Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29160 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. I, 21/12/2020, (ud. 27/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17712/2019 proposto da:

H.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO n.

95, presso lo studio dell’avvocato DONATO CICENIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

– intimato –

avverso la sentenza n. 2441/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 20.9.2017 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso proposto da H.E. contro il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Il giudice di prima istanza evidenziava, in particolare, che il ricorso fosse stato proposto dopo la scadenza del termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, ritenuto applicabile per effetto della decisione della Commissione territoriale di manifesta infondatezza della domanda di protezione.

Interponeva appello l’ H. e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 2441/2019, dopo aver ravvisato la tempestività del ricorso avverso la decisione reiettiva della Commissione, lo rigettava nel merito.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione H.E. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per un verso, l’erronea valutazione di non credibilità del racconto personale condotta dalla Corte di Appello e, per altro verso, la mancata e incompleta acquisizione di informazioni sulla condizione di violenza generalizzata esistente in Nigeria, suo Paese di origine.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la concessione della protezione sussidiaria.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 27 e 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria.

Le due censure, che sono suscettibili di esame congiunto, sono fondate.

La Corte partenopea, infatti, dopo aver ritenuto ammissibile il ricorso interposto dall’ H. avverso il provvedimento della Commissione territoriale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria, ha ritenuto lo stesso infondato sulla base della seguente motivazione: “… premesso che il primo giudice, coerentemente, non ha espresso alcuna valutazione al riguardo, deve segnalarsi che l’atto di gravame è del tutto generico, limitandosi ad astratte considerazioni in diritto e geopolitiche sulle condizioni del Paese asiatico, in nessun modo rapportandole però alla situazione personale dell’appellante già ricorrente; l’istante si duole del resto anche del mancato esercizio dei poteri istruttori, ma anche in tal caso in termini del tutto generici”(cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Tale motivazione non integra il cd. “minimo costituzionale” individuato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Il ricorrente, infatti, aveva allegato di essere originario del Bangladesh; di essere sopravvissuto grazie ai frutti della coltivazione di un terreno ricevuto in eredità dal padre, deceduto nel 2007; che, approfittando della sua momentanea assenza, alcuni parenti si erano impossessati di detto bene; di aver tentato di rivendicare la proprietà del terreno, ricevendo minacce e percosse dagli occupanti, e di essersi rivolto invano alle autorità di pubblica sicurezza locali. Questa storia avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di merito, sia sotto il profilo della sua idoneità, che con riferimento alla sua credibilità, tanto in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale, nelle due forme dello status e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), quanto con riguardo all’istanza di concessione della tutela umanitaria. Inoltre, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare il grado di integrazione dello straniero in Italia ed il rischio di compromissione del nucleo ineludibile dei diritti umani in caso di rimpatrio. Tutti i richiamati profili di valutazione sono, nel caso di specie, mancati del tutto, posto che la Corte partenopea non ha condotto alcuna disamina in concreto, limitandosi – ome detto a rigettare tutte le domande del richiedente sulla scorta di una motivazione meramente apparente.

Da quanto precede deriva che il ricorso va integralmente accolto. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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