Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29167 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 21/12/2020), n.29167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2162-2019 proposto da:

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata

e difesa dall’avvocato MAURIZIO GIACONIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 617/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Palermo, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata per l’anno 2010 da parte dell’Inps nei confronti di P.V., avvocato iscritto all’albo professionale ma non anche alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

consapevole del principio di diritto affermato da questa Corte, a partire dalla sentenza Cass. n. 30344 del 2017, la Corte territoriale ha ritenuto che l’ambito di incidenza della residua gestione separata dell’Inps non possa che arrestarsi nei casi in cui l’attività libero professionale sia rimessa alla competenza gestionale delle Casse di appartenenza, così come avviene nel caso in esame, in cui l’avvocato, in base al regolamento della Cassa di previdenza, risulta esonerato dal contributo soggettivo per avere prodotto redditi professionali inferiori al limite di Euro 5.000 fissato dal Comitato dei delegati;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; P.V. oppone difese, illustrate da memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53 modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 1,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10”;

l’Istituto ricorrente prospetta che alla luce delle disposizioni citate in epigrafe l’obbligo del pagamento della contribuzione alla gestione separata per i redditi frutto dell’esercizio della libera professione, sussista in capo all’avvocato iscritto all’albo anche quando lo stesso non abbia l’obbligo di iscriversi alla cassa forense per mancato raggiungimento del limite di reddito;

la questione sollevata non ha trovato ancora un definitivo assetto nella giurisprudenza di questa Corte;

la decisione sul punto riveste rilievo nomofilattico;

in definitiva, la causa va rimessa alla Sezione Quarta, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in adunanza camerale presso la Sezione Sesta.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Sezione Quarta, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in adunanza camerale presso la Sesta Sezione.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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