Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29164 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. I, 21/12/2020, (ud. 30/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15372/2019 r.g. proposto da:

O.K.F., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso,

dall’Avvocato Giovanni Maria Facilla, presso il cui studio

elettivamente domicilia in Roma, alla via T. Folengo n. 49.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia

in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE depositata in

data 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 30/11/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza deliberata il 22 maggio 2018, depositata il 26 luglio 2018 e pubblicata il successivo 2 agosto 2018, la Corte di appello di Trieste, ha respinto il gravame promosso da O.K.F. contro l’ordinanza resa, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, dal Tribunale di quella stessa città il 3 gennaio 2017, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale o il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. In particolare, quella corte, dopo aver evidenziato che il tribunale aveva rigettato la domanda perchè ripetitiva di analoga istanza di O.K.F., già definitivamente respinta nel 2009, senza che fossero stati addotti elementi nuovi, ha affermato che l’unica censura contro detto assunto, rinvenibile nel secondo motivo di gravame, era quello afferente la violenza terroristica del gruppo denominato (OMISSIS) in Nigeria: ha spiegato, però, che, dalle informazioni assunte, questo gruppo terroristico operava quasi esclusivamente nel nord della Nigeria, sicchè essendo già rimasta accertata (per effetto della definitività della prima decisione del tribunale del 2009) la non creduta provenienza dell’appellante da quella zona della Nigeria, l’impugnazione non poteva trovare accoglimento, assorbita ogni altra questione.

2. Avverso la menzionata sentenza, O.K.F. ricorre per cassazione affidandosi a cinque motivi, preceduti da una richiesta di rimessione in termini. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze denunciano rispettivamente:

I) la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11;

II) l’erronea e parziale valutazione dei fatti dichiarati dal ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

III) l’illegittimo diniego di protezione sussidiaria;

IV) l’illegittimo diniego del diritto di asilo;

V) illegittimo mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

2. In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei riportati motivi, deve valutarsi la tempestività dell’odierno ricorso, accertamento consentito a questa Corte pure d’ufficio investendo la formazione di un giudicato interno.

2.1. Nella specie, esso si rivela tardivamente proposto e, come tale, inammissibile.

2.1.1. Invero, la sentenza impugnata (che O.K.F. assume non essergli stata notificata. Cfr. pag. 1 del ricorso) risulta essere stata pubblicata (come peraltro riferito dallo stesso ricorrente) il 2 agosto 2018, laddove l’odierno ricorso è stato avviato alla notifica solo il 4 maggio 2019, oltre, quindi, il termine cd. lungo, semestrale, previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dalla L. n. 69 del 2009), pure maggiorato della sospensione feriale dei termini (dall’1 al 31 agosto 2018, giusta il D.L. n. 132 del 2014, art. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162 del 2014, applicabile a decorrere dall’anno 2015. Nella specie, la domanda in sede amministrativa risale al 26 febbraio 2015, mentre il ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, è del 25 giugno. Cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

2.1.2. Infatti, in assenza di notificazione, il termine cd lungo per l’impugnazione della sentenza decorre dalla data di sua pubblicazione e non dalla comunicazione del deposito della stessa alla parte costituita (cfr. Cass. 11910 del 2003; Cass. n. 639 del 2003), a nulla valendo, quindi, l’omissione e/o la tardività della comunicazione da parte del cancelliere. Tanto deriva dal fatto che ciò che il giudice deve accertare per la decorrenza del termine predetto è il momento in cui la sentenza risulta conoscibile, vale a dire quello in cui la stessa, dopo il deposito ufficiale, è inserita nell’elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del numero identificativo (cfr. Cass., S.U., n. 18569 del 2016. Circa le sentenze redatte in formato digitale, si veda, con conclusioni analoghe, Cass. n. 2362 del 2019).

2.2. Peraltro, la recente Cass. 10 luglio 2020, n. 14821, resa in fattispecie affatto analoga a quella odierna, ha opportunamente precisato che “nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate ratione temporis secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702-quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado. Ne deriva, pertanto, che, ai fini del decorso di tale termine, non assume alcun rilievo la tardiva comunicazione del deposito della decisione impugnata da parte della cancelleria”.

2.3. Infine, la richiesta di rimessione in termini formulata dal ricorrente non merita accoglimento, posto che, da un lato, il dedotto, proprio ridottissimo stato di istruzione si rivela non determinante, essendo lo stesso stato assistito comunque da un difensore innanzi alla corte triestina (questi, dunque, ben avrebbe potuto renderlo edotto dei termini di impugnazione del provvedimento de quo); dall’altro, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere, fra le misure di garanzia a favore del richiedente la protezione internazionale, anche la traduzione in lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio (cfr. Cass. n. 15571 del 2020; Cass. n. 23760 del 2019).

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna O.K.F. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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