Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29165 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18956-2014 proposto da:

U.G., U.F., T.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA V. VALGARDENA 3, presso lo studio

dell’avvocato ERNESTO DE SANCTIS, che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 09/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/06/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’accoglimento parziale del

ricorso;

udito per i ricorrenti l’Avvocato DE SANCTIS che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI RUBBO che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 207/37/13 pubblicata il 9 luglio 2013 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 235/39/10 pubblicata il 27 maggio 2010 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da U.C. avverso il silenzio rifiuto formatosi in relazione alla sua istanza di rimborso della trattenuta di Euro 21.805,00 applicata sulla somma di Euro 79.175,00 erogatagli a titolo di maggior rendimento polizza INA in relazione al pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze della Banca Nazionale dell’Agricoltura ed alla polizza aggiuntiva da questa stipulata con l’INA al fine di integrare il trattamento di fine rapporto in favore dei propri dipendenti con gli interessi conseguenti agli investimenti finanziari eseguiti dall’istituto assicuratore, ed il cui diritto all’erogazione in favore del ricorrente era stato riconosciuto con sentenza del Tribunale di Roma n. 38420/03.

La Commissione Tributaria Regionale ha considerato che, poichè l’esenzione del rendimento delle polizze dalla tassazione IRPEF era applicabile fino al 1 ottobre 1985 mentre l’ U. aveva cessato il rapporto di lavoro in data 4 dicembre 1987, l’erogazione in questione doveva essere assoggettata alla trattenuta del 27,54% sulla sorte capitale oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali.

T.G., U.F. e U.G. nella qualità di eredi di U.C. deceduto nelle more del giudizio, hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi illustrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, e del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si assume che la ritenuta sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 12,5% con obbligo di rivalsa a carico degli assicurati, per cui illegittimamente il giudice dell’appello avrebbe affermato l’assoggettamento della somma corrisposta all’ U. nella misura del 27,54%.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione ex art. 360 c.p.c., n. 4, motivazione errata e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., n. 5 In particolare si afferma che l’affermazione della tassazione della somma in questione al 27,54 % non sarebbe stata richiesta dalle parti e sarebbe comunque sfornita di qualsiasi prova.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115,163 e 343 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si afferma che l’Ufficio e poi il giudice dell’appello, avrebbero fondato la propria tesi sull’epoca di cessazione del rapporto di lavoro dell’ U. anzichè sulla natura della somma corrispostagli rilevante ai fini della determinazione della sua tassazione.

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente riferendosi tutti al regime fiscale applicabile al rendimento della polizza aggiuntiva stipulata dalla Banca Nazionale dell’Agricoltura con l’INA al fine di integrare il trattamento di fine rapporto in favore dei propri dipendenti.

I motivi sono infondati. L’individuazione del regime di tassazione applicabile alla somma in questione va ricondotta alla natura di tale somma che è eziologicamente dipendente dal rapporto di lavoro, e costituisce a tutti gli effetti reddito di lavoro dipendente come tale assoggettato ad imposizione secondo il c.d. principio di cassa sancito dall’art. 48 (ora 51) T.U.I.R., ossia nel periodo di imposta in cui sono percepiti, salva l’applicazione dell’art. 17 T.U.I.R., comma 1, lett. b), che prevede il regime di tassazione separata per gli emolumenti arretrati, riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

D’altra parte va considerato l’elemento, considerato dalla sentenza impugnata, costituito dalla stessa epoca di cessazione del rapporto di lavoro e che vale a ricondurre il regime fiscale dell’erogazione in parola a quello vigente a detta data (Cass. 24 novembre 2017, n. 28071).

Le spese vengono compensate in quanto la giurisprudenza in materia si è consolidata solo successivamente all’introduzione del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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