Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29167 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 12/11/2019), n.29167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1670/2012 R.G. proposto da

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Bechini Domenico,

con domicilio eletto presso l’Avv. Spallina Lorenzo in Roma Piazza

Sallustio n. 39, giusta procura speciale in calce alla memoria ex

art. 378 c.p.c.;

– resistente –

e

F.G., S.C. e S.D. quali eredi di

S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 186/13/10, depositata il 19 novembre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 settembre

2019 dal Cons. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Tassone Kate, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Udito l’Avv. dello Stato Collabolletta Anna per l’Agenzia delle

dogane che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv. Spallina Lorenzo su delega dell’Avv. Bechini Domenico

per C.S., che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle dogane emetteva nei confronti della First General Trading (FGT) Sas, di C.S., legale rappresentante della FGT Sas, nonchè di S.M., spedizioniere doganale dipendente della FGT Sas, quali responsabili solidali, atti di contestazione per dazi e per Iva all’importazione per merci importate dalla Cina, poichè, in esito alle risultanze dell’attività di mutua assistenza amministrativa con la Repubblica Popolare Cinese, era emerso che le fatture allegate al certificato Form A erano diverse da quelle originali e il valore delle merci (nella specie, calzature e indumenti) superiore a quanto dichiarato.

L’Ufficio evidenziava, in particolare, che l’immissione in libera pratica era avvenuta a cura del sig. S.M., spedizioniere doganale professionista, il quale aveva dichiarato – senza tuttavia fornire la relativa procura – di agire in rappresentanza diretta dell’importatore, CCM di H.W., su incarico ricevuto dalla First General Trading Sas, di cui era dipendente, la quale, a sua volta, aveva ricevuto l’incarico dalla Atiesse Spa, in rapporti con il suddetto importatore.

I contribuenti impugnavano, con separati ricorsi, gli atti di contestazione. La CPT di Pisa, previa riunione, li accoglieva. La sentenza era confermata dal giudice d’appello, che dichiarava la cessazione della materia del contendere nei confronti della FGT Sas perchè estinta e cancellata dal registro delle imprese.

L’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con un motivo. C.S. ha depositato comparsa nei termini ex art. 378 c.p.c., mentre gli altri contribuenti sono rimasti intimati.

Con ordinanza n. 8129 del 22 marzo 2019 veniva disposta la rinnovazione delle notifiche e l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del sig. S.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va dato atto, preliminarmente, dell’avvenuta regolare ottemperanza da parte dell’Ufficio dell’ordinanza n. 8129 del 2019.

2. Sempre in via preliminare, sul presupposto che il giudizio ha ad oggetto esclusivamente l’irrogazione di sanzioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di F.G., S.C. e S.D. quali eredi di S.M.: ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8, infatti, la morte del trasgressore comporta l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria, che resta intrasmissibile agli eredi e successori (v. n. Cass. 25644 del 15/10/2018).

Permane, invece, l’interesse al ricorso nei confronti di C.S. in proprio in quanto attinta da autonomo atto di contestazione.

3. L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 5 c.d.c., art.1717 c.c., artt. 201 e 202 c.d.c., D.P.R. n. 43 del 1973, art. 38.

3.1. L’Agenzia delle dogane lamenta, in sostanza, che la CTR, pur affermando che il sig. S.M. aveva operato in rappresentanza indiretta, ha, con erronea applicazione delle norme richiamate, escluso la sua responsabilità perchè non poteva essere consapevole della erroneità dei dati a lui riferiti, derivandone altresì l’esclusione della responsabilità nei confronti degli altri soggetti.

4. La doglianza è fondata.

4.1. Va premesso, in primo luogo, che nella vicenda in esame le importazioni sono avvenuta in base alla presentazione di dichiarazioni doganali, ancorchè con la falsa attestazione del valore delle merci, sicchè la fattispecie resta sussunta nell’art. 201 c.d.c..

In secondo luogo, la CTR ha accertato che il doganalista, sig. S.M., ha agito quale rappresentante indiretto degli importatori.

Ne deriva che, in tale qualità, egli era soggetto passivo dell’obbligazione doganale in pari misura rispetto all’importatore.

In ordine alla posizione di questi, inoltre, va ribadito che “in tema di esenzione dai dazi doganali in ragione dell’origine preferenziale delle merci, grava anche sul rappresentante indiretto dell’importatore l’obbligo di vigilare – con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176 c.c., comma 2, alla natura dell’attività esercitata – sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi, posto che l’Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell’attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti negoziali” (Cass. n. 3739 del 08/02/2019; Cass. n. 4059 del 12/02/2019; Cass. n. 5560 del 26/02/2019; Cass. n. 12719 del 23/05/2018), principio che rileva, a maggior ragione, ove la falsità investa la dichiarazione di valore delle merci.

Su detto profilo la CTR ha, dunque, errato, riconducendo la responsabilità del rappresentante indiretto ai parametri di cui al capoverso dell’art. 201 c.d.c., comma 3, – che riguarda le altre “persone che hanno fornito i dati necessari alla riscossione” e, comunque, ritenendo la buona fede del medesimo senza considerare la doverosa diligenza professionale richiesta (e i conseguenti oneri di informativa che la compongono).

4.2. La suddetta previsione (“Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali”) assume rilievo, invece, quanto alla posizione degli altri soggetti – nel presente giudizio la sig.ra C.S., già socio e legale rappresentante della FGT Sas che abbiano fornito un contributo causale alle operazioni di importazione, dovendosi sicuramente escludere che il suo ruolo fosse sussumibile nell’ambito della rappresentanza diretta o indiretta, non fosse altro per il fatto che nessuna dichiarazione doganale è stata presentata da essi.

Giova sottolineare che il ruolo ricoperto dalle società nella complessa operazione di importazione è, in realtà, quello di intermediario: la Atiesse, sul piano formale, è stata incaricata dalla CCM di importare merci dalla Cina e, poi, ha dato incarico ad FGT Sas di effettuare le relative operazioni, la quale, a sua volta, ha incaricato un proprio dipendente, il sig. Silvestri con qualifica di spedizioniere doganale, di svolgere le operazioni di immissione in libera pratica.

Si tratta, dunque, dei soggetti che hanno intrattenuto rapporti con l’importatore (Atiesse Spa), che hanno fornito e detenuto la documentazione utilizzata dal Silvestri per redigere la dichiarazione doganale (entrambe), ed hanno assegnato l’incarico a quest’ultimo (la FGT Sas).

4.3. Orbene, quanto alla posizione di Sabrina Centelli, la motivazione della CTR è sostanzialmente assente, derivando la sua esclusione – e in ciò l’errore in diritto – dalla asserita assenza di responsabilità del rappresentante indiretto, senza neppure considerare l’eventuale ruolo e coinvolgimento nella preparazione dei dati stessi.

4.4. Va del resto considerato che, come evidenziato dall’Ufficio, del tutto anomala era la situazione con riguardo al conferimento della rappresentanza al Silvestri.

Il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 40, comma 2, nel testo ratione temporis applicabile, prevedeva che “la rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell’albo professionale istituito con la L. 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell’art. 43”, sicchè solo il Silvestri poteva operare in rappresentanza diretta e ciò in base ad apposita procura rilasciata direttamente dall’importatore, CCM, mentre nella vicenda in esame è pacifico che quest’ultimo aveva intrattenuto rapporti solo con la Atiesse Spa, che, a sua volta, aveva attribuito l’incarico alla First General Trading Sas, che ne aveva officiato il Silvestri quale proprio dipendente.

E’ quindi corretto, sul punto, che alla Atiesse Spa non poteva essere attribuita una efficace rappresentanza diretta.

La procura, del resto, è un atto conferito intuitu personae, sicchè il rappresentante non può sostituire altri a sè nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, a meno che tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita (Cass. n. 15412 del 28/06/2010): ne deriva che l’eventuale conferimento in tali termini (e tale facoltà fosse stata sin dall’inizio prevista ai sensi dell’art. 1717 c.c.) non avrebbe impedito il conferimento di un sub mandato ad uno spedizioniere doganale.

Il conferimento della rappresentanza ad un’altra società (ossia la First General Trading Sas), invece, non era, per le medesime ragioni, comunque idoneo ad assicurare la rappresentanza diretta.

L’utilizzo da parte di questa società di un proprio dipendente con la richiesta qualifica, poi, imponeva o l’esistenza di un ulteriore mandato con espressa autorizzazione alla sostituzione ovvero che fosse lo stesso Silvestri ad ottenere dall’importatore una specifica procura, nella specie peraltro assente.

E’ dunque evidente che il complessivo rapporto presentava caratteri in ogni caso anomali atteso che, attraverso una serie plurima di atti unilaterali, all’ultimo soggetto della catena procedimentale sarebbero state attribuite, nella migliore delle ipotesi, facoltà invece precluse ai titolari delle posizioni pregresse, anomalie che rilevavano altresì ai fini della trasmissione della documentazione prodotta a corredo delle dichiarazioni doganali.

5. Il ricorso, pertanto, con riguardo alla posiziona residua, va accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione per un nuovo esame in conformità ai principi esposti.

Con riguardo agli eredi di S.M., invece, in relazione alla declaratoria di cessazione della materia del contendere va disposta la compensazione delle spese per l’intero giudizio.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di F.G., S.C. e S.D. quali eredi di S.M.. Compensa, nei loro confronti, le spese dell’intero giudizio.

Accoglie il ricorso nei confronti di C.S.; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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