Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29161 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. I, 21/12/2020, (ud. 27/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17726/2019 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO n. 95,

presso lo studio dell’avvocato DONATO CICENIA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2361/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 27.9.2017 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso proposto da A.M.R. contro il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Il giudice di prima istanza evidenziava, in particolare, che il ricorso fosse stato proposto dopo la scadenza del termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, ritenuto applicabile per effetto della decisione della Commissione territoriale di manifesta infondatezza della domanda di protezione.

Interponeva appello l’ A. e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 2361/2019, dopo aver ravvisato la tempestività del ricorso avverso la decisione reiettiva della Commissione, lo rigettava nel merito.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.M.R. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per un verso, l’erronea valutazione di non credibilità del racconto personale condotta dalla Corte di Appello e, per altro verso, la mancata e incompleta acquisizione di informazioni sulla condizione di violenza generalizzata esistente in Bangladesh, suo Paese di origine.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal (OMISSIS), suo Paese di origine, per effetto delle condizioni di estrema povertà in cui viveva, che lo avevano costretto ad abbandonare gli studi dopo la morte del padre per provvedere al sostentamento della sua famiglia, a vendere il solo terreno di proprietà e a trasferirsi in Libia, anche per fuggire ai propri creditori, alla ricerca di un lavoro che gli potesse assicurare il reddito necessario a provvedere ai bisogni suoi e dei suoi congiunti. La Corte di Appello ha ritenuto che la storia riferita dal richiedente non fosse idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, in quanto la motivazione dell’espatrio era da individuare nell’esigenza dello straniero di conseguire condizioni di vita e lavorative migliori di quelle che aveva in patria. Questa motivazione non è attinta dalla censura in esame, con la quale il ricorrente contesta un giudizio di non credibilità che, di fatto, il giudice di merito non ha formulato. La doglianza, quindi, non coglie la ratio del rigetto ed è, pertanto, inammissibile.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la concessione della protezione sussidiaria.

La censura è fondata.

La Corte partenopea, infatti, ha escluso la sussistenza, in Bangladesh, di un contesto di pericolo diffuso, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza indicare le fonti internazionali consultate.

L’omissione si risolve in una violazione della disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

Le Country of Origin Information (cosiddette “C.O.I.”) assumono dunque un ruolo centrale nell’istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poichè la relativa decisione deve essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative specifiche ed aggiornate. Il giudice di merito, pertanto, non può esimersi dal dar conto, in motivazione, della C.O.I. in concreto consultata e dell’informazione specifica da essa tratta, poichè l’omissione non consente di verificare l’attendibilità e la pertinenza dell’informazione utilizzata per la decisione e si riflette, pertanto, in una valutazione di scienza privata, in aperta violazione dell’obbligo di collaborazione istruttoria previsto e declinato dal già richiamato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Merita, al riguardo, di essere affermato il seguente principio, che costituisce la specificazione ulteriore di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130). A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o ente dalla quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di idoneità, precisione e aggiornamento della fonte, previsti dal richiamato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”.

L’accoglimento, nei termini indicati, della seconda censura implica l’assorbimento del secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. La sentenza va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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