Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2917 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 24073-2011 proposto da:
GVT DI PERUGINO GIUSEPPE & C. SAS, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo
studio

dell’avvocato

CLAUDIO

LUCISANO,

che

lo

rappresenta e difende;
– ricorrente contro

EQUITALIA NOMOS SPA;
– intimata nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 07/02/2018

- resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 46/2010 della COMM.TRIB.REG. dL
P4c1/7″,rí
T9′.R.T510, depositata il 02/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.24073/2011

FATTI DI CAUSA
Dopo la notificazione dell’avviso di accertamento, impugnato dalla
contribuente, il concessionario per la riscossione notificava alla società
GTV sas la relativa cartella di pagamento per Irap ed Iva anno 2002
dell’importo di euro 18.268.
Contro la cartella di pagamento la società proponeva ricorso alla

del 12.9.2008.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale
che lo rigettava con sentenza del 2.7.2010.
Contro la sentenza di appello la società GTV sas propone tre motivi di
ricorso per cassazione.
L’Agenzia delle Entrate si costituisce tardivamente al solo fine della
eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.Primo motivo: “Violazione e mancata applicazione dell’art.39
comma 12 d.I.6 luglio 2011 n.98; violazione e mancata applicazione
dell’art.46 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 ; denuncia ai sensi dell’art.62
d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 e 360 n.3 cod.proc.civ. “. La ricorrente
dichiara che “nel mese di ottobre 2011 ha presentato istanza di
definizione della lite ai sensi dell’art.39 comma 12 del d.l. 6 luglio 2011
n.98; pertanto “si chiede l’estinzione del giudizio per cessazione della
materia del contendere”.
Il motivo è infondato. La definizione delle liti fiscali pendenti prevista
dall’art.39 comma 12 legge n.111 del 2011 può avere ad oggetto, oltre
agli atti impositivi, le sole cartelle che non siano state precedute
dall’avviso di accertamento (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1295 del
25/01/2016); nel caso in esame è pacifico che la cartella di pagamento è
stata emessa a seguito della notificazione del prodromico avviso di
accertamento. In ogni caso non risulta allegata alcuna documentazione (a
norma dell’art.369 comma 2 n.4 cod.proc.civ.) attestante l’avvenuta
presentazione dell’istanza di condono, il pagamento integrale di quanto
dovuto e l’esito positivo della richiesta di definizione agevolata.
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i

Commissione tributaria provinciale di Torino che lo rigettava con sentenza

2. Secondo motivo: “Violazione e mancata applicazione dell’art.12
comma 4 d.P.R. 29 settembre 1993 n.602, violazione delle norme in
tema di diritto amministrativo; denunzia ai sensi dell’art.62 decreto
legislativo 31 dicembre 1992 n.546 e 360 n.3 e 5 cod.proc.civ.”, nella
parte in cui la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’eccezione
di nullità della cartella e del ruolo per difetto di sottoscrizione ovvero per
assenza di delega da parte del delegante al delegato.
Il motivo è infondato. A norma dell’art.25 comma 2 d.P.R. 29

conformità al modello approvato con decreto ministeriale, che non
richiede la sottoscrizione della cartella ma la semplice intestazione.
Risulta dalla sentenza impugnata, e non è oggetto di contestazione,
che nel giudizio di appello sono stati prodotti gli estratti di ruolo
regolarmente sottoscritti e l’ordine di servizio recante le deleghe alla
sottoscrizione degli atti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti nel giudizio
tributario di appello, riconosciuta dall’art.58 comma 2 decreto legislativo
31 dicembre 1992 n.546, non soggiace alla limitazione stabilita per il
giudizio civile ordinario dal disposto dell’art.345 comma 3 cod.proc.civ.,
che ammette la nuova produzione documentale nella sola ipotesi in cui la
parte interessata dimostri di non avere potuto produrre i documenti nel
giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
3.Terzo motivo: “Violazione e mancata applicazione

dell’art.4

secondo comma d.lgs.30 marzo 2001 n.165; violazione e mancata
applicazione dell’art.19 e art.53 d.1091.30 luglio 1999 n.300; eccesso di
potere per violazione di norma interna DRE del Piemonte 1 giugno 2001
prot.43065; violazione e mancata applicazione dell’art.2697 cod.civ;
denunzia ai sensi dell’art.62 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546
e 360 n.3 e 5 cod.proc.civ.”.
Il terzo motivo reitera le censure contenute nel secondo motivo
(relativo alla asserita inammissibilità della produzione di nuovi documenti
nel giudizio di appello e necessità della sottoscrizione della cartella ) da
ritenersi infondate per le ragioni già indicate nell’esame del secondo
motivo.
Spese liquidate come da dispositivo.

2

settembre 1973 n.602 la cartella di pagamento deve essere redatta in

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in
favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro tremila oltre
eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso 9.11.2017

Presidente

Aurelio Cappabianca

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