Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29170 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 12/11/2019), n.29170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5728/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.l., quale incorporante

Idroenergia s.cons.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola

Lucariello e Alberto Mula, con domicilio eletto presso lo studio dei

medesimi in Roma via XXIV Maggio n. 43, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 2869/11/17, depositata il 27 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 settembre

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Kate Tassone, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Udito l’Avv. dello Stato Anna Collabolletta che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv. Mula Alberto per la contribuente che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Idroenergia s.cons.r.l. (ora incorporata dalla società Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.l.) impugnava l’avviso di intimazione con cui l’Agenzia delle dogane recuperava le accise non versate per il 2008, oltre agli interessi, sull’energia elettrica autoprodotta da energie rinnovabili e ceduta ai consorziati in assenza delle condizioni per fruire del regime di esenzione previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. b.

Il consorzio deduceva l’infondatezza della pretesa e la maturata prescrizione; eccepiva, in ogni caso, l’inesigibilità del tributo atteso il legittimo affidamento suscitato dalle determinazioni dell’Amministrazione finanziaria che, in numerosi atti, aveva accolto la qualificazione della società come autoproduttore e riconosciuto l’operatività del regime di esenzione, in risposta anche ad un interpello avviato dalla società.

La Commissione tributaria provinciale di Bologna accoglieva il ricorso. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

Nelle more del giudizio l’Ufficio annullava, in via di autotutela, l’avviso di pagamento quanto agli interessi e all’indennità di mora riconoscendo, in parte qua, il legittimo affidamento.

L’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con due motivi. Resiste la Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.l. (hinc COVAT) con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 57, comma 3, (Testo Unico Accise – TUA) e art. 2935 c.c., per aver la CTR ritenuto il termine di prescrizione decorrere dal momento di effettivo consumo e non, invece, da quello di presentazione della dichiarazione annuale.

2. Giova premettere che la questione centrale del giudizio è costituita dalla spettanza o meno dell’esenzione dall’accise a favore della contribuente quale consorzio autoproduttore di energia elettrica per le cessioni operate a favore dei consorziati e che la decisione – senza affrontare il merito della tematica – ha ritenuto di definire il giudizio in base alla questione preliminare di merito costituita dal riconoscimento della prescrizione.

3. Ciò premesso, il motivo è fondato.

3.1. Secondo un recente arresto della S.C., cui in questa sede si intende dare continuità, “il termine quinquennale di prescrizione che, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 57, comma 3, decorre dalla “data in cui è avvenuto il consumo”, va riferito alla data di presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente-fabbricante, responsabile dell’attuazione del tributo, assumendo rilievo il momento in cui l’Ufficio è posto nelle condizioni di verificare l’adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. cit., art. 55, comma 1″ (Cass. n. 4034 del 12/02/2019).

3.2. Il superiore principio di diritto, sebbene faccia riferimento a disposizioni del TUA nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, è sicuramente applicabile anche a seguito della novella, non essendo sostanzialmente mutato il contesto normativo.

L’art. 57, comma 2, TUA, nel testo applicabile ratione temporis, ricollega il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta, determinato in cinque anni, alla data in cui è avvenuto il consumo, salva la presenza di illeciti penali o amministrativi. Tuttavia, il credito per accisa implica specifici adempimenti del contribuente, obbligatori per legge, rispetto ai quali l’intervento dell’Amministrazione doganale risulta solo eventuale: le attività di accertamento necessarie, anche sul piano cronologico, sono, in realtà, demandate al contribuente-produttore, che assume la responsabilità dell’attuazione del tributo.

3.3. Ne deriva che l’azione successiva dell’Amministrazione si caratterizza come controllo di quanto il contribuente ha realizzato: l’atto di accertamento ha ad oggetto i fatti imponibili non direttamente ma attraverso una attività secondaria, propria del contribuente-produttore, che ha, in concreto, quale obbiettivo gli atti posti in essere (od omessi) dal contribuente medesimo.

3.4. In questo contesto, la “data in cui è avvenuto il consumo” si identifica, in termini univoci, in quella in cui è possibile verificare che il contribuente-produttore abbia adempiuto agli obblighi di legge e, dunque, coincide con quella di presentazione della dichiarazione annuale di cui all’art. 55, comma 1, TUA, da effettuare entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui il consumo si riferisce.

3.5. Nel caso di specie, pertanto, è solo dalla concreta presentazione della dichiarazione annuale (e, dunque, dal 30/03/2009, come risulta dall’atto riprodotto per autosufficienza) che decorre il termine di prescrizione, sicchè la notificazione del processo verbale di constatazione intervenuta in data 26/3/2014 è utilmente intervenuta ad interrompere il termine di prescrizione stesso.

Nè può dubitarsi, poi, della concreta idoneità dell’atto di constatazione a svolgere un simile effetto interruttivo.

E’ ben vero che tale atto mira ad acquisire gli elementi utili ai fini dell’accertamento; ove, peraltro, detto verbale si traduca in una constatazione di irregolarità con specificazione delraccisa da recuperare”, dell’infrazione, del tributo evaso e della stessa pretesa sanzionatoria, con l’avviso che “seguirà l’emissione di avviso di pagamento”, l’atto mira inequivocabilmente anche a costituire in mora il debitore ex art. 2943 c.c., per il quale assume rilievo “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore” (v. Cass. n. 9492 del 19/07/2000 con riguardo al verbale di constatazione in tema di sanzioni).

3.6. Ne deriva la tempestività dell’avviso di recupero delle accise non versate, avendo la CTR errato nel ritenere decorrente il termine di prescrizione dall’effettivo consumo invece che dalla presentazione della dichiarazione annuale.

3.7. Giova sottolineare, infine, che è inconferente – oltre che errato – il richiamo alle condizioni di cui al secondo periodo dell’art. 57, comma 3, TUA, indirettamente operato dalla stessa CTR ove suggerisce che l’atto di recupero fosse fondato sulla valutazione della condotta della contribuente quale comportamento omissivo, restando l’intera fattispecie disciplinata nell’ambito del primo periodo della norma.

4. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 3, lett. b, TUA, per aver la CTR riconosciuto alla società consortile l’esenzione d’accisa per le cessioni operate a favore dei consorziati.

4.1. Il motivo è inammissibile.

La questione, come rilevato, non è stata oggetto di disamina da parte della CTR, che si è limitata a ritenere, sia pure erroneamente, la pretesa prescritta, e, dunque, la fondatezza della questione preliminare di merito con assorbimento delle altre questioni.

4.2. Invero, in un passaggio della motivazione il giudice regionale riassume, brevemente, gli antefatti della vicenda sottolineando, in particolare, che “nel caso di specie risulta che i soci costituirono la società diretta alla produzione dell’energia elettrica a favore esclusivamente dei soci, onde poter ottenere quegli sconti che il libero mercato dell’energia non poteva concedere loro (ricordiamo l’esistenza del monopolio ENEL che chiedeva tariffe be più alte di quanto potesse essere il costo dell’energia prodotta dalla società consortile, che non poteva lucrare sui prezzi praticati ai consorziati che, inoltre, costituivano la fonte delle decisioni da far assumere alla società). Correttamente era stata riconosciuta a tale società da altri uffici delle dogane la qualifica di autoproduttrice di energia elettrica, ritenendo che i soci facenti parte del consorzio la autoproducessero per i propri interessi”.

Tale passaggio – specificamente contestato dalla ricorrente non ha alcun rilievo decisionale, nè esprime una presa di posizione sulla vexata questio e, anzi, da una complessiva lettura della motivazione emerge che anche tale indicazione era, quale mera argomentazione, del pari funzionale a giustificare la decisione dell’intervenuta prescrizione.

E’ sufficiente, infatti, considerare il passaggio immediatamente successivo della motivazione: “Indubbiamente nel caso di specie il fatto lecito dell’autoproduzione dell’energia da parte della società consortile per tutti gli anni fino al 2013 è divenuto illecito dopo il mutamento di interpretazione” da parte dell’Ufficio “del 2013. Certamente a quel punto l’Ufficio rilevò nel mancato versamento delle accise nell’anno 2008 quel comportamento omissivo che presupponeva l’inizio della prescrizione solo dal momento della scoperta del fatto così trasformatosi da lecito in illecito”.

La CTR, dunque, non ha in alcun modo inteso affermare che l’esenzione era (o non era) dovuta ma – invero in termini poco chiari – ha solamente ritenuto che la prescrizione fosse comunque maturata nel momento in cui l’Ufficio avesse ritenuto il mancato versamento come comportamento omissivo, rilevante ex art. 57, comma 3, secondo periodo, TUA.

5. In accoglimento del primo motivo, inammissibile il secondo, la sentenza va quindi cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione per l’ulteriore esame del merito, nonchè delle altre questioni, qui riproposte dalla società contribuente, rimaste assorbite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione per l’ulteriore esame del merito e delle questioni rimaste assorbite.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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