Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2916 del 15/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2916 Anno 2016
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 26271-2010 proposto da:

EUROBUNKER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (p.i. 00118490838),
in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA S.LE0 48-C, presso
l’avvocato ALESSIA BERNARDI, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 15/02/2016

dall’avvocato FABIO SANTANGELI, giusta mandato in
2016

calce al ricorso;

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ricorrente

contro

FALLIMENTO SAITTA VINCENZO & FIGLI S.N.C. E PERSONALE
DEI SOCI SAITTA VINCENZO E SAITTA FRANCESCO

1

(C.F./P.I. 01823200876), in persona del Curatore avv.
GIOVANNI FRAGALA’, domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE SCIUTO, giusta procura a margine del

controricorrente

avverso la sentenza n. 841/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 08/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l’accoglimento del quinto motivo, inammissibilità del
primo e secondo motivo, assorbiti i restanti.

controricorso;

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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di
Catania ha confermato la decisione del tribunale con la
quale è stata accolta la domanda ex art. 67 1. fall.

e figli” nei confronti della s.r.l. Eurobunker in
liquidazione in relazione alla revoca di pagamenti di
carburante (per un totale di lire 5.208.871.067) eseguiti
dalla società fallita nell’anno precedente (25.10.199521.10.1995)

alla

dichiarazione

di

fallimento

(del

24.10.1996).
Per quanto ancora interessa, la corte di merito ha
ritenuto infondate le censure relative alla prova della
scientia decoctionis, ritenuta provata alla luce del
sistema di pagamento (basato sull’emissione di assegni
postdatati) e di iscrizioni pregiudizievoli in danno della
debitrice, mentre ha ritenuto inammissibile, perché nuova,
la deduzione di non revocabilità della parte del prezzo
corrispondente a imposte.
Contro la sentenza di appello la società convenuta ha
proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
Resiste con controricorso la curatela fallimentare
intimata.
2.- Con i motivi di ricorso la società ricorrente denuncia
l) violazione e falsa applicazione art. 67 1. fall. in
relazione

all’art.

2697

c.c.

per

44—-

aver

disposto

proposta dal curatore del fallimento della s.n.c. “Saitta

un’automatica inversione dell’onere della prova a carico
della società Eurobunker s.p.a.;
2) Violazione e falsa applicazione

. 67 comma 2 L.F. ex

art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello
revocato i pagamenti in relazione all’ignoranza colpevole

della Eurobunker s.p.a.;
3) Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex
art. 360 n. 5 c.p.c. Omissione in ordine all’effettivo e
concreto collegamento tra elementi indiziari e scientia
dccotionis;
4) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex
2

art. 360 n. 5 c.p.c. in ordine al rilievo probatorio
attribuito agli indici presuntivi;
5)Violazione e falsa applicazione ar . 67 comma 2 L.F. in
relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. ex art. 360 n. 3 e 4
c.p.c. in relazione alla carenza dei requisiti di gravità
e concordanza della presunzione semplice di conoscenza
dello stato d’insolvenza;
6) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex
art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla carenza dei
requisiti di gravità e concordanza della presunzione
semplice di conoscenza dello stato d’insolvenza come
previsti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.;
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7) Violazione e falsa applicazione degli art.. 246 e 247
c.p.c., nonché dell’art. 2721 c.c. ex art. 360 n. 4 e 5 in
ordine al rigetto delle richieste di prova testimoniale;
8) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 Dlgs n.
46/99 in relazione all’art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 3.

Omessa pronuncia in ordine alla irrevocabilità delle
imposte dirette ed indirette.
3.- Fatta eccezione per l’ultimo motivo, tutte le censure
formulate dalla ricorrente vertono sulla sufficienza della
prova fornita dal curatore in ordine alla scientia
decoctionis (e anche all’idoneità delle prove dedotte per
provare l’inscientia decoctionis: settimo motivo).
Quest’ultimo, sulla mancata ammissione della prova
testimoniale, è inammissibile per mancanza di specificità,
essendo omessa la trascrizione del capitolo di prova che
avrebbe consentito di valutare la decisività della prova
(ma dallo sviluppo del motivo sembrerebbe che le
assicurazioni ricevute dalla società risalissero ad epoca
precedente a quella dei pagamenti revocati, quindi la
prova difetta di decisività).
L’ultimo motivo è inammissibile perché la corte di merito
ha ritenuto nuova

la deduzione di non revocabilità (in

senso oggettivo) dei pagamenti in relazione alla parte del
prezzo corrispondente alle imposte e a prescindere
dall’infondatezza dell’assunto della ricorrente (per la
revocabilità v., infatti, Sez. 1, Sentenza n. 13405 del
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08/06/2006), non risulta ritualmente impugnata la ratio
decidendi (nel senso di erronea applicazione dell’art. 345
cod. proc. civ.).
4.- A diversa conclusione occorre pervenire in relazione
alle restanti censure relative alla sufficienza della

prova fornita dal curatore in ordine alla scientia
decoctionis.
Appare opportuno ricordare, in proposito, che, secondo la
giurisprudenza di legittimità (fra le più recenti cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 26285 del 2014) la conoscenza dello
stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo
contraente deve essere effettiva, e non meramente
potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione
basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli
ordinari requisiti della gravità, precisione e
concordanza, in applicazione del disposto degli articoli
2727 e 2729 cod. civ., i quali conducono a ritenere che il
terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed
avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali
e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è
trovato concretamente ad operare – non possa non aver
percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione
del debitore.
Nondimeno, se l’inferenza non è corretta è questione di
vizio di motivazione e non di violazione di norme di
diritto.
6

r

A tal riguardo, l’apprezzamento del giudice di merito
circa l’esistenza degli elementi assunti a fonte della
presunzione e circa la rispondenza di questi ai requisiti
di idoneità, gravità e concordanza richiesti dalla legge,
non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che

risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri
giuridici (Sez. 1, Sentenza n. 2700 del 26/03/1997).
Nella concreta fattispecie la motivazione della sentenza
impugnata non è esente dai vizi denunciati, avendo la
corte di merito valorizzato il sistema di pagamento con
assegni postdatati, in sé non costituente pagamento
anomalo.
Infatti, secondo la giurisprudenza costante di legittimità
l’assegno post-datato,
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inteso nella sua obbiettiva

idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento
equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di
titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti
effettuati con assegni post-datati non costituiscono mezzi
anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati
all’azione revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67,
primo coma, n. 2, legge fall. (Sez. 6 – l, Ordinanza n.
3471 del 11/02/2011).
Il solo sistema di pagamento, peraltro, avrebbe potuto
essere valorizzato solo unitamente ad altri indici

.

sintomatici di insolvenza ma diversi da quelli utilizzati
dalla corte di merito, posto che la conoscenza dello stato
7

di insolvenza non può essere desunta dalla “mera
conoscibilità” di altre circostanze di fatto, come il
pignoramento degli automezzi della debitrice ovvero le
iscrizioni pregiudizievoli in danno di un socio
illimitatamente responsabile e non della società

Va ribadito, dunque,

debitrice.
che 2,n tema di revocatoria

fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il
principio secondo il quale grava sul curatore l’onere di
dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore
ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va
inteso nel senso che la certezza logica dell’esistenza di
tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova
indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi
acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva,
da parte di quello specifico creditore, dello stato di
decozione dell’impresa (prova inesigibile perché diretta),
nè quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento
ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile
perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di
“creditore avveduto”), bensì quando la probabilità della
“scientia decoctionis” trovi il suo fondamento nei
presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali,
organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia
concretamente trovato ad operare, nella specie, il

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creditore del fallito (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6686 del
03/05/2012).
191

Nei limiti innanzi precisati, dunque, il ricorso deve
essere accolto e la sentenza impugnata deve essere

diversa composizione – per nuovo esame e per il
regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in
motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per
nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di
appello di Catania in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26
gennaio 2016

cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catania – in

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