Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29169 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 21/12/2020), n.29169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16585-2019 proposto da:

R.A.S.A., A.G.E.,

L.M.J.F., B.Y., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dagli avvocati ALBERTO GUARISO, LIVIO NERI;

– ricorrenti –

contro

QUANTUMCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

GIOVINE ITALIA 7, presso lo studio dell’avvocato MARCO FAGIOLO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA FORTUNAT,

MARIELLA MAGNANI;

– controricorrente –

contro

CONSORZIO OVERSIN&RCO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SERGIO PASSERINI;

– controricorrente –

contro

SDA EXPRESS COURIER SPA già ITALIA LOGISTICA SRL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BRENTA 2/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

BRANCADORO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARLO MIRABILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Milano, a conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso con cui L.M.F. e altri quattro ricorrenti, soci lavoratori della società di servizi Quantumcoop consorziata di Oversin&Rco, alla quale SDA Express Courier aveva appaltato i servizi di logistica, chiedevano il pagamento di differenze retributive e del t.f.r., maturati per avere la Cooperativa applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro UNCI e non invece il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni;

gli appellanti avevano dedotto che la cooperativa aveva agito in violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 7, comma 4 il quale stabilisce che i soci lavoratori hanno diritto a trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle oo.ss. di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

la Corte territoriale ha giudicato del tutto carente il ricorso dei lavoratori quanto all’allegazione del maggiore grado di rappresentatività delle parti stipulanti il CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni, in comparazione con le organizzazioni

sindacali stipulanti il CCNL UNCI multiservizi, ritenendo che tale dato non potesse essere considerato quale “fatto notorio”, pacificamente acquisito al patrimonio conoscitivo dell’uomo medio o della collettività con un grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, secondo la definizione datane dall’art. 115 c.p.c., comma 2;

la cassazione della sentenza è domandata da L.M.F. e dai suoi litisconsorti sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

le società Sda Express Courier s.p.a. già Italia Logistica s.r.l., Consorzio Oversin & RCO e Quantumcoop società cooperativa in liquidazione, hanno depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè dell’art. 2729 c.c. e del D.L. n. 248 del 2007, art. 7, comma 4;

sostiene che l’onere di provare quale fra i contratti collettivi potenzialmente applicabili è conforme al D.L. n. 248 del 2007, art. 7, comma 4 grava sul datore di lavoro; il giudizio di comparazione della rappresentatività delle oo.ss. stipulanti presuppone infatti la disponibilità di dati in possesso esclusivo del datore, e, pertanto, non può essere domandato ai lavoratori;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta violazione degli artt. 115,183,210 e 421 c.p.c.;

la Corte d’appello non avrebbe considerato l’istanza istruttoria tendente a dimostrare la prevalenza del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni rispetto al Contratto collettivo nazionale UNCI multiservizi perchè stipulato da sindacato comparativamente più rappresentativo, prospettata per l’eventualità in cui il giudice del merito avesse rigettato la qualificazione di “fatto notorio” della maggiore rappresentatività delle oo.ss. confederali stipulanti;

i motivi di ricorso involgono la soluzione di una duplice questione: la prima inerente alla riconducibilità alla nozione di “fatto notorio” della maggiore rappresentatività comparativa di organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo di cui si domanda l’applicazione; la seconda, subordinata alla soluzione negativa della prima, relativa al conseguente riparto degli oneri probatori sulla detta maggiore rappresentatività comparativa;

trattandosi di questioni di evidente rilievo nomofilattico, la relativa decisione deve essere rimessa alla Sezione ordinaria, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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