Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29168 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 21/12/2020), n.29168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30463-2018 proposto da:

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO,

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

NEW MAJESTIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo

studio dell’avvocato LUCIA AUROLA, rappresentata e difesa dagli

avvocati ENRICO VALDAMERI, RONNIE RODINO, LUCIANO COSTANTINI;

– controricorrente –

contro

C.S.A. SOCIETA’ COOPERATIVA, WUILLIAMS ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 144/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza n. 144 del 2018, la Corte di appello di Brescia ha respinto il gravame dell’INPS avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione promossa da New Majestic S.p.A., revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Istituto per il pagamento, da parte della società, quale obbligata solidale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, della somma di Euro 49.834,00, a titolo di contributi omessi in relazione ai dipendenti di CSA Società cooperativa, nel periodo ottobre 2006/novembre 2007;

in estrema sintesi – e per quanto solo rileva in questa sede – la Corte territoriale ha escluso la responsabilità della New Majestic S.p.A., in qualità di committente, per le omissioni contributive della CSA Società cooperativa, subappaltatrice della società Wuilliams Italia s.r.l., in considerazione del fatto che la relativa responsabilità (id est: la responsabilità del committente in relazione ai crediti dei lavoratori del subappaltatore) era stata introdotta dal legislatore, a decorrere dall’1.1.2007, per effetto della modifica del D.Lgs n. 276 del 2003, art. 29 a seguito della L. n. 296 del 2016, art. 1, comma 911; per la Corte di appello, la nuova disciplina, di carattere innovativo, si applicava esclusivamente ai rapporti (di appalto) sorti nella sua vigenza; gli appalti e/o i subappalti stipulati in data precedente alla novella legislativa (come nel caso esaminato ove il contratto di appalto era stato stipulato nel 2005 e quello di subappalto nel 2006) restavano disciplinati dall’art. 29 cit. vigente al momento della loro stipulazione; ha, quindi, giudicato assorbita la questione relativa alla decadenza biennale in relazione ai crediti contributivi;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, illustrato con memoria, New Majestic S.p.A.;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con un unico motivo, l’INPS – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, così come modificato, prima, dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, e, poi, dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, nonchè degli artt. 10 e 15 disp. gen., per avere la Corte di appello escluso la responsabilità solidale della controricorrente, in qualità di committente dei lavori, in relazione al mancato versamento all’INPS di contributi e sanzioni per i dipendenti della società subappaltatrice;

l’Istituto critica l’interpretazione dell’art. 29 cit. resa dai giudici di merito; per l’INPS, il contratto di appalto, sebbene stipulato prima dell’1.1.2007, data di decorrenza della nuova disciplina, ha generato una responsabilità solidale avente ad oggetto non un’obbligazione già definita ma una serie di obbligazioni dal contenuto indeterminato, di volta in volta scaturenti dal rapporto di durata, da adempiersi secondo la normativa, tempo per tempo vigente;

l’Istituto invoca il principio per cui la legge sopravvenuta si applica anche ai rapporti in corso, a condizione che non ne siano esauriti gli effetti e sempre che non sia disposto diversamente;

la questione controversa, come emerge dalla narrazione dei fatti di causa e dall’illustrazione del motivo di impugnazione, riguarda l’obbligo o meno di New Majestic S.p.A., committente dei lavori affidati a Williams Italia S.r.l. (con contratto di appalto stipulato nel 2005) e subappaltati (in forza di accordo del 2006) a CSA Cooperativa, al versamento dei contributi omessi e delle sanzioni, relativi ai dipendenti di quest’ultima, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 17 novembre 2007;

viene dunque in rilievo la questione del regime di solidarietà applicabile al contratto di appalto che, sorto nella vigenza di una disciplina, non è scaduto (e, dunque, è ancora in corso) al momento di entrata in vigore di una nuova disciplina, nella specie, quella derivante dalle modifiche apportate dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911;

come noto, l’art. 29, comma 2, cit., nel testo vigente al momento di conclusione del contratto di appalto dedotto in giudizio (nel 2005) così recitava, per la parte di interesse: “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”. La norma, per effetto delle modifiche rilevanti in causa, ha così, diversamente, disciplinato la responsabilità solidale: “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”;

alcune pronunce di questa Corte si sono occupate, con riferimento all’art. 29, di diritto intertemporale;

in un caso, in relazione all’elevazione del termine di decadenza dell’azione di responsabilità del committente (prima di un anno, poi

di due anni dalla cessazione dell’appalto) e, in un altro caso, in ordine all’operatività del beneficio di escussione, introdotto con gli ulteriori interventi legislativi del 2012;

in particolare, Cass. n. 6983 del 2017 ha affermato che “In tema di appalto, l’elevazione a due anni del termine di decadenza per far valere la responsabilità solidale del committente, quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall’appaltatore ai dipendenti, prevista dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, si applica anche ai contratti di appalto in corso al momento della sua entrata in vigore (1 gennaio 2007), senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di irretroattività, poichè la disciplina più favorevole al dipendente viene applicata ad un contratto ancora in essere, che costituisce il fatto generatore della responsabilità solidale”;

successivamente, Cass. n. 4237 del 2019 (seguita da Cass. n. 29629 del 2019) ha affermato il principio per cui: “In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), (al)la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell’obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore”;

in tale ultima pronuncia si precisa che la natura sostanziale del regime di solidarietà non è alterata dalla previsione del beneficio di escussione “in quanto mera modalità di realizzazione della “garanzia” per il creditore della solidarietà esclusivamente in fase esecutiva” (v. Cass. n. 4237 cit., in motivaz., p. 7.2.);

i precedenti della Corte non affrontano, invece, la questione specifica oggetto della fattispecie di causa;

il Collegio ritiene che la stessa rivesta rilievo nomofilattico e vada pertanto rimessa alla IV sezione della Corte, la quale dovrà decidere se, ai contratti di appalto stipulati prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, (quindi prima dell’1.1.2007) e in corso a tale data, si applichi o meno, per il successivo periodo di esecuzione del rapporto, il nuovo regime normativo di solidarietà tra committente e subappaltatore.

P.Q.M.

rimette la causa alla quarta sezione della Corte.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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