Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29169 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato

SANTARONI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI MEGLIO

GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARANO D’ISCHIA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. PELOSI PIERPAOLO, giusta

Delib. G.M. 22 gennaio 2010, n. 12 e giusta procura speciale alle

liti in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 133/18/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 14.10.08, depositata il 15/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2011 dal ConsigUere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI. La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

1. La CTR della Campania, con sentenza n. 133/18/08, depositata il 15.10.2008, giudicando sull’appello proposto da M.S. nei confronti del Comune di Barano d’Ischia, avverso la decisione di rigetto dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo alla TARSU dell’anno 2004, ha annullato il capo relativo alla sanzione ed ha confermato, nel resto, la decisione di primo grado.

Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza. Il Comune resiste con controricorso.

2. Il ricorso, col quale si denuncia: 1) “violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 141, 170 e 330 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, nullità dell’atto, violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 64 Periodo di Utilizzo (violazione D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4-5 e 6); 2) “violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, 19 e 77 e D.P.R. n. 638 del 1972, art. 20, comma 6 – art. 360 c.p.c., nn. 3-4 e 5: a) carenza di motivazione, b) richiesta di riduzione al 40% (violazione art. 360 c.p.c., n. 5 e D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, commi dal 1 al 3), c) errata determinazione della superficie tassabile (violazione art. 360 c.p.c., nn. 3-4 e 5 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62-64 e 66); appare inammissibile, dato che nessuno dei motivi dedotti risulta corredato, come non ha mancato di rilevare il controricorrente, dal quesito di diritto e del momento di sintesi in relazione ai prospettati vizi di motivazione, secondo il precetto di cui all’art. 366-bis c.p.c., in base al quale, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 4556 del 2009) la censura con cui si deduce di un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

4. In conclusione si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 50,00 per spese, oltre a spese generali e ad accessori, come per legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, oltre a spese generali e ad accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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