Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2917 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 2917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29761/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INVESTMENT SAS, P.L., EQUITALIA TRENTINO ALTO ADIGE – SUDTIROL

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 38/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRENTO del 9/03/2015, depositata l’11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO N1ANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 9 marzo 2015 la Commissione tributaria di secondo grado di Trento parzialmente riformava la sentenza n. 63/1/12 della Commissione tributaria di primo grado della medesima città, dichiarando inammissibile uno dei ricorsi proposti da Investment sas di P. L. & C. e da P.L. contro uno degli svariati atti impositivi impugnati e dichiarando altresì inammissibile l’appello incidentale dei contribuenti.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo quattro motivi.

I contribuenti ed Equitalia Trentino Alto Adige – Sudtirol spa non si sono costituiti.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per totale assenza di motivazione quale prevista e disciplinata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, art. 36, comma 2, n. 4, artt. 132, 112 c.p.c., art. 111 Cost..

La censura si palesa fondata.

Tutta la sentenza impugnata risulta invero ai limiti della stessa comprensibilità, a partire dalla ricostruzione ed illustrazione dell’oggetto, plurimo, della controversia.

E’ peraltro proprio nella parte motivazionale che la sentenza stessa evidenzia la maggiore e più radicalmente invalidante carenza, essendo costituita da affermazioni meramente assertive, al contempo del tutto prive di chiarezza e di supporto logico argomentativo.

Tale vizio motivazionale si palesa in ordine ad ogni punto della decisione ed in particolare con riguardo alla affermazione della carenza di interesse dell’appellante principale, non essendone in alcun modo spiegatane la ragione; alla questione della determinazione dell’entità delle sanzioni irrogate, risultando il punto incomprensibile; al rilevato difetto di interesse dell’appellante Agenzia delle entrate, ufficio locale, rispetto alla questione del difetto di legittimazione passiva dell’Agente della riscossione; alla determinazione delle sanzioni IVA, anch’esso incomprensibile.

In buona sostanza si tratta di una ipotesi pressochè scolastica di “motivazione apparente”, poichè effettivamente non resa, sicchè non risulta quali siano state le rationes decidendi che basano la decisione impugnata e ciò assorbentemente ne impone la cassazione.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’ art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento quanto al primo motivo, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame del merito dell’appello dell’Ente impositore”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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