Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29170 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 13/11/2018), n.29170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5890/2013 proposto da:

P.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOUCHE’,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4273/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/09/2012 r.g.n. 1091/2007.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Roma, in riforma della pronuncia di prime cure, ha accolto il ricorso dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale, che aveva affermato il diritto di P.L., dipendente dell’Ente, alla corresponsione dell’indennità di funzione per lo svolgimento di incarico di capoufficio, previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2, il quale aveva riconosciuto ai funzionari direttivi del parastato – ad personam – il trattamento degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui al D.P.R. n. 748 del 1972, art. 61;

la Corte territoriale ha accertato il mancato conferimento formale dell’incarico di funzioni superiori in capo al P. e la non deducibilità del loro svolgimento da circostanze di fatto quali l’interposizione del dipendente ad un Ufficio di natura non dirigenziale, la natura dell’Ufficio quale articolazione interna di una Direzione generale, l’affidamento del compito di coordinamento di un progetto con assegnazione di un’indennità pari a 1.200 Euro, la configurabilità delle funzioni dirigenziali per il fatto di avere l’Inps assegnato al P. lo stesso punteggio riconosciuto ai capi ufficio in caso di partecipazione al concorso per dirigente;

per la cassazione della sentenza ricorre P.L. con una censura illustrata da memoria, cui resiste con tempestivo controricorso l’Inps.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unica censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente lamenta “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e rilevabile d’ufficio” Ripercorrendo i vari passaggi argomentativi della sentenza impugnata, il ricorrente lamenta l’assoluta insufficienza e contraddittorietà della motivazione in rapporto alla coerenza e alla completezza del decisum di prime cure, che aveva riconosciuto che il P. aveva ricevuto l’incarico di Direzione di un Ufficio dal 23 dicembre 1999 e che da tale data aveva maturato il diritto all’indennità contrattualmente prevista per lo svolgimento delle funzioni di Capo Ufficio (L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2), nella misura massima stabilita dalla contrattazione collettiva;

ia censura è inammissibile;

essa tende a ottenere una rivalutazione del merito da parte di questa Corte, in ordine a una serie di elementi istruttori, tutti accertati e valutati dalla Corte territoriale con una motivazione coerente ed esaustiva;

il ricorrente era preposto originariamente all’Ufficio “Indennità ordinaria di disoccupazione, trattamento speciale di disoccupazione per i frontalieri, interrogazioni parlamentari” incardinato nella Direzione Centrale “Prestazioni temporanee”;

in base alla riforma di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, rubricato “Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4”, anche l’Inps era stato interessato da un processo di riorganizzazione, a seguito del quale la Direzione Centrale “Prestazioni temporanee” era stata accorpata alla Direzione Centrale “Prestazioni pensionistiche” andando a creare la “Struttura Unica Prestazioni”; all’interno di tale struttura il P. era stato incaricato di coordinare il gruppo di lavoro integrato per attività di “Consulenza, monitoraggio e coordinamento per le modifiche normative sul mercato del lavoro in materia di disoccupazione”;

con la riforma si era inteso eliminare la parcellizzazione dei vecchi Reparti/Uffici, destrutturati in “unità di processo” ispirate ad una logica di maggiore funzionalità, così come innovare la nomenclatura compresa nei precedenti organigrammi, che includeva la figura del Capo Ufficio;

la Corte territoriale ha accertato, in proposito che al P. non fosse stato assegnato l’incarico di Capo Ufficio, in quanto esso non poteva ritenersi esistente in re ipsa;

la L. n. 88 del 1989, collega il diritto all’indennizzo al grado di autonomia e al livello di responsabilità e preparazione professionale richiesti dalla funzione attribuita, e che di ciò il ricorrente non aveva fornito prova nel giudizio di merito, limitandosi a richiedere l’indennità prevista per il Capo Ufficio nella misura massima;

la L. n. 88, art. 15, comma 2, aveva rimesso alla contrattazione collettiva l’articolata individuazione delle funzioni di particolare rilievo a cui riconoscere la misura dell’indennità, e che la stessa era stata prevista nella misura massima ai Capi Ufficio e ai Capi Reparto, nel suo ammontare minimo ai vice Capi Reparto e ai Capi di Unità Operativa;

il motivo unico del ricorso si limita a insistere sull’accoglimento da parte di questa Corte della ricostruzione dei fatti in esso contenuta, contrastante con l’accertamento di merito, e a censurare il convincimento del Giudice dell’appello – in quanto difforme da quello espresso dal Giudice dei primo grado a sè favorevole – mirando a un riesame dei fatti inibito in sede di legittimità (Cass. n. 3881/2006; n. 828/2007; n. 7972/2007; n. 25332/2014);

la censura è pertanto inammissibile, poichè, in ossequio alla disciplina ratione temporis applicabile (la sentenza è stata pubblicata il 3 settembre 2012), il ricorrente avrebbe dovuto appuntare le sue doglianze sul vizio di motivazione relativo a un fatto circostanziato, che sia stato decisivo per il giudizio, là dove, di contro, si è limitato a riproporre la propria ricostruzione dei fatti contestando le varie argomentazioni su cui si fonda l’impianto decisorio della sentenza;

in definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso nei confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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