Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29171 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. II, 20/10/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 20/10/2021), n.29171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 4594/2016 R.G. proposta da:

SEFI – SERVIZI FINANZIARI S.R.L., in persona del legale,

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco

Passalacqua con domicilio eletto in Roma alla Via Giovanni

Vitelleschi n. 26;

– ricorrente-

contro

GE CAPITAL – SERVIZI FINANZIARI S.P.A., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De

Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Aldo Bottini, Elio Cherubini,

Antonio Di Stasio, Vincenzo Luciani e Federica Paternò, con

domicilio eletto in Roma, Piazza Cavour n. 19;

– controricorrrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 716/2015,

depositata in data 14.4.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.5.2021 dal

Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 12/3/2007, la Sefi s.r.l. ha evocato in causa la GE Capital s.p.a. dinanzi al Tribunale di Mondovì, esponendo di aver operato dal 1999, quale agente mandataria della convenuta nella zona di Latina e dei Castelli romani, per la conclusione di contratti di finanziamento o di leasing per l’acquisto dei veicoli. A partire dal marzo 2006, dopo che la Sefi aveva nominato altro amministratore nella persona di T.A. in sostituzione del fratello T.S. – la società preponente si era accordata con quest’ultimo per svuotare il portafoglio clienti, dirottandoli presso C.M., nominato nuovo agente di zona. Da quel momento le richieste di finanziamento erano state gestite a sportello, in modo che le Sefi fosse tenuta all’oscuro dei propositi della controparte.

In data 15.3.2006, l’agente aveva – quindi – comunicato il recesso dal contratto, contestando alla controparte di aver violato gli obblighi di buona fede e correttezza, avendo cooperato nello storno della clientela senza poi provvedere ad alcun riequilibrio nella distribuzione delle pratiche tra gli agenti di zona.

Ha chiesto di accertare la legittimità del recesso e la condanna della GE Capital al pagamento di Euro 1.986.937,09 a titolo di provvigioni insolute, indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., indennità sostitutiva di preavviso e risarcimento del danno per inadempimento.

Si è costituita la convenuta, respingendo ogni addebito e proponendo riconvenzionale per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e per il risarcimento del danno.

Esaurita la trattazione, il Tribunale di Torino ha respinto le domande della Sefi, ordinando il pagamento dell’indennità di preavviso in favore della preponente.

La pronuncia è stata confermata in appello.

Il giudice distrettuale ha dichiarato anzitutto l’inammissibilità dei motivi di impugnazione vertenti sulla presunta irregolarità della procura e della sottoscrizione in calce al mandato oltre che sull’eccepita tardività della domanda riconvenzionale, mentre, quanto alla sussistenza della giusta causa di recesso, ha evidenziato che – in base agli accordi assunti dalle parti – la GE Capital aveva il potere di nominare liberamente altri agenti di zona, senza esser tenuta ad alcuna comunicazione.

Non sussisteva, inoltre, alcun accordo di esclusiva ed anzi i singoli concessionari erano liberi di scegliere con chi concludere i contratti di finanziamento.

Secondo la sentenza, lo svuotamento del portafogli clienti poteva al più imputarsi a T.S. e a C.M., del cui operato non poteva però rispondere l’appellata.

La Corte ha poi escluso la spettanza sia dell’indennità ex art. 1750 c.c., che dell’indennità di fine rapporto, osservando, riguardo alla prima, che la Sefi non proposto una domanda di risoluzione per inadempimento e che la GE Capital non si era resa responsabile di alcuna violazione, rilevando – inoltre – che l’agente non aveva censurato la sentenza di primo grado nel punto in cui aveva respinto la richiesta dell’indennità di fine rapporto per effetto di una clausola contrattuale che escludeva la spettanza di detta indennità in caso di recesso dell’agente.

La pronuncia ha infine dichiarato inammissibili i motivi di impugnazione riguardanti il mancato riconoscimento delle differenze provvigionali e la mancata ammissione dei mezzi di prova.

Per la cassazione della sentenza la Sefi s.r.l. ha proposto ricorso in sei motivi.

La GE Capital s.p.a. – ora Banca Ifis s.p.a. – resiste con controricorso e con memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 83,125,156,163,164 e 182 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riproponendo la questione dell’invalidità del rilascio della procura alle liti e della irregolarità dell’autentica della sottoscrizione apposta in calce al mandato.

Si sostiene, in particolare, che l’esame della comparsa di costituzione non consentiva di individuare l’identità del soggetto che aveva conferito la procura, mancando inoltre il nominativo del difensore che aveva autenticato la sottoscrizione del mandato.

Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 166,167 e 168 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ribadendo che la GE Capital si era costituita in primo grado in data 29.5.2007, mentre la data di prima comparizione era stata fissata in citazione per il giorno 14.6.2007. Data la tardività della costituzione, la riconvenzionale doveva essere dichiarata inammissibile, non rilevando il differimento della prima udienza, poiché adottato per impedimento del giudice ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

La Corte distrettuale, senza pronunciare nel merito delle denunciate violazioni processuali, si è limitata a dichiarare la genericità dei relativi motivi di gravame, ritenuti mancanti di una specifica argomentazione volta ad inficiare la pronuncia di primo grado nel punto in cui aveva evidenziato che, in realtà, il mandato era stato conferito da C.S., nell’esercizio dei poteri di rappresentanza risultanti dalla visura camerale prodotta in giudizio, e che l’autentica della sottoscrizione era stata effettuata dall’avv. Tipoldi.

Anche riguardo alla tempestività della costituzione della GE Capital, la Corte ha ritenuto inammissibile l’appello, rilevando che la censura non conteneva alcun rilievo utile a contrastare l’accertamento svolto dal tribunale riguardo al fatto che la prima udienza era stata differita ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4 e che pertanto la costituzione avvenuta in data 29.5.2007 era tempestiva (sentenza, pag. 9).

Il ricorso non sottopone a critica detta statuizione di inammissibilità, la quale, essendo divenuta definitiva, osta all’esame delle questioni processuali riproposte in questa sede.

2. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1175,1375 e 1749 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la sentenza, pur riconoscendo che T.S. e C.M. avevano svuotato il portafoglio clienti della Sefi, abbia però escluso – con motivazione del tutto illogica – ogni responsabilità della GE Capital.

Quest’ultima aveva in realtà abusato della propria posizione di forza contrattuale ed aveva concorso a dirottare la clientela verso il nuovo agente, profittando del fatto che T.S., ormai cessato dall’incarico di amministratore della ricorrente, era riconosciuto presso i rivenditori come espressione della Sefi.

Era stata consumata – quindi – una grave violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, nonostante l’assenza di un patto di esclusiva per la zona di riferimento.

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza omesso di considerare che era stata la GE Capital a dare causa al recesso poiché aveva cooperato nello svuotamento del portafoglio clienti, tacendo alla controparte la nomina del nuovo agente, accettando la gestione delle pratiche a sportello ed infine profittando del fatto che T.S. era accreditato presso i A concessionari quale referente della Sefi.

I due motivi sono inammissibili.

Con l’apparente prospettazione di una violazione di legge, il ricorso mira alla formulazione di nuovo giudizio sulla sussistenza della giusta causa di recesso e sulla violazione, da parte di GE Capital, degli obblighi di buona fede e correttezza, ciò sulla premessa in fatto che la preponente avesse concorso, con un proprio contributo materiale, nello svuotamento del portafoglio clienti, sia tacendo della nomina del nuovo agente, sia attuando condotte – quali la gestione delle pratiche ” a sportello” – volte a ritardarne l’emersione, profittando, inoltre, della propria forza contrattuale.

Tali premesse in fatto sono però esplicitamente confutate dalla sentenza, sul rilievo che l’appello neppure aveva posto in dubbio l’accertamento già svolto dal tribunale, secondo il quale: a) la Sefi era stata avvisata mesi prima della designazione di nuovo agente, dichiarandosi disponibile a tale soluzione operativa; b) GE Capital aveva l’assoluta libertà di nominare altre agenti di zona, senza alcun obbligo di comunicazione (obbligo al quale aveva tuttavia ottemperato: cfr. sentenza pag. 7); c) permaneva in capo ai singoli concessionari un’ampia discrezionalità nella scelta degli agenti con cui intrattenere rapporti e verso cui dirottare le richieste di finanziamento (cfr. sentenza, pag. 11).

L’asserita gestione delle pratiche a sportello – intenzionalmente volta a celare alla Sefi la nuova realtà dei rapporti tra le parti – non e’, invece, neppure menzionata nella sentenza ed il ricorso non chiarisce quando e dove sia stata allegata in giudizio.

Mancando il riscontro di un contributo fattivo capace anche solo di agevolare tali pratiche commerciali, non era possibile ascrivere alla resistente alcuna violazione dei doveri di correttezza (cfr. sentenza, pag. 12): come già stabilito dal tribunale, lo sviamento della clientela era semmai addebitabile al precedente amministratore della Sefi ormai cessato dalla carica – o al nuovo agente C.M., che avevano personalmente avviato contatti con i singoli clienti.

Su tali premesse, non era comunque lecito configurare una giust causa di recesso, non essendo in alcun modo addebitabili alla resistente – secondo il giudizio in fatto, motivatamente espresso dalla Corte distrettuale – quelle modalità di cooperazione nello svuotamento del portafoglio clienti che il ricorso indica come specificamente lesive degli obblighi di protezione, di informazione e di salvaguardia delle ragioni della controparte.

In definitiva, le censure propongono un diverso apprezzamento dei fatti di causa, senza neppure evidenziare eventuali errori in diritto in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata, finendo per denunciare un’errata ricognizione delle vicende dedotte in giudizio a mezzo delle risultanze istruttorie, che esula dall’ambito della prospettata violazione di legge (Cass. 24155/2017; Cass. 195/2016; Cass. 26110/2015).

3. Il quinto motivo contesta la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 184 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, per aver la pronuncia respinto le richieste istruttorie, asserendo che la ricorrente non le aveva reiterate in appello, prove che – invece – per ben quattro volte erano state richieste ed erano state respinte, per cui la causa già era stata decisa in primo grado sulla base dei soli mezzi istruttori richiesti dalla preponente.

La censura è inammissibile poiché omette di considerare che la Corte distrettuale ha ritenuto generico il motivo di appello vertente sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori, osservando inoltre che la Sefi era stata dichiarata decaduta dalla prova per non aver citato i testi e non aveva impugnato – sul punto – la decisione di primo grado (cfr. sentenza, pag. 14).

Anche in tal caso la pronuncia di inammissibilità del motivo di gravame volto ad ottenere l’assunzione delle prove non risulta censurata e la sua definitività osta all’esame delle questioni sollevate in questa sede di legittimità.

4. Il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 1751 c.c. e degli artt. 17 e 19 della Direttiva 653/1986, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, data la sussistenza della giusta causa di recesso, la Sefi aveva titolo ad ottenere l’indennità di fine rapporto e che la clausola contrattuale che consentiva alla preponente di trattenere l’indennità a titolo di penale in caso di recesso non giustificato, era nulla per contrasto con il divieto di adottare una regolazione convenzionale più penalizzante per l’agente, alla luce dei principi affermati anche dalla giurisprudenza comunitaria (CGCE 465/04 del 23.3.2006).

Il motivo è inammissibile, trascurando che il giudice territoriale si è limitato a rilevare che la ricorrente non aveva impugnato l’autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado, che aveva, appunto, escluso la spettanza dell’indennità proprio in applicazione delle suddette previsioni contrattuali (cfr. sentenza, pag. 13).

La questione dell’invalidità della clausola negoziale che consentiva alla GE Capital di trattenere l’indennità a titolo di penale è tema che la Corte distrettuale ha ritenuto precluso già in appello e che, pertanto, non ha esaminato nel merito, limitandosi ad una statuizione di inammissibilità che, non essendo oggetto di ricorso ed essendo ormai definitiva, non consente di riproporre la questione in cassazione.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 7300,00 per compenso ed Euro 200,00, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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