Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29167 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 13/11/2018), n.29167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 147-2013 proposto da:

N.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

TANFERNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SANDRO CASTRO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12, giusta delega in atti, (Atto di Costituzione DEL 28/02/13);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 711/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/07/2012 r.g.n. 233/2012.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte di Appello di Genova, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da N.S. nei confronti del Ministero della Giustizia volta al pagamento della retribuzione individuale di anzianità (RIA) con computo del periodo di servizio militare di leva prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa dal 3.7.1977 all’11.10.1978 e ha posto a carico del N. le spese del giudizio di primo grado;

2. che la Corte territoriale ha ritenuto che: i crediti retributivi dedotti in giudizio sono sottoposti al regime prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948 c.c.; la decorrenza del termine prescrizionale non è sospesa durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro che, come quello dedotto in giudizio, è assistito dalla tutela della stabilità reale; alla data della richiesta del tentativo di conciliazione (16.6.2008) il termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla richiesta del N. del 24.10.2000 era inutilmente spirato; l’art. 2959 c.c. non trovava applicazione perchè il Ministero aveva negato la sussistenza dei presupposti del beneficio rivendicato; anche le spese del giudizio di primo grado dovevano essere poste a carico del N. in applicazione del principio di soccombenza;

3. che avverso questa sentenza N.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria;

4. che il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio al solo fine di ricevere la comunicazione della data dell’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

5. che con il primo motivo il ricorrente, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 c.c. e sgg., art. 2946 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4, travisamento dei fatti e omessa insufficienza o contraddittorietà della motivazione; sostiene che il termine prescrizionale non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro ove non vi sia prova della sua stabilità reale; deduce di avere interrotto il termine prescrizionale con l’istanza in data 22.9.2000 volta ad ottenere il computo del periodo di servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa e di avere presentato analoghe richieste in data 17.12.1991; prospettando che la RIA “costituisce una sorta di capitale vero e proprio rappresentando una quota aggiuntiva della retribuzione non assimilabile nè agli interessi legali nè alla rivalutazione monetaria” e richiamando i principi espressi da questa Corte in materia dì prescrizione dei crediti previdenziali ed assistenziali, assume che non trova applicazione il termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4 ma il termine di prescrizione ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c.; imputa alla sentenza di non avere speso argomentazioni motivazionali in ordine alle difese spese da esso ricorrente;

6. che con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2959 c.c.; sostiene che l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere rigettata perchè il Ministero aveva ammesso di non avere provveduto al pagamento della RIA;

7. che con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e illogicità della statuizione di condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di entrambi i gradi del giudizio e delle spese relative alla CTU espletata nel giudizio di primo grado e difetto di motivazione; assume che le spese del giudizio avrebbero dovuto essere compensate in ragione del rigetto delle eccezioni di decadenza e di difetto di giurisdizione; deduce che il giudice di primo grado avrebbe dovuto evitare di conferire l’incarico al CTU in quanto aveva accolto l’eccezione prescrizione; denuncia la violazione delle tariffe forensi deducendo che le spese non possono superare il valore della causa e che l’Avvocatura non aveva redatto la nota spese;

8. che preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della produzione ad opera del ricorrente, che li allega alla memoria difensiva, del verbale di immissione in possesso e dello stato di servizio, atteso che l’art. 372 c.p.c. consente la produzione di documenti non prodotti nei precedenti gradi solo se idonei a dimostrare la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso (Cass. SSUU 7375/2004; Cass. 13392/2017, 25267/2007, 4872/2010); va rilevato che nella memoria il ricorrente si limita ad affermare di “credere” che tali atti siano già stati acquisiti agli atti del processo di merito;

9. che il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto investono la statuizione di accoglimento dell’eccezione di prescrizione formulata dal Ministero, presentano profili di infondatezza e di inammissibilità;

10. che è infondata la censura (primo motivo) che addebita alla sentenza impugnata violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4 perchè in riferimento al rapporto di lavoro subordinato la prescrizione breve quinquennale, prevista per i crediti periodici, dall’art. 2948 c.c., n. 4, riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria, ma anche per ogni altro elemento retributivo di cui costituisce componente, in considerazione della sua accessorietà, ed ogni altro credito di lavoro, avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restando escluse dalla sua applicazione soltanto le erogazioni originate da cause autonome, rispetto a detto rapporto, ovvero dalla responsabilità del datore di lavoro (Cass. 6522/2017, 6877/2015, 1574/2010, 15798/2008, 21377/2004);

11. che è irrilevante la circostanza che la RIA sia correlata alla anzianità di servizio maturata presso diversa Amministrazione in quanto l’anzianità di servizio non è oggetto di un autonomo diritto, come tale suscettibile di prescrizione decennale decorrente anche in pendenza del rapporto, ma rappresenta un fatto giuridico (come il tempo in genere) rilevante ai fini della sussistenza di specifici diritti di natura non patrimoniale, come quello ad una qualifica superiore oppure ad una determinata posizione nell’azienda e patrimoniale, come quello alla retribuzione prevista per la predetta qualifica, agli scatti di anzianità, all’indennità di fine rapporto (Cass. 18408/2016, 9060/2004);

12. che è infondata la censura (primo motivo) che imputa alla sentenza di avere errato nel ritenere che il termine prescrizionale non decorre durante lo svolgimento del rapporto dedotto in giudizio; in relazione al rapporto di impiego pubblico privatizzato (quale è incontestatamente quello dedotto in giudizio) opera, infatti, la garanzia della stabilità reale prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 tutt’ora applicabile ai rapporti di impiego “privatizzato” nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012 (Cass. 28891/2017, 23424/2017, 11868/2016);

13. che la censura (secondo motivo) che addebita alla sentenza violazione dell’art. 2959 c.c. è inammissibile perchè il ricorrente, in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4. (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010), non ha riprodotto nel ricorso la memoria difensiva di costituzione in giudizio del Ministero sulla quale è fondata la censura, memoria non allegata al ricorso e di cui non risulta specificata la sede di produzione processuale;

14. che le censure che addebitano alla sentenza vizi motivazionali (primo motivo) sono inammissibili perchè il vizio motivazionale può concernere soltanto una questione di fatto e non di diritto, posto che la violazione o falsa applicazione della norma ricorre o non ricorre a prescindere dagli argomenti posti dal giudice a fondamento della decisione (Cass. SSUU 28054/2008; Cass. 1648/2018);

15. che il terzo motivo è infondato nella parte in cui è denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto: tra le spese processuali vanno comprese quelle relative alla CTU, che, mirando ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 23522/2014, 1023/2013, 17953/2005); il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese stesse, restando nel potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione, la scelta di procedere o meno ad una compensazione parziale nel caso in cui sia ravvisabile una seppur minima soccombenza (Cass. 14102/2018, 17995/2017); il criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza non può essere basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna delle parti ma comporta una valutazione nel suo complesso dell’oggetto della lite (Cass. 1703/2013);

16. che il motivo è inammissibile nella parte in cui è denunciato l’avvenuto superamento da parte della Corte territoriale delle tariffe forensi in quanto il ricorrente non ha specificato le voci della tariffa professionale che assume violate nè ha allegato gli atti processuali dei giudizi di merito (Cass. 22983/2014);

17. che, conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;

18. che non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè il Ministero si è limitato a costituirsi in giudizio ma non ha svolto alcuna ulteriore attività difensiva (Cass. 16921/2017).

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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