Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29166 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 21/12/2020), n.29166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2749-2019 proposto da:

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISAGNO 14,

presso lo studio dell’avvocato GUERINO MASSIMO OSCAR FARES,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO ROTIGLIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 634/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 634 pubblicata il 9.7.2018, in accoglimento dell’appello di P.M. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l’obbligo del predetto di iscriversi alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e di versare i contributi, in relazione all’attività libero professionale svolta nel 2007 quale avvocato, iscritto all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente;

2. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, P.M.;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53 modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto insussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (nel caso di specie, per mancato raggiungimento del limite di reddito);

5. nel controricorso (pag. 28 e ss.) la difesa dell’avv. P. ha riproposto, tra l’altro, la questione relativa all’esistenza di un limite di reddito che, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44 conv. in L. n. 326 del 2003, farebbe venire meno per il lavoratore autonomo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata;

6. tale questione, rilevante nel caso in esame in cui il reddito professionale dell’avv. P. per l’anno 2007 risulta pacificamente pari ad Euro 1.720,00, (contributi omessi Euro 712,50), non è stata decisa da questa Corte con affermazione di principio avente valore nomofilattico e ciò giustifica la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrano i presupposti per la trattazione in Sezione Sesta, dispone la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

 

 

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