Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2916 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2916 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 5060-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SERVIZI E RICERCA SOC. COOP. ARL, elettivamente
2017
2712

domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO
SPEZIALE;

avverso

la

sentenza

n.

controricorrente

5/2010

della

Data pubblicazione: 07/02/2018

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

PESCARA,

depositata

il

12/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.5060/2011

FATTI DI CAUSA
A seguito del controllo della dichiarazione per l’anno di imposta 2002,
presentata dalla società cooperativa a r.l. Servizi e Ricerca, l’Agenzia
delle Entrate di Pescara recuperava il credito di imposta concesso per
incentivo all’incremento dell’occupazione a norma dell’art.7 legge n.388
del 2000, sul rilievo che esso non era stato indicato nel quadro RU del
Modello unico di dichiarazione. Seguiva l’emissione di due cartelle di

Contro le cartelle di pagamento la società proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Pescara che, con sentenza n.238
del 2008, dichiarava inammissibile il ricorso contro la cartella di
pagamento dell’importo di euro 39.044; respingeva nel resto.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale
che lo accoglieva con sentenza del 2.1.2010.11 giudice di appello
osservava che l’art.7 della legge n.388 del 2000 non prevede l’obbligo di
indicare nella dichiarazione il credito di imposta per incremento alla
occupazione; inoltre doveva essere esclusa la possibilità di recuperare il
credito di imposta mediante ricorso alla procedura del controllo
automatizzato ai sensi dell’ art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600,
dovendo invece essere emesso un apposito avviso di accertamento.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone due
motivi di ricorso per cassazione.
La società resiste con controricorso, chiedendo di dichiarare
inammissibile o infondato il ricorso. Deposita memoria a norma
dell’art.380 bis cod.proc.civ. con la quale chiede di dichiarare
l’interruzione del processo poiché la società è estinta, ai sensi
dell’art.2495 cod.civ., per intervenuta cancellazione dal registro delle
imprese avvenuta in data 21.9.2016, come da visura camerale allegata.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L’ eccezione preliminare

della controricorrente, che chiede di

dichiarare l’interruzione del processo per intervenuta cancellazione della
società dal registro delle imprese, deve essere rigettata. A norma dell’art.
28 comma 4 d.lgs. 21 novembre 2014 n.175, ai fini tributari, l’estinzione

pagamento per le somme di euro di euro 124.832 e di euro 39.044.

della società per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese ai
sensi dell’art.2495 cod.civ. produce effetto dopo la decorrenza di cinque
anni dalla richiesta di cancellazione.
1. Primo motivo: “violazione dell’art.112 cod.proc.civ. per omessa
pronuncia (in relazione all’art.360 n.4 cod.proc.civ.) “, nella parte in cui
la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inapplicabile la
procedura di controllo automatizzato di cui all’art.36 bis d.P.R. 29
settembre 1973 n.600, senza che tale censura fosse stata proposta dalla

Il motivo è fondato. Dal ricorso introduttivo, trascritto integralmente
nel ricorso per cassazione, si rileva che l’eccezione di nullità dell’avviso di
accertamento per illegittima adozione della procedura di controllo
automatizzato ex art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, non è mai
stata formulata dalla ricorrente, né la stessa poteva essere introdotto ex
novo nell’atto di appello stante l’inammissibilità delle eccezioni nuove
stabilita dall’art.57 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.
2.Secondo motivo:”violazione degli artt.36 bis d.P.R. 29 settembre
1973 n.600 , 17 primo comma d.lgs.n.241 del 1997 e 2 comma 8 bis del
d.P.R. n.322 /1998 (in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ. )”, posto
che , ai fini della utilizzazione in compensazione del credito di imposta,
esso doveva essere obbligatoriamente indicato nella dichiarazione dei
redditi originaria, o nella dichiarazione integrativa.
Il motivo è fondato.L’art.7 comma 4 della legge n.388 del 2000
stabilisce che il credito di imposta concesso per l’incremento alla
occupazione “è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241”, con conseguente applicabilità
dell’art.17 del citato d.lgs. n.241 del 1997, che stabilisce la regola
secondo cui i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli indicati nella
dichiarazione. In via generale l’obbligo di indicazione dei crediti d’imposta
si rinviene negli artt. 2, 4 e 6 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di
contenuto della dichiarazione rispettivamente delle persone fisiche, delle
persone giuridiche e delle società di persone, i quali stabiliscono che la
dichiarazione dei redditi “deve indicare i dati e gli elementi necessari per
l’individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle
imposte dovute nonché per l’effettuazione dei controlli da parte

2

società nel ricorso introduttivo del giudizio.

dell’Amministrazione finanziaria”. L’omessa indicazione del credito di
imposta ha legittimato l’Ufficio al recupero del relativo importo “non
spettante sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione” a norma
dell’art.36 bis comma 2 lett.e) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600.
Occorre infine considerare che la generale ed illimitata emendabilità,
in sede contenziosa, di errori od omissioni contenuti nella dichiarazione
fiscale quale mera esternazione di scienza ( Sez.0 n.13378 del 2016),

manifestazioni di volontà, quale deve considerarsi la dichiarazione di
volersi avvalere della agevolazione fiscale, concessa sotto forma di
credito di imposta, ai sensi dell’art.7 della legge n.388 del 2000.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel
merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Considerata la complessiva evoluzione giurisprudenziale in materia, si
compensano le spese per l’intero giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le
spese per l’intero giudizio.
Così deciso il 9.11.2017.

non si estende alle dichiarazioni fiscali aventi la diversa natura di

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