Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29162 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 13/11/2018), n.29162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24539-2013 proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE MOBILITA’ REGIONE SICILIANA

(già ASSESSORATO REGIONALE AI LAVORI PUBBLICI), P.IVA (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

G.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2110/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/10/2012, R. G. N. 2603/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2018 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PaOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dall’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione siciliana nei confronti di G.E., avverso i decreti ingiuntivi con i quali era stato intimato all’amministrazione il pagamento in favore della stessa, componente dell’ufficio di segreteria tecnico-amministrativa della Sezione Centrale dell’Ufficio Regionale per l’espletamento di gare per l’appalto dei lavori pubblici, degli importi dovuti a titolo di trattamento retributivo accessorio per il periodo 28 aprile 2006 – 31 ottobre 2006, sulla base della deliberazione n. 178 del 6 aprile 2006 della Giunta Regionale siciliana.

Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello l’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Sicilia, quale successore ex lege dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione siciliana ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mentre G.E. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, parte ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 414,415 e 437 c.p.c.”. Ritiene erronea la statuizione di tardività della produzione del contratto collettivo, in quanto nessuna norma di legge prevede una siffatta decadenza, e in quanto, essendo stato l’accordo ratificato dopo la scadenza dei termini per le opposizioni a decreti ingiuntivi, la sua produzione avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile dalla Corte territoriale, la quale, tra l’altro, avrebbe potuto acquisire il contratto anche d’ufficio, essendo a conoscenza delle trattative in corso per la sua stipula, di cui veniva fatta menzione negli atti difensivi. La censura s’ispira alla giurisprudenza di legittimità – che richiama – la quale pone l’esigenza di contemperare il rigoroso sistema di preclusioni, con le esigenze di ricerca della verità materiale, rilevando che l’incisività dei poteri istruttori del Giudice nel rito speciale del lavoro, si presta, per volere del legislatore, all’adattamento delle regole processuali alle concrete e molteplici situazioni sostanziali implicate nel giudizio. La Corte territoriale avrebbe erroneamente mancato di applicare il richiamato orientamento, violando, in tal modo, i principi che presiedono al processo del lavoro.

La censura è inammissibile.

Parte ricorrente non ha riprodotto il contenuto dell’accordo sindacale della cui mancata acquisizione si duole, con specifico riguardo alla diversa quantificazione che sarebbe stata prevista dallo stesso. Tale circostanza è stata dedotta nell’esplicazione del motivo in modo generico, nè se n’è evidenziato il carattere decisivo – intesa la decisività come idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare senz’altro una diversa ricostruzione del fatto, e non come idoneità a determinare la mera possibilità o probabilità di una ricostruzione diversa (Cass. 3668/2013, 22979/2004, 3312/2018, quest’ultima pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame) – finalizzato a sostenere la rilevanza della censura stessa.

Il motivo è altresì inammissibile perchè parte ricorrente non si confronta minimamente con la statuizione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha rilevato che l’Assessorato, lungi dal produrre l’Accordo integrativo sottoscritto il 25 maggio 2007 nel termine di dieci giorni precedente la prima udienza di discussione utile dopo la ratifica dell’accordo (fissata dal primo Giudice il 15 maggio 2008), lo aveva depositato solo il 3 novembre 2009, ossia oltre un anno dopo la sottoscrizione dello stesso.

Parimenti inammissibili sono, infine, i rilievi che addebitano alla Corte territoriale l’omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi, in quanto il ricorrente non ha precisato, se e in quale atto del processo egli abbia investito il Giudice del merito di una specifica richiesta volta all’acquisizione dell’Accordo collettivo (Cass. 25374/2017, 22534/2014, 14731/2006).

In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla si dispone sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte della controricorrente rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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