Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29166 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 12/11/2019), n.29166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sù ricorso 665-2014 proposto da:

M.A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo stadio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO

che lo rappresenta. e difende unitamente agli avvocati BODRITO

ANDREA, CONTRINO ANGELO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PCRTCGHESI 2, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

M.F.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo stadio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CONTRINO

ANGELO, BODRITO ANDREA giusta delega in calce;

– controricorrente con ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 20/2013 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 01/03/2013;

udita la relazione causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2019

dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDICINI ETTORE che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso rigetto nel resto;

udito per il ricorrente l’Avvocato COREA per delega dell’Avvocato

CONTRINO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

controricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nel corso dell’anno 2004 M.A.E., dipendente della società Avio s.p.a. riceveva diritti di opzione non cedibili a terzi, esercitabili ad una determinata scadenza, per l’acquisto di azioni della società lussemburghese Aero Invest 1 S.a. (divenuta Aero Invest spa con sede in Italia), controllante di Avio spa, al prezzo di Euro 74.375, pari al valore delle azioni al momento dell’offerta. Nel corso dell’anno 2005 M.A. procedeva alla rivalutazione dei diritti di opzione in oggetto ai sensi del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 4, convertito nella L. 248 del 2005, mediante apposita perizia che fissava il valore dei diritti di opzione in Euro 101.346 con versamento della corrispondente imposta sostitutiva. In data 15.12.2006 M.A. esercitava il diritto di opzione procedendo contestualmente alla vendita delle azioni al prezzo di Euro 432.284. Il datore di lavoro effettuava una ritenuta di imposta sull’importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni (Euro 432.284) ed il prezzo di esercizio dei diritti di opzione (Euro 74.375), considerato quale reddito percepito in relazione al rapporto di lavoro dipendente a norma del D.P.R. n. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 51, comma 2, lett. g-bis, nel testo vigente al momento della vendita delle azioni, testo che, per l’esclusione della plusvalenza dal novero dei redditi da lavoro dipendente (con conseguente applicazione della imposta del 12,5% propria dei redditi di capitale) richiedeva la ricorrenza di requisiti non sussistenti in capo al contribuente.

Con istanza del 23.5.2008 M.A. chiedeva alla Agenzia delle Entrate il rimborso della eccedenza di imposta versata per una duplice ragione: la plusvalenza realizzata doveva essere assoggettata alla ritenuta con aliquota del 12,5%, dovendosi fare applicazione del Tuir, art. 51, comma 2, lett. g-bis, nel testo vigente alla data di assegnazione dei diritti di opzione; in ogni caso la base imponibile doveva essere determinata considerando quale valore iniziale quello di Euro 101.346 risultante dalla rivalutazione effettuata.

A seguito di silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che, con sentenza n. 148 del 2009, accoglieva la domanda subordinata del contribuente, stabilendo che la plusvalenza tassabile doveva essere determinato considerando come valore iniziale quello risultante a seguito della intervenuta rivalutazione; rigettava la richiesta principale del contribuente di applicazione della aliquota del 12,5%.

M.A. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale reiterando la richiesta principale di applicazione dell’imposta con aliquota del 12,5%. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale contro la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto l’applicabilità della rivalutazione alla fattispecie in oggetto relativa ad un provento costituente reddito di lavoro dipendente. La Commissione tributaria regionale pronunciava la sentenza n. 20 del 1.3.2013 il cui dispositivo recita: “in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta l’appello principale del contribuente ed accoglie l’appello incidentale dell’Ufficio”; tuttavia nella parte- motiva della sentenza si legge che “Il Collegio riforma la sentenza di primo grado in punto rivalutazione e conferma nel resto”; successivamente si afferma che “è da confermare la legittimità della domanda subordinata del ricorrente” dovendosi applicare il Tuir, art. 51, comma 2, lett. g-bis, nel testo antecedente alle modifiche” in quanto “il contribuente non era tenuto a rispettare le ulteriori tre condizioni introdotte dal D.L. n. 262 del 2006” e considerato il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 3, il quale stabilisce che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte “si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono”; riteneva fondato l’appello dell’Ufficio, che contestava l’applicabilità della rivalutazione fiscale dei titoli, in quanto “il nuovo valore dei titoli era rilevante esclusivamente ai fini della determinazione dei redditi ai sensi del Tuir, art. 67, comma 1, lett. a) e b) “.

Contro la sentenza di appello M.A. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita proponendo appello incidentale sulla base di due motivi.

M.A. deposita controricorso al ricorso incidentale. Successivamente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

A) Ricorso principale.

1. Il primo motivo denuncia:” Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36″, ricorrendo una ipotesi di contrasto insanabile tra dispositivo e sentenza”, con richiamo alla ordinanza della stessa Commissione tributaria regionale che ha rigettato la richiesta di correzione del dispositivo sul rilievo che non si era in presenza di un errore materiale ma di un contrasto insanabile tra parte motiva e parte dispositiva della decisione

Il motivo è fondato. La sentenza della C.T.R. esordisce affermando di voler riformare la sentenza di primo grado soltanto nella parte in cui aveva ritenuto rilevante l’intervenuta rivalutazione dei diritti di opzione effettuata dal contribuente, confermando nel resto la decisione impugnata. In piena contraddizione con il proprio “incipit”, nel successivo passaggio motivazionale afferma, al contrario, che “è quindi da confermare la legittimità della domanda in via subordinata del ricorrente intesa all’applicazione del regime fiscale ante modifica”, seguita dalle indicazioni delle ragioni di diritto per cui occorre ritenere la fondatezza della tesi del contribuente (erroneamente definita subordinata, trattandosi invece della richiesta principale) secondo cui doveva essere applicata la disciplina prevista dal Tuir, art. 51, vigente alla data della attribuzione del diritto di opzione, comportante l’esclusione della plusvalenza dal complesso dei redditi da lavoro dipendente e conseguente applicabilità della tassazione del 12,5% propria del “capital gain” (aliquota vigente ratione temporis).Con ulteriore contorsione logica il dispositivo della decisione afferma di rigettare l’appello principale del contribuente che chiedeva l’applicazione della aliquota del 12,5% in luogo della tassazione propria del reddito di lavoro dipendente. La sommatoria delle contraddizioni è tale da rendere la motivazione della decisione del tutto incomprensibile, e quindi meramente apparente.

I restanti motivi del ricorso principale sono assorbiti.

B) Ricorso incidentale.

Per la medesima ragione deve essere accolto il primo motivo di ricorso incidentale della Agenzia delle Entrate che denuncia lo stesso vizio di nullità della sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione e per irriducibile contraddittorietà della motivazione.

Il secondo motivo di ricorso incidentale, formulato in via subordinata, è assorbito.

In accoglimento del primo motivo del ricorso principale e incidentale, assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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