla particella oggetto di ablazione. Senza dire che tale interpretazione della L. n. 2 del 2015, art. 34, comma 5, avrebbe, altresì, creato una palese disparità di trattamento “tra le singole posizioni soggettive nell’iter aggiudicativo”, tenuto conto dei commi 2, e 3 della medesima disposizione, in forza dei quali solo alle domande cui abbia fatto seguito la concessione, all’entrata in vigore della legge, si applica il regime da essa previsto.

2.2.4. Per converso, un’interpretazione costituzionalmente orientata della succitata norma transitoria, limitandone l’ambito di applicazione, npn a concessioni rilasciate da anni, bensì ad una cerchia di concessioni ridotte, ossia a quelle aggiudicate da non più di nove mesi, della L.P. n. 2 del 2015, ex art. 11, avrebbe certamente evitato il sicuro contrasto con le disposizioni costituzionali suindicate. In mancanza, la norma dell’art. 34, comma 5, della citata Legge non potrebbe sottrarsi ad una censura di incostituzionalità, all’uopo richiedendosi dalla ricorrente la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

2.3. La Maibach censura, infine, la sentenza impugnata per non avere il giudice di prima istanza escluso la violazione della L.P. sugli espropri n. 10 del 1991, richiamata dalla L. n. 2 del 2015, essendo l’esproprio – o altro provvedimento ablatorio per pubblica utilità consentito solo in relazione ad opere ancora da costruire, mentre non sarebbe possibile dichiarare ex post – come è accaduto nel caso concreto – la pubblica utilità di un’opera o di un intervento già realizzato.

3. I motivi sono infondati.

3.1. Va rilevato che, in forza della L.P. Autonoma Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, art. 3, comma 5, erano inammissibili le domanda di derivazione delle acque a scopo idroelettrico, con una potenza nominale media fino a 3000 kw, non corredate dal titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti ed infrastrutture da realizzare.

Tale previsione è stata, peraltro, successivamente abrogata dalla L.P. n. 2 del 2015, art. 36 e sostituita dall’art. 10 della stessa Legge, a tenore del quale: “1. Le infrastrutture indispensabili per gli impianti per medie derivazioni e le infrastrutture per il trasporto dell’energia prodotta sono considerate, ai sensi della L.P. 15 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche, di interesse pubblico, urgenti e indifferibili”. A norma dei primi due commi del successivo art. 11, pertanto, “1. Entro nove mesi dalla comunicazione dell’aggiudicazione della media derivazione l’aggiudicatario può chiedere, in caso di comprovato mancato accordo in ordine alla disponibilità delle superfici attraverso trattative dirette con i proprietari tavolari dei fondi interessati, all’Ufficio provinciale espropri, l’espropriazione, l’imposizione di servitù coattive o l’occupazione necessaria per la posa, la messa in opera e la manutenzione delle condotte, delle linee elettriche e dei cavi di trasmissione dati. 2. Prima che la procedura di cui al comma 1 sia avviata, l’aggiudicatario e i proprietari tavolari delle superfici interessate devono esperire un tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano”.

Infine, ai sensi dell’art. 34, comma 5, della stessa legge contenente una norma transitoria introdotta dalla L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, art. 21 – “5. Le disposizioni della presente legge concernenti la disponibilità dei fondi si applicano anche alle concessioni per medie derivazioni già rilasciate”.

3.2. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, è evidente che – come esattamente evidenziato dal giudice a quo – la norma chiave per la risoluzione della presente controversia è costituita della L. n. 2 del 2015, menzionato art. 34, comma 5.

La disposizione si applica invero – sia ratione temporis, sia sussistendone i relativi presupposti -, al decreto di stima n. 3194/2016 ed al decreto di asservimento n. 3802/2016, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, essendo pacifico – in fatto – che il rilascio della concessione in favore dell’Azienda Elettrica Casies è avvenuto con Decreto 13 novembre 1985, n. 325, ed il suo rinnovo è stato disposto con Decreto 12 luglio 2011, n. 328, ed avendo detta concessione ad oggetto una concessione di media derivazione, secondo la definizione che ne dà la L.P. n. 2 del 2015, art. 1, comma 3, secondo cui “Per medi impianti per la produzione di energia elettrica si intendono gli impianti con una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e minore a 3.000 kW”.

3.3. Ebbene, non può revocarsi in dubbio che le disposizioni della L. n. 2 del 2015, “concernenti la disponibilità dei fondi”, richiamate dall’art. 34, comma 5, della stessa Legge, debbano essere individuate nel disposto degli artt. 10 e 11 succitati, che disciplinano specificamente le modalità di acquisto della disponibilità dei fondi interessati dalla realizzazione degli impianti, introducendo un sistema di acquisizione in via gradata, che muovendo dalla trattativa tra l’aggiudicatario ed i proprietari tavolari dei terreni interessati, perviene, in caso di esito negativo, all’esproprio dei fondi. “Le infrastrutture indispensabili per gli impianti per medie derivazioni e le infrastrutture per il trasporto dell’energia prodotta” sono, invero, “considerate, ai sensi della L.P. 15 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche, di interesse pubblico, urgenti e indifferibili” (L.P. n. 2 del 2015, art. 10).

Del pari, è di tutta evidenza che la disposizione dell’art. 11 della citata L.P., sia finalizzato a disciplinare l’acquisizione delle aree, necessarie all’installazione degli impianti per le medie derivazioni, in relazione a concessioni ancora da rilasciare, come si desume con chiarezza dal riferimento che la norma opera alla “comunicazione dell’aggiudicazione”, ed alle iniziative che “l’aggiudicatario” deve porre in essere, al fine di attivare la pratica per l’acquisizione dei fondi. Per converso, l’art. 34, comma 5, estende la fattispecie ablatoria alle concessioni già in essere, ossia a quelle rilasciate prima dell’entrata in vigore della L. n. 2 del 2015.

3.4. Si pone a questo punto il problema, introdotto dal primo motivo di ricorso della Maibach, relativo al se il richiamo a detta ultima norma, implicitamente operato dall’art. 34, comma 5, sia comprensivo anche del limite temporale per proporre la domanda di esproprio, o di occupazione, o di costituzione di una servitù coattiva, ossia di nove mesi dalla comunicazione dell’aggiudicazione della L.P. n. 2 del 2015, ex art. 11. E cioè, se tale limite temporale si applichi anche alle concessioni per media derivazione di acque già rilasciate, come nel caso di specie, alla data di entrata in vigore della legge. La tesi della ricorrente, secondo la quale al quesito andrebbe data risposta positiva, non convince.

3.4.1. Qualora si intendesse estendere, infatti, il menzionato requisito temporale anche alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della stessa legge, è evidente che – come correttamente evidenziato dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – tutte quelle concessioni per le quali la domanda di procedura ablatoria fosse stata proposta prima dei nove mesi antecedenti la data di entrata in vigore della L.P. n. 2 de 2015, sarebbero escluse dall’applicazione dell’art. 34, comma 5, della stessa Legge. Perfino quelle che fossero state proposte nove mesi ed un giorno prima della data di entrata in vigore della L. n. 2 del 2015. Di talchè la norma transitoria – nell’ottica interpretativa in esame – avrebbe l’effetto di rendere possibile l’acquisizione del suoli in via di ablazione, unicamente per quelle concessioni in relazione alle quali le domande di procedura ablatoria siano state proposte entro i nove mesi precedenti l’entrata in vigore della suddetta legge.

E tuttavia, è del tutto evidente che l’effetto minimale, pressochè insignificante, che conseguirebbe a siffatta opzione ermeneutica. Finirebbe col privare la disposizione di una qualsiasi utilità pratica.

3.4.2 Per converso, sia il tenore letterale del combinato disposto della L. n. 2 del 2015, artt. 11 e 34, sia la chiara intenzione del legislatore – costituente un criterio sussidiario di interpretazione, unitamente a quello letterale (Cass., 07/04/1983, n. 2454; Cass., 21/05/1988, n. 3550) – di estendere l’acquisibilità dei suoli in via espropriativa, in mancanza di consenso dei proprietari tavolari interessati, anche in relazione alle concessioni già rilasciate, comporta che la norma dell’art. 34, comma 5, della citata Legge non possa che essere intesa come diretta a consentire siffatta acquisizione in relazione a tutte le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della stessa legge. E quindi, come esattamente rilevato dall’impugnata sentenza, a tutti gli impianti già realizzati connessi a concessioni per medie derivazioni, a prescindere dall’epoca in cui la richiesta di procedura ablatoria sia stata avanzata. La finalità evidente, sottesa alla norma in esame, è – per vero – quella di consentire la regolazione definitiva di situazioni risalenti nel tempo, che per ragioni contingenti, legate anche a specifiche problematiche inerenti al regime tavolare vigente nella Provincia di Bolzano, non abbiano consentito l’acquisizione del terreni mediane gli strumenti tipici del diritto civile, quali l’espropriazione o la costituzione coattiva del diritto di servitù, ai sensi degli artt. 1032 e 1033 c.c., come – del resto – è accaduto nel caso concreto.

3.4.3. Il richiamo operato dall’art. 34, comma 5, alle disposizioni “concernenti la disponibilità dei fondi”, in armonia con la natura di norma transitoria rivestita da tale disposizione, non può che intendersi, dunque, se non come richiamo all’art. 10 della stessa Legge, che attribuisce la qualifica di opere di pubblica utilità alle installazioni necessarie alla realizzazione degli impianti di media derivazione, ed all’art. 11, ma depurato dall riferimento temporale ai nove mesi dall’aggiudicazione che, se ben si attaglia alle “nuove” concessioni, non può svolgere ruolo alcuno con riferimento a quelle nelle quali, non solo l’aggiudicazione, ma lo stesso rilascio della concessione sia avvenuto da tempo. L’intenzione del legislatore è, invero, chiaramente quella di estendere anche a quest’ultime l’acquisizione della disponibilità dei suoli consentita, per le “nuove” concessioni dalla norma succitata, “in modo da consentire di regolare situazioni antiche ormai consolidate”, come esattamente osservato dal giudice di prime cure.

3.5. Nè tale interpretazione della disposizione transitoria di cui alla L.P. n. 2 del 2015, art. 34, comma 5, può ritenersi in contrasto con i principi costituzionali citati dalla ricorrente.

3.5.1. Al riguardo – premesso che, sul piano generale, la funzione sociale, cui è finalizzata la proprietà privata (art. 42 Cost., comma 2), ne rende possibile l’espropriazione, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, per motivi di interesse generale (art. 42 Cost., comma 3) – con specifico riferimento alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che il bilanciamento di interessi operato della L.P. n. 2 del 2015, artt. 10 e 11, tra la proprietà dei fondi in capo ai proprietari tavolari e la loro acquisizione rientra nell’ambito delle competenza legislativa primaria provinciale, attribuita alla Provincia Autonoma di Bolzano, in materia di espropriazione e di utilizzazione delle acque pubbliche, dall’art. 8, n. 22 e art. 9, n. 9, dello statuto speciale della Provincia.

Ne discende che la scelta del legislatore provinciale di prevedere per gli impianti di media derivazione – a differenza di quanto previsto per gli impianti di minore dimensione – che la disponibilità dell’area venga acquisita mediante esproprio o costituzione di una servitù coattiva, in presenza di un interesse prevalente che giustifichi la compressione del diritto del proprietario del fondo attraverso l’introduzione di una procedura ablativa, riflette una scelta politica legittimamente esercitata nel quadro della sua competenza legislativa primaria in tema di “espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale” (cfr Corte Cost., sent., n. 114 del 2013, riferita alle piccole derivazioni). Con la conseguenza che “l’iniziativa produttiva ben può essere intrapresa anche da soggetti che acquisiscano la “titolarità” delle aree a seguito della successiva espropriazione per pubblica utilità” (Corte Cost., sent., n. 298 del 2013).

3.5.2. Per quanto concerne, poi, la pretesa violazione del diritto alla concorrenza – che deriverebbe dal fatto che la Maibach avrebbe potuto contare sul fatto che “il proprio progetto, munito della disponibilità dei terreni, sarebbe stato valutato in termini migliori rispetto al progetto di Azienda Elettrica”, va rilevato che – come ha stabilito questa Corte nella sentenza n. 14229/2020 – non è in contestazione, nella presente controversia, che l’intervenuta declaratoria di inammissibilità della domanda di concessione presentata da Maibach “ha precluso alla Provincia intimata di mettere in comparazione le due istanze de quibus appunto perchè mai furono concorrenti”, come accertato dalla sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche n. 161/2018, confermata da questa Corte nella succitata pronuncia. Ed invero, è stato accertato in fatto che la ricorrente – la cui domanda è stata dichiarata inammissibile “non ha mai esercitato la facoltà di presentare, nei termini di legge, una domanda in concorrenza con quella presentata da Aziende Elettriche”, avendo presentato una domanda autonoma, non concorrenziale.

3.5.3. Del pari infondata è da ritenersi, infine, la doglianza concernente la pretesa violazione della L.P. sulle espropriazioni n. 10 del 1991, per non avere il giudice a quo considerato che, ai sensi di detta legge, richiamata dalla L.P. n. 2 del 2015, l’espropriazione per utilità è consentita solo per opere di pubblica utilità ancora da realizzare, ma non per l’acquisizione di fondi ex post, quando l’opera è già realizzata, E’, per vero, del tutto evidente che il fondamento del potere espropriativo in parola è ravvisabile nella norma speciale transitoria di cui al menzionato della L.P. n. 2 del 2015, art. 34, comma 5, espressione della potestà legislativa primaria attribuita alla Provincia di Bolzano, in materia di espropri, dalle succitate disposizioni dello Statuto speciale, avente rilievo costituzionale, ai sensi dell’art. 116 Cost.. Va soggiunto che, ai sensi della L.P. sugli espropri n. 10 del 1991, art. 32 bis – fondata sulle succitate norme dello Statuto speciale, richiamata dalla L.P. n. 2 del 2015, ed avente ad oggetto l’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico – l’acquisizione di opere già realizzate è possibile anche quando, come nel caso di specie, “sia imposta una servitù di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale”.

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente sentenza/ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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