Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29165 del 21/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 21/12/2020), n.29165
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30461-2018 proposto da:
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;
– ricorrente –
contro
C.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 293/2018 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata
il 17/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Crotone con la sentenza n. 293/2018, resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva accertato, con riguardo a C.S., ” il diritto ad ottenere la corresponsione dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.1.2017″.
Il Tribunale aveva ritenuto ammissibile e tempestivo il ricorso, posto che l’atto di dissenso era stato depositato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto emesso in data 31.1.2017, avendo, con tale ultimo provvedimento, il tribunale, revocato il precedente decreto del 16.12.2016.
Il Giudice aveva rilevato che, diversamente da quanto enunciato nel decreto del 16.12.2016, (in cui erano riconosciuti i presupposti sanitari per l’indennità di accompagnamento), il ctu, pur accertata l’invalidità al 100% aveva escluso la esistenza delle condizioni utili alla indennità di accompagnamento. In ragione di tale errata indicazione nel primo decreto, di affermativo riconoscimento del requisito sanitario, aveva revocato lo stesso assegnando nuovo termine per la eventuale contestazione.
Successivamente alla intervenuta contestazione ed alla instaurazione del giudizio ordinario, a seguito di nuova ctu, il Tribunale con la impugnata sentenza, accertava le condizioni per il riconoscimento della indennità di accompagnamento dal 1.1.2017 e compensava le spese di lite in ragione della posticipazione della decorrenza della prestazione rispetto alla domanda originariamente posta.
Avverso detta decisione l’Inps proponeva ricorso affidato a due motivi. C.S. rimaneva intimato.
Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1) Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento; Violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 45 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Con entrambi i motivi l’Inps ha rilevato la errata valutazione del tribunale circa la ammissibilità del ricorso ordinario del C., e la mancata pronuncia circa la eccezione di tardività dello stesso. L’Istituto deduce che era stato emesso decreto ex art. 445 bis, comma 4, in data 16.12.2016, rispetto al quale nessuna contestazione era intervenuta nel termine di trenta giorni previsto dalla disposizione richiamata; il decreto era stato successivamente revocato con ordinanza del 31.1.2017. In tal modo il Tribunale aveva illegittimamente rimesso in termini il C. per la contestazione. Preliminarmente deve rilevarsi che il procedimento regolato dall’art. 445 bis c.p.c., prevede che, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, il giudice fissi un termine perentorio entro il quale è concessa alle parti la possibilità di contestare i risultati della ctu. Successivamente, decorso il termine senza contestazione, interviene l’omologa che stabilizza l’accertamento della condizione sanitaria.
Deve valutarsi se, stante la previsione del termine in questione, diretto a realizzare la stabilizzazione dell’accertamento ove non ricorrano contestazioni, possa concedersi nuovo termine, come avvenuto nel caso di specie, in ipotesi in cui il giudice si renda conto di aver pronunciato un erroneo provvedimento di riconoscimento delle condizioni sanitarie utili alla prestazione richiesta, tale da indurre l’assistito a non opporre contestazioni.
Poichè la definizione della questione e della controversia postula un necessario approfondimento di natura nomofilattica, il Collegio ritiene necessaria la rimessione della causa alla Quarta Sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia alla IV Sezione per la trattazione della causa alla pubblica udienza, come da ordinanza.
Così deciso in Roma, alla adunanza, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020