Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29168 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 13/11/2018), n.29168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8831/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, e per L’UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE TOSCANA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrenti –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MANETTI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 340/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/03/2012 r.g.n. 1211/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Appello di Firenze ha accolto l’appello proposto da P.A. e, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda, ha dichiarato il diritto dell’appellante “ad essere reintegrato nel ruolo di dirigente tecnico presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana fino alla scadenza dell’incarico triennale conferito con Decreto 28 aprile 2005” ed ha condannato il Ministero dell’Istruzione al ripristino del trattamento economico correlato ed al pagamento delle differenze retributive;

2. la Corte territoriale ha premesso che l’incarico dirigenziale, conferito il 28 aprile 2005, era cessato in forza della previsione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 161, convertito dalla L. n. 286 del 2006, norma, questa, della quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità, per violazione degli artt. 97 e 98 Cost., con sentenza n. 161/2008;

3. il giudice d’appello ha ritenuto non condivisibile la pronuncia impugnata, che aveva escluso il diritto al ripristino dell’incarico, per essere ormai scaduto il termine allo stesso originariamente apposto, ed al risarcimento del danno, impedito dalla mancanza di imputabilità dell’inadempimento all’amministrazione convenuta;

4. ha osservato al riguardo che la cessazione prevista dalla norma sopra richiamata non opera automaticamente per tutti gli incarichi, avendo il legislatore concesso alle Amministrazioni la possibilità di confermare l’incarico, riconoscendo, quindi, alle stesse una discrezionalità valutativa e deliberativa, che andava nella specie esercitata tenendo conto dei principi affermati dal giudice delle leggi con le sentenze nn. 11 e 193 del 2002;

5. richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla necessità del contraddittorio e sulla necessaria correlazione fra revoca dell’incarico e valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente, ha sottolineato che la tutela di quest’ultimo, ove illegittimamente estromesso dall’incarico, deve essere preferibilmente assicurata attraverso il ripristino della funzione dirigenziale, come affermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 351/2008, ripristino non impedito dalla scadenza medio tempore del termine originariamente apposto al contratto;

6. il giudice d’appello, infine, ha osservato che una volta riconosciuta la sola tutela reintegratoria divenivano irrilevanti le questioni prospettate dall’amministrazione in merito al risarcimento del danno;

7. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese P.A. con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che l’illegittimità costituzionale della norma, in forza della quale l’incarico era cessato, era stata dichiarata quando risultava già scaduto il termine triennale apposto al contratto;

1.1. il Ministero richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che non poteva essergli addebitato alcun inadempimento, dovendo escludersi la colpa del soggetto che abbia tenuto un comportamento autorizzato o imposto da norma cogente;

2. con la seconda censura è denunciata violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 161, perchè la Corte territoriale, per affermare l’imputabilità dell’inadempimento, ha fornito un’interpretazione della norma contraria al tenore letterale della stessa, che non prevedeva nè il contraddittorio con il dirigente interessato nè una valutazione sul corretto svolgimento dell’incarico dirigenziale;

2.1. il Ministero evidenzia, in estrema sintesi, che la dichiarazione di incostituzionalità si fonda proprio sul carattere automatico della decadenza, sicchè non si poteva pretendere dall’Amministrazione una condotta diversa da quella imposta dal legislatore e, quindi, doveva essere esclusa la colpa del Ministero;

3. occorre preliminarmente rilevare che l’adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa nè determina cessazione della materia del contendere, che postula la sopravvenienza di eventi fattuali o di atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto;

4. i motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione logico-giuridica possono essere unitariamente trattati, sono infondati alla luce dei principi di diritto affermati da questa Corte, la quale è stata chiamata in più occasioni a pronunciare sugli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 145 del 2002, art. 3, comma 7, nella parte in cui disponeva che gli incarichi dirigenziali cessassero il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della stessa legge, e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 161, che aveva previsto la decadenza degli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 23, non confermati entro il medesimo termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto (cfr. Cass. n. 3092/2018, Cass. n. 26695/2017, Cass. n. 26596/2017, Cass. n. 26469/2017, Cass. n. 13869/2016, Cass. n. 3210/2016, Cass. n. 20100/2015);

5. quanto al diritto del dirigente al ripristino dell’incarico Cass. n. 3210/2016, nell’affermare il principio secondo cui, a seguito della sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme disciplinatrici del cosiddetto spoil system, il dirigente illegittimamente rimosso va reintegrato nell’incarico per il tempo residuo di durata, senza che rilevi l’indisponibilità del posto eventualmente derivata da interventi organizzativi sopravvenuti nelle more, ha evidenziato che l’effetto ripristinatorio non può essere escluso nei casi in cui al momento della pronuncia di illegittimità costituzionale non si era in presenza di una situazione esaurita, la quale opera come limite all’efficacia retroattiva delle dichiarazioni di incostituzionalità;

6. riprendendo e sviluppando detto principio Cass. n. 26469/2017 ha evidenziato che il rapporto può dirsi esaurito, oltre che in presenza di sentenze passate in giudicato, a fronte di fatti ed atti, parimenti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, che producono il medesimo effetto giuridico, sicchè a tal fine non è sufficiente lo spirare del termine originariamente apposto al contratto, nei casi in cui il dirigente dichiarato decaduto, prima della scadenza di detto termine e della dichiarazione di incostituzionalità, abbia tempestivamente reagito alla rimozione ed abbia agito in giudizio per contestare la legittimità dell’atto adottato;

7. nella fattispecie, pertanto, la pronuncia di ripristino del rapporto, limitatamente al tempo residuo dell’incarico che risultava al momento della decadenza, non poteva essere impedita dalla maturazione del termine originariamente apposto al contratto, giacchè risulta dagli atti, e non è contestato fra le parti, che l’incarico triennale era stato conferito in data 28 aprile 2005 ed il giudizio di primo grado, preceduto dal necessario tentativo di conciliazione, era stato instaurato nell’anno 2007, quando ancora la situazione non poteva essere ritenuta esaurita;

8. non viene in rilievo la questione relativa ai limiti entro i quali può essere riconosciuto al dirigente, illegittimamente dichiarato decaduto dall’incarico, il risarcimento del danno, perchè la Corte territoriale ha ritenuto la tutela reintegratoria satisfattiva di ogni altra pretesa ed il capo della sentenza non è stato oggetto di impugnazione;

9. il ricorso va, pertanto, rigettato in quanto il dispositivo della decisione impugnata, della quale va parzialmente corretta la motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto sopra enunciato;

10. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del Ministero ricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

11. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00 per competenze professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 31 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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