Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2917 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20848-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGBNZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

B.S.;

– intimato –

sul ricorso 24491-2005 proposto da:

FALLIMENTO DI B.S., deceduto il (OMISSIS), in

persona del Curatore pro tempore Avvocato G.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO 51 presso lo

studio dell’Avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato MENCHINI SERGIO giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE,

B.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13/2003 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA, depositata il 08/07/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il resistente l’Avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, per delega

Avvocato SERGIO MENCHINI, che si riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

nullità, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti relativi al ricorso dell’amministrazione finanziaria dello Stato nei confronti del sig. B.S., avente ad oggetto la tassazione del reddito derivante dalla partecipazione dello stesso alla Snc C.T.M. di Belluccini Sergio e Colombo Roberto &

C.;

Letto il controricorso ed il ricorso incidentale del sig. B.;

Considerato:

– che trattasi di controversia avente ad oggetto la rettifica del reddito di impresa relativo all’esercizio 1994, effettuato ai fini ILOR a carico della società, con le conseguenti riprese ai fini IRPEF sul reddito di partecipazione dei singoli soci, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 1, (TUIR);

– che, preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

– che l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per tardività dello stesso è infondata, in quanto la sospensione dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16 opera di diritto quando si tratti, come nella specie, di lite fiscale definibile ai sensi della medesima disposizione di legge;

– che, secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, condivisa dal Collegio, “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5, cit. TUIR e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (SS.UU. 14815/2008);

– che i motivi di ricorso non prospettano eccezioni di carattere personale del socio (anzi riguardano proprio la dipendenza della rettifica notificata al socio da quella relativa alla società), per cui deve essere rilevata di ufficio la nullità del doppio grado del giudizio di merito in forza della citata giurisprudenza, stante il litisconsorzio necessario originario tra tutti i soci e la società, con conseguente cassazione delle relative sentenze;

– che, tenuto conto della novità dell’indirizzo giurisprudenziale applicato, vanno compensate le spese dell’intero giudizio di merito e di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e decidendo sugli stessi cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale di La Spezia. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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