Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29162 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. I, 21/12/2020, (ud. 30/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31941/2018 r.g. proposto da:

A.N., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Massimo

Goti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Prato, alla

via Q. Baldinucci n. 71.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia

in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE depositata in

data 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 30/11/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza deliberata il 16 gennaio 2018 e pubblicata il successivo 5 febbraio 2018, la Corte di appello di Trieste, ha respinto il gravame promosso da A.N. contro l’ordinanza resa, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, dal Tribunale di quella stessa città il 3 aprile 2017, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale o il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. In particolare, quella corte, evidenziando l’assoluta genericità dell’impugnazione, e dando atto del contenuto di COI più recenti rispetto a quelle invocate dall’appellante, ha ritenuto i motivi da lui addotti a sostegno delle sue richieste inidonei a consentirne l’accoglimento.

2. Avverso la menzionata sentenza, A.N. ricorre per cassazione affidandosi a due motivi. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze denunciano rispettivamente:

I) “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Pakistan e dell’omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360, comma 1, punto 5)”, contestandosi il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria dovuto all’asserita violazione del dovere di cooperazione istruttoria che impone al giudice di accertare la situazione reale del Paese di provenienza, mediante l’esercizio di poteri/doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale;

II) “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione alla omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5)”, censurandosi il mancato riconoscimento della protezione cd. umanitaria.

2. In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei riportati motivi, deve valutarsi la tempestività dell’odierno ricorso, accertamento consentito a questa Corte pure d’ufficio investendo la formazione di un giudicato interno.

2.1. Nella specie, il ricorso si rivela tardivamente proposto e, come tale, inammissibile.

2.1.1. Invero, la sentenza impugnata (che A.N. assume non essergli stata notificata, ma esclusivamente comunicata dalla cancelleria il 5 febbraio 2018. Cfr. pag. 1 del ricorso) risulta essere stata pubblicata, mediante il suo deposito, il 5 febbraio 2018, laddove l’odierno ricorso è stato avviato alla notifica solo il 18 ottobre 2018, oltre, quindi, il termine cd. lungo, semestrale, previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dalla L. n. 69 del 2009), pure maggiorato della sospensione feriale dei termini (dall’1 al 31 agosto 2018, giusta del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162 del 2014, applicabile a decorrere dall’anno 2015. Nella specie, la domanda in sede amministrativa risale al 9 luglio 2015, mentre il ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, è dell’8 febbraio 2016. Cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

2.1.2. Infatti, in assenza di notificazione, il termine cd. lungo per l’impugnazione della sentenza decorre dalla data di sua pubblicazione e non dalla comunicazione del deposito della stessa alla parte costituita (cfr. Cass. 11910 del 2003; Cass. n. 639 del 2003), a nulla valendo, quindi, l’omissione e/o la tardività della comunicazione da parte del cancelliere. Tanto deriva dal fatto che ciò che il giudice deve accertare per la decorrenza del termine predetto è il momento in cui la sentenza risulta conoscibile, vale a dire quello in cui la stessa, dopo il deposito ufficiale, è inserita nell’elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del numero identificativo (cfr. Cass., S.U., n. 18569 del 2016. Circa le sentenze redatte in formato digitale, si veda, con conclusioni analoghe, Cass. n. 2362 del 2019).

2.2. Peraltro, la recente Cass. 10 luglio 2020, n. 14821, resa in fattispecie affatto analoga a quella odierna, ha opportunamente precisato che “nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate ratione temporis secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702-quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado. Ne deriva, pertanto, che, ai fini del decorso di tale termine, non assume alcun rilievo la tardiva comunicazione del deposito della decisione impugnata da parte della cancelleria”.

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna A.N. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA